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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANCUSO CARLO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4495/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - P.zza Cavalieri Di Vittorio Veneto 84044 Albanella SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009986482000 IMU 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albanella - P.zza Cavalieri Di Vittorio Veneto 84044 Albanella SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018988224000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240023876261000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 26 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 58 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato Ricorrente_1, patrocinato dall'avv. Difensore_1, si è opposto all'intimazione di pagamento n. 10020259009986482000 avente quali atti presupposti di natura tributaria: -cartella di pagamento n. 10020220018988240000, ruolo emesso dal Comune di Albanella Ufficio tributi, e asseritamente notificata il 14/06/2023; - cartella di pagamento n. 10020240023876261000, ruolo emesso dal Comune di Albanella ufficio tributi, e asseritamente notificata il 22/07/2024; - avviso di accertamento
Ente n. 26, ruolo emesso dal Comune di Albanella ufficio Tributi, e asseritamente notificato il 18/01/2014; - avviso di accertamento n. 58, ruolo emesso dal Comune di Albanella ufficio Tributi, asseritamente notificato il 18/01/2024.
Il ricorrente si dolse della mancata notifica degli atti presupposti (in ogni caso inesistenti lì dove viziate), il difetto di motivazione dell'atto con violazione dell'art. 7, comma 1, Statuto del Contribuente, la prescrizione dei crediti tributari riportati negli atti.
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'intimazione con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni, affermando la corretta notifica di atti presupposti e di atti interruttivi della prescrizione.
Chiese, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituì invece in giudizio il Comune di Albanella.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come di seguito motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono e nei limiti di quanto di giurisdizione.
Preliminarmente si dà atto della contumacia del Comune di Albanella, cui il ricorso è stato regolarmente notificato a mezzo pec.
Nel merito le resistenti non hanno dato prova della notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento, pur a fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente.
Tanto ha determinato, oltre all'inesistenza del titolo esecutivo, anche la prescrizione dei tributi locali richiamati nell'atto, assoggettati al termine breve di prescrizione quinquennale, non interrotto dalla notifica degli atti.
L'intimazione di pagamento è, pertanto, annullata nei limiti degli atti presupposti di natura tributaria sopra richiamati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Tanto premesso il Giudice monocratico della C.G.T. di I gradi di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 4495/25 RGA,
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di quanto di giurisdizione;
condanna l'ADER al pagamento delle spese del grado, determinate in euro 400,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Salerno, li 16.2.2026 Il Presidente
dott. Carlo Mancuso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANCUSO CARLO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4495/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - P.zza Cavalieri Di Vittorio Veneto 84044 Albanella SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009986482000 IMU 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albanella - P.zza Cavalieri Di Vittorio Veneto 84044 Albanella SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018988224000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240023876261000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 26 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 58 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato Ricorrente_1, patrocinato dall'avv. Difensore_1, si è opposto all'intimazione di pagamento n. 10020259009986482000 avente quali atti presupposti di natura tributaria: -cartella di pagamento n. 10020220018988240000, ruolo emesso dal Comune di Albanella Ufficio tributi, e asseritamente notificata il 14/06/2023; - cartella di pagamento n. 10020240023876261000, ruolo emesso dal Comune di Albanella ufficio tributi, e asseritamente notificata il 22/07/2024; - avviso di accertamento
Ente n. 26, ruolo emesso dal Comune di Albanella ufficio Tributi, e asseritamente notificato il 18/01/2014; - avviso di accertamento n. 58, ruolo emesso dal Comune di Albanella ufficio Tributi, asseritamente notificato il 18/01/2024.
Il ricorrente si dolse della mancata notifica degli atti presupposti (in ogni caso inesistenti lì dove viziate), il difetto di motivazione dell'atto con violazione dell'art. 7, comma 1, Statuto del Contribuente, la prescrizione dei crediti tributari riportati negli atti.
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'intimazione con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni, affermando la corretta notifica di atti presupposti e di atti interruttivi della prescrizione.
Chiese, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituì invece in giudizio il Comune di Albanella.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come di seguito motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono e nei limiti di quanto di giurisdizione.
Preliminarmente si dà atto della contumacia del Comune di Albanella, cui il ricorso è stato regolarmente notificato a mezzo pec.
Nel merito le resistenti non hanno dato prova della notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento, pur a fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente.
Tanto ha determinato, oltre all'inesistenza del titolo esecutivo, anche la prescrizione dei tributi locali richiamati nell'atto, assoggettati al termine breve di prescrizione quinquennale, non interrotto dalla notifica degli atti.
L'intimazione di pagamento è, pertanto, annullata nei limiti degli atti presupposti di natura tributaria sopra richiamati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Tanto premesso il Giudice monocratico della C.G.T. di I gradi di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 4495/25 RGA,
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di quanto di giurisdizione;
condanna l'ADER al pagamento delle spese del grado, determinate in euro