Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 2
La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge soltanto nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, ed allorquando sia stato violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale o vi sia stato il mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, sempre però che, visto il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, siano stati specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.
La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.
Commentario • 1
- 1. Lavoro, azione di mero accertamento, prescrizione, indennità di fine rapportoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12413 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NN, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA LOJODICE, OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 126/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 11/04/00 R.G.N. 76/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe conveniva dinanzi al Pretore di Bari l'INPS per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della indennità di occupazione agricola. Costituitosi il contraddittorio, l'Istituto riconosceva il diritto azionato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Pretore, nell'accogliere tale richiesta, condannava l'Istituto al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di lire 300.000, oltre IVA e CAP. Contro tale decisione proponeva appello il suddetto ricorrente, che chiedeva la modifica del capo concernente le spese e competenze legali perché liquidate in misura inferiore ai minimi previsti dalla legge.
L'Istituto, a sua volta, spiegava appello incidentale chiedendo, di contro, l'integrale compensazione delle spese del giudizio. La Corte d'appello di Bari, rigettava l'appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale, compensava tra le parti le spese.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte, rilevato che in primo grado era stata disposta la liquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo e nella relativa sentenza, in quanto tra le parti in causa si era addivenuti ad una intesa, accoglieva l'appello incidentale reputando sussistere giusti motivi di compensazione perché l'INPS aveva adempiuto con sollecitudine le proprie prestazioni non appena ricevute le relative richieste, il giudizio era stato definito in tempi rapidissimi e le questioni giuridiche nonché lo stesso valore della causa erano di scarsissimo rilievo. Ragioni queste che inducevano la Corte a compensare anche le spese del giudizio di gravame.
Avverso tale decisione la parte soccombente propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 325, 343 e 436 c.p.c. In particolare sostiene che la decisione era stata presa sulla base, non reale, che tra le parti fosse intervenuto un accordo in ordine alle spese del giudizio, come emergeva dal fatto che la Corte d'appello aveva deciso la causa senza avere prima acquisito il fascicolo di primo grado giusta attestato della cancelleria della Sezione Lavoro della stessa Corte. Deduce ancora il ricorrente che la decisione del primo giudice di liquidare integralmente le spese legali in favore della parte totalmente vittoriosa non era sindacabile da parte del giudice d'appello e che la motivazione della impugnata sentenza era manifestamente illogica, contraddittoria e, per di più, erronea. In particolare non rispondevano al vero le circostanze poste dal giudice d'appello a base della compensazione perché le prestazioni previdenziali non erano state adempiute con sollecitudine, il giudizio non era stato definito in tempi rapidi e le questioni giuridiche e lo stesso valore della causa non potevano affatto considerarsi di scarsissimo rilievo.
1.1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Come emerge dallo stesso ricorso, la Corte d'appello di Bari nel ritenere che fosse intervenuta tra le parti una intesa ha fatto riferimento all'iter processuale quale risultava dagli atti di causa, ed in particolare modo dalla motivazione della sentenza di primo grado, sicché di fronte a tali circostanze - la cui portata non è stata specificamente contestata in questa sede - non assume alcuna rilevanza il fatto che nel giudizio di gravame non fosse stato acquisito - come sostiene il ricorrente - il fascicolo di primo grado.
1.2. Sul versante delle censure che hanno investito la valutazione dei motivi in base ai quali si è proceduto alla compensazione delle spese del doppio grado, non può revocarsi in dubbio la infondatezza di dette censure sulla base di consolidati principi giurisprudenziali.
1.3. Questa Corte ha infatti ripetutamente statuito che la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge soltanto allorquando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. ex plurimis: Cass. 27 dicembre 1999 n. 14576; Cass. 23 novembre 1999 n. 12892) ed allorquando sia stato violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale (o del mancato riconoscimento delle spese asseritamente documentate) sempre però che, giusta il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, si assolva all'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa che si assumono violate e degli importi considerati (o della spese non riconosciute) (cfr. tra le tante:
Cass., 29 ottobre 2001 n. 13417; Cass. 25 maggio 2000 n. 6864; Cass. 20 novembre 1998 n. 11770; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 1989 n. 433).
Non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo di difetto della motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime, con il solo limite che - ove i motivi vengano esplicitati - essi non sfuggono a censura quando risultino palesemente illogici e tale da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto(cfr. tra le numerose: Cass. 11 febbraio 2002 n. 1898; Cass. 27 aprile 21000 n. 5390; Cass. 13 gennaio 2000 n. 319).
1.4. Corollario di detti principi e del ruolo istituzionale della Corte di Cassazione è che, a fronte della esplicitazione da parte del giudice di merito delle ragioni che hanno portato a compensare in tutto o in parte le spese del giudizio, i giudici di legittimità, in sede di impugnazione di tale statuizione, incontrano gli stessi limiti riscontrabili in tutto gli altri casi in cui viene denunziata la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c, con l'ulteriore conseguenza che la palesè illogicità o la manifesta erroneità della statuizione devono risultare dalla stessa motivazione di supporto alla compensazione, perché le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero perché nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia stato trascurato l'esame di punti decisivi ai fini della statuizione. Se, di contro, il ricorrente si limita a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella operata dal giudice di merito, ovvero ne censuri il convincimento e l'apprezzamento con riferimento alle circostanze poste a base della compensazione patrocinandone una diversa valutazione, la sua censura si concretizza in una richiesta di riesame della decisione inammissibile in sede di legittimità. Nè sotto altro versante il ricorrente può censurare ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. la statuizione sulle spese sul presupposto di una difformità tra dati fattuali, tenuti presenti dal giudice di merito, e risultanze processuali, atteso che la denunzia di un errore che attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto affermato in contrasto con la prova che si assume essere stata acquisita, costituisce motivo non di ricorso per Cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c, importando essa un accertamento di merito non consentito dal giudice di legittimità (cfr. al riguardo:
Cass. 1 agosto 2001 n. 10475; Cass. 27 marzo 1999 n. 2932; Cass. 2 maggio 1996 n. 4018).
1.5. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte deve concludersi che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità la censura del ricorrente, che non ha fatto valere una illogicità della motivazione della statuizione sulle spese, ma si è limitato, da un lato, a criticare la valutazione da parte del giudice di merito delle ragioni poste a base della compensazione, e, dall'altro, ha lamentato che il suddetto giudice ha ritenuto rilevanti ai fini della sua decisione circostanze smentite nel loro accadimento dalle risultanze processuale.
2. Quanto alla doglianza con la quale il ricorrente ha contestato il potere della Corte d'appello di Bari di provvedere alla compensazione anche sulle spese del primo grado, è sufficiente richiamarsi al costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. A ben vedere, tali effetti consequenziali alla riforma dell'impugnata sentenza costituiscono corollario del principio fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata. Principio quest'ultimo, che deve trovare applicazione anche con riferimento a capi di sentenza non impugnati autonomamente ma necessariamente collegati (come quello riguardante, appunto, le spese del giudizio) ad altro capo, che sia stato impugnato e rispetto al quale vi sia stata la riforma in sede di impugnazione (cfr. sul punto: Cass. 10 ottobre 2000 n. 13485; Cass. 4 maggio 1991 n. 4937), sicché il giudice d'appello può, sulla base dei suoi poteri discrezionali, compensare le spese oltre che per il giudizio di gravame, anche per quelle di primo grado (cfr.: Cass. 10 aprile 1986 n. 2504, che ha riconosciuto come il giudice d'appello possa operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado ovvero possa compensare le spese del giudizio di gravame e condannare il soccombente al pagamento di quelle di primo grado).
3. Ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003