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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1469/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA RT PI RI, Presidente
LETTIERI NI, LA
BOCCALONE NI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1353/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 883/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto parziale del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 12401422903, notificato il 18.10.2024 da
Roma Capitale, con il quale le si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 65.293,00 a titolo di TARI e
TEFA oltre sanzioni, per le annualità dal 2018 al 2023, per omessa dichiarazione e connessa evasione fiscale relativamente ad un immobile adibito a bar-caffè-pasticceria, condotto in locazione e sito in Roma alla via Indirizzo_1. Secondo i motivi di ricorso, la metratura dell'immobile catastalmente classificato C01, come anche certificato da un'allegata asseverazione di un perito di parte, era di mq 143 e non di mq
194, come erroneamente indicato nell'atto impugnato (circostanza peraltro già comunicata dal contribuente all'Ufficio con dichiarazione del 2010) ed inoltre, quanto all'altro immobile classificato C02, di mq. 19,71, essendo lo stesso adibito a magazzino, doveva ritenersi esentato dal pagamento del tributo come previsto dal regolamento AMA. Veniva sollevata anche l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria relativa all'anno 2018. Conseguentemente, la richiesta di vantare una pretesa tributaria per l'immobile menzionato doveva ritenersi illegittima.
2. Successivamente parte ricorrente depositava un provvedimento di Roma Capitale, n.
U250100113899 del 20/01/2025, col quale si comunicava l'annullamento parziale dell'avviso impugnato, segnatamente si riconosceva la fondatezza della tesi del contribuente quanto all'immobile catastalmente classificato C01, mentre si confermava l'imposizione fiscale per l'unità immobiliare classificata C02.
3. La difesa erariale convenuta (Comune di Roma) si costituiva e segnalava l'annullamento parziale dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che occorre dichiarare cessata la materia del contendere per l'immobile C01, per il resto (cioè per l'immobile C02) il ricorso è infondato. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. Quanto all'entità della superficie da considerare ai fini fiscali, per espressa previsione dell'art. 1 comma 645 della Legge 1477/13, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Quanto alle attività di accertamento della TARI, il successivo comma 646, prevede che: “… il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”. Ciò premesso, l'Ufficio, nell'annullare in autotutela l'imposizione fiscale per l'immobile C01, ha riconosciuto che il contribuente, nei 90 giorni dall'inizio del possesso o detenzione, ha inoltrato la dichiarazione ai fini del pagamento della tassa, adempiendo all'onere di comunicare tutti i dati necessari all'imposizione tributaria, compresa la superficie corretta.
3. Quanto al locale magazzino classificato C02, di mq. 19,71, lo stesso non è esentato dalla tassa, atteso che ne sono esenti solo “i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità”, categoria – questa descritta – alla quale non risulta appartenere il locale in esame.
4. Quanto alla prescrizione, in tema di imposta comunale, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta
(in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato), da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (Cass. Sez. 5, Ordinanza
n. 352 del 13/01/2021).
5. È necessario, pertanto, distinguere due diversi “dies a quo” dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali: a) nel primo caso sopra riportato, nel quale la dichiarazione
è stata presentata ed omesso il versamento, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, n. 296 del 2006, è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato;
b) nel secondo caso, in cui la dichiarazione non è stata presentata, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l'accertamento del tributo, ed infatti il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento.
Poiché nella specie, come emerge dall'atto impugnato, non risulta presentata la dichiarazione per l'immobile classificato C02, il dies a quo coincide con l'anno 2020 e pertanto la notifica effettuata nel 2025 è tempestiva.
