TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3890/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Asti (AT) rappresentato e difeso dall'Avv. Bagnadentro Paolo del Foro di Asti E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/09/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fusano Stefania e Bertola Vincenzo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Conzano (AL) il 24/07/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II - Serie A, Anno 1999.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nata, in data 28/10/2009, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Conzano (AL) il 24/07/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minorenne studentessa, sia affidata congiuntamente Persona_2 ad entrambi i coniugi e abbia collocazione stabile presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale alla madre;
2. DISPONE che il sig. possa vedere la minore e trascorrere del tempo con lei a fine Pt_1 settimana alternati nella giornata del sabato o della domenica;
previo accordo con la minore e tenuto conto degli impegni della figlia e lavorativi del padre, padre e figlia potranno accordarsi per visite infrasettimanali. I genitori fin d'ora si impegnano, qualora sorgessero pagina 2 di 3 problematiche o conflitti con uno dei genitori, di richiedere una consulenza psicologica che li aiuti nella gestione del rapporto conflittuale;
3. DISPONE che il sig. versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 minore entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 soggetto a Per_1 rivalutazione ISTAT come per legge. Il sig. inoltre, si farà carico di versare alla Pt_1 moglie il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, nonché le spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli;
4. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano congiuntamente che non vi sono altre questioni economico patrimoniali da dirimere salvo quanto sopra espressamente previsto;
5. DÀ ATTO che i coniugi fin da ora si prestano reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 25/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 3890/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Asti (AT) rappresentato e difeso dall'Avv. Bagnadentro Paolo del Foro di Asti E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/09/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fusano Stefania e Bertola Vincenzo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Conzano (AL) il 24/07/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II - Serie A, Anno 1999.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nata, in data 28/10/2009, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Conzano (AL) il 24/07/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minorenne studentessa, sia affidata congiuntamente Persona_2 ad entrambi i coniugi e abbia collocazione stabile presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale alla madre;
2. DISPONE che il sig. possa vedere la minore e trascorrere del tempo con lei a fine Pt_1 settimana alternati nella giornata del sabato o della domenica;
previo accordo con la minore e tenuto conto degli impegni della figlia e lavorativi del padre, padre e figlia potranno accordarsi per visite infrasettimanali. I genitori fin d'ora si impegnano, qualora sorgessero pagina 2 di 3 problematiche o conflitti con uno dei genitori, di richiedere una consulenza psicologica che li aiuti nella gestione del rapporto conflittuale;
3. DISPONE che il sig. versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 minore entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 soggetto a Per_1 rivalutazione ISTAT come per legge. Il sig. inoltre, si farà carico di versare alla Pt_1 moglie il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, nonché le spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli;
4. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano congiuntamente che non vi sono altre questioni economico patrimoniali da dirimere salvo quanto sopra espressamente previsto;
5. DÀ ATTO che i coniugi fin da ora si prestano reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 25/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3