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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 17/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato SUMMA COSIMO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1
rappresentata e difesa
[...] dall'avvocato PENNO CRISTIANO resistente
oggetto: mansioni e ius variandi
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2024, parte ricorrente evocava in giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, la società CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il
[...] presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
, a far tempo dal 01.11.2017 AL 30.09.2020, presso il cantiere di
[...]
AG (Br), svolgendo la mansione di “Livello 3 – Area Spazzamento e Raccolta” – così come previsto dal CCNL di categoria FISE – ASSOAMBIENTE, art. 15 e 16, o di quell'altra mansione superiore accertata in corso di causa;
b. accertare e dichiarare previa declaratoria di svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica di 3° Area Spazzamento e Raccolta (o di altra superiore accertata in corso di causa), a partire dal 01.11.2017 al 30.09.2020, e/o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, riconoscere al ricorrente l'inquadramento in tale qualifica a partire da tale data o dalla diversa data che il Giudice accerterà, con tutte le conseguenze di rito e di legge, anche in ordine agli adeguamenti previdenziali ed assistenziali;
c. Condannare parte resistente, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 5.178,41 (di cui € 4.854,62 quale differenze retributive ed € 323,79 a titolo di TFR), o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, per i titoli specificati in narrativa e come in dettaglio indicati nei conteggi, ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di categoria ( applicabile tra le Controparte_2 parti anche in forza del combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre agli interessi al saggio legale sulle somme rivalutate, come per legge, a decorrere dalla insorgenza dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
ovvero al pagamento di altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, se dal caso all'esito di apposita Consulenza Tecnica Contabile;
d. Conseguentemente condannare la società
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla regolarizzazione CP_1 del rapporto di lavoro, con corresponsione di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati”. Nello specifico rappresentava di aver lavorato alle dipendenze dell' con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato full-time a far data dal 01.11.2017, con mansioni di Operatore ecologico livello 1/A, inquadrato nel CCNL FISE ASSOAMBIENTE del 06.12.2016, ma di aver di fatto espletato costantemente dal 01.11.2017 al 30.09.2020 mansioni sussumibili nel superiore livello 3 dell'Area Spazzamento e Raccolta, quindi, lamentava la mancata percezione delle differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale per un importo complessivo pari ad €
2 5.178,41 di cui € 4.854,62 a titolo di differenze retributive ed € 323,79 a titolo di TFR, oltre agli adeguamenti previdenziali ed assistenziali. Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti. All'odierna udienza la parte convenuta ha espressamente riconosciuto lo svolgimento di mansioni ascrivili al superiore inquadramento di cui al livello 3, Area Spazzamento e Raccolta ed entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive rivendicate. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), non vi è dubbio che per effetto di detti inequivocabili ed espressi riconoscimenti va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento delle differenze retributive, con conseguente condanna della società all'inquadramento del lavoratore nel livello 3, Area Spazzamento e Raccolta.
Le spese di lite vengono regolate come concordemente richiesto dalle parti, con compensazione nella misura di 2/3 e ponendo la residua parte di 1/3 pari ad euro 800,00 a carico della convenuta.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 17/06/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere con riconoscimento in favore del ricorrente del superiore livello rivendicato “Livello 3 – Area Spazzamento e Raccolta”;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 e condanna la convenuta alla refusione della residua parte di spese di lite di 1/3 che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario.
Brindisi, 17/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato SUMMA COSIMO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1
rappresentata e difesa
[...] dall'avvocato PENNO CRISTIANO resistente
oggetto: mansioni e ius variandi
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2024, parte ricorrente evocava in giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, la società CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il
[...] presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
, a far tempo dal 01.11.2017 AL 30.09.2020, presso il cantiere di
[...]
AG (Br), svolgendo la mansione di “Livello 3 – Area Spazzamento e Raccolta” – così come previsto dal CCNL di categoria FISE – ASSOAMBIENTE, art. 15 e 16, o di quell'altra mansione superiore accertata in corso di causa;
b. accertare e dichiarare previa declaratoria di svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica di 3° Area Spazzamento e Raccolta (o di altra superiore accertata in corso di causa), a partire dal 01.11.2017 al 30.09.2020, e/o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, riconoscere al ricorrente l'inquadramento in tale qualifica a partire da tale data o dalla diversa data che il Giudice accerterà, con tutte le conseguenze di rito e di legge, anche in ordine agli adeguamenti previdenziali ed assistenziali;
c. Condannare parte resistente, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 5.178,41 (di cui € 4.854,62 quale differenze retributive ed € 323,79 a titolo di TFR), o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, per i titoli specificati in narrativa e come in dettaglio indicati nei conteggi, ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di categoria ( applicabile tra le Controparte_2 parti anche in forza del combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre agli interessi al saggio legale sulle somme rivalutate, come per legge, a decorrere dalla insorgenza dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
ovvero al pagamento di altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, se dal caso all'esito di apposita Consulenza Tecnica Contabile;
d. Conseguentemente condannare la società
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla regolarizzazione CP_1 del rapporto di lavoro, con corresponsione di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati”. Nello specifico rappresentava di aver lavorato alle dipendenze dell' con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato full-time a far data dal 01.11.2017, con mansioni di Operatore ecologico livello 1/A, inquadrato nel CCNL FISE ASSOAMBIENTE del 06.12.2016, ma di aver di fatto espletato costantemente dal 01.11.2017 al 30.09.2020 mansioni sussumibili nel superiore livello 3 dell'Area Spazzamento e Raccolta, quindi, lamentava la mancata percezione delle differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale per un importo complessivo pari ad €
2 5.178,41 di cui € 4.854,62 a titolo di differenze retributive ed € 323,79 a titolo di TFR, oltre agli adeguamenti previdenziali ed assistenziali. Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti. All'odierna udienza la parte convenuta ha espressamente riconosciuto lo svolgimento di mansioni ascrivili al superiore inquadramento di cui al livello 3, Area Spazzamento e Raccolta ed entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive rivendicate. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), non vi è dubbio che per effetto di detti inequivocabili ed espressi riconoscimenti va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento delle differenze retributive, con conseguente condanna della società all'inquadramento del lavoratore nel livello 3, Area Spazzamento e Raccolta.
Le spese di lite vengono regolate come concordemente richiesto dalle parti, con compensazione nella misura di 2/3 e ponendo la residua parte di 1/3 pari ad euro 800,00 a carico della convenuta.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 17/06/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere con riconoscimento in favore del ricorrente del superiore livello rivendicato “Livello 3 – Area Spazzamento e Raccolta”;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 e condanna la convenuta alla refusione della residua parte di spese di lite di 1/3 che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario.
Brindisi, 17/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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