6. La parziale soccombenza milita in favore di una declaratoria di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento all'unità immobiliare classificata C01 e lo rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Nicola Lettieri Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA RT PI RI, Presidente
LETTIERI NI, LA
BOCCALONE NI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1353/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422903 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 883/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto parziale del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 12401422903, notificato il 18.10.2024 da
Roma Capitale, con il quale le si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 65.293,00 a titolo di TARI e
TEFA oltre sanzioni, per le annualità dal 2018 al 2023, per omessa dichiarazione e connessa evasione fiscale relativamente ad un immobile adibito a bar-caffè-pasticceria, condotto in locazione e sito in Roma alla via Indirizzo_1. Secondo i motivi di ricorso, la metratura dell'immobile catastalmente classificato C01, come anche certificato da un'allegata asseverazione di un perito di parte, era di mq 143 e non di mq
194, come erroneamente indicato nell'atto impugnato (circostanza peraltro già comunicata dal contribuente all'Ufficio con dichiarazione del 2010) ed inoltre, quanto all'altro immobile classificato C02, di mq. 19,71, essendo lo stesso adibito a magazzino, doveva ritenersi esentato dal pagamento del tributo come previsto dal regolamento AMA. Veniva sollevata anche l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria relativa all'anno 2018. Conseguentemente, la richiesta di vantare una pretesa tributaria per l'immobile menzionato doveva ritenersi illegittima.
2. Successivamente parte ricorrente depositava un provvedimento di Roma Capitale, n.
U250100113899 del 20/01/2025, col quale si comunicava l'annullamento parziale dell'avviso impugnato, segnatamente si riconosceva la fondatezza della tesi del contribuente quanto all'immobile catastalmente classificato C01, mentre si confermava l'imposizione fiscale per l'unità immobiliare classificata C02.
3. La difesa erariale convenuta (Comune di Roma) si costituiva e segnalava l'annullamento parziale dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che occorre dichiarare cessata la materia del contendere per l'immobile C01, per il resto (cioè per l'immobile C02) il ricorso è infondato. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013) ed il possessore o detentore ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente al Comune tale situazione di possesso o detenzione, che legittima il Comune stesso a richiedere il pagamento della tassa. Al verificarsi di uno degli eventi possibili e teoricamente produttivi dell'effetto di far venir meno la legittimazione passiva al pagamento della tassa (ad esempio, vendita dell'immobile, locazione ad altri, risoluzione anticipata del contratto di locazione, ecc.), il possessore o detentore ha poi l'onere di comunicare al Comune la perdita della proprietà o del possesso al fine di evitare di essere ulteriormente sottoposto ad imposizione fiscale.
2. Quanto all'entità della superficie da considerare ai fini fiscali, per espressa previsione dell'art. 1 comma 645 della Legge 1477/13, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Quanto alle attività di accertamento della TARI, il successivo comma 646, prevede che: “… il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”. Ciò premesso, l'Ufficio, nell'annullare in autotutela l'imposizione fiscale per l'immobile C01, ha riconosciuto che il contribuente, nei 90 giorni dall'inizio del possesso o detenzione, ha inoltrato la dichiarazione ai fini del pagamento della tassa, adempiendo all'onere di comunicare tutti i dati necessari all'imposizione tributaria, compresa la superficie corretta.
3. Quanto al locale magazzino classificato C02, di mq. 19,71, lo stesso non è esentato dalla tassa, atteso che ne sono esenti solo “i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità”, categoria – questa descritta – alla quale non risulta appartenere il locale in esame.
4. Quanto alla prescrizione, in tema di imposta comunale, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta
(in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato), da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (Cass. Sez. 5, Ordinanza
n. 352 del 13/01/2021).
5. È necessario, pertanto, distinguere due diversi “dies a quo” dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali: a) nel primo caso sopra riportato, nel quale la dichiarazione
è stata presentata ed omesso il versamento, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, n. 296 del 2006, è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato;
b) nel secondo caso, in cui la dichiarazione non è stata presentata, il Comune ha un termine più ampio per effettuare l'accertamento del tributo, ed infatti il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento.
Poiché nella specie, come emerge dall'atto impugnato, non risulta presentata la dichiarazione per l'immobile classificato C02, il dies a quo coincide con l'anno 2020 e pertanto la notifica effettuata nel 2025 è tempestiva.
6. La parziale soccombenza milita in favore di una declaratoria di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento all'unità immobiliare classificata C01 e lo rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Nicola Lettieri Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa