Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12413
CASS
Sentenza 23 agosto 2003

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La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge soltanto nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, ed allorquando sia stato violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale o vi sia stato il mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, sempre però che, visto il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, siano stati specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.

La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.

Commentario1

  • 1Lavoro, azione di mero accertamento, prescrizione, indennità di fine rapportoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12413
Data del deposito : 23 agosto 2003

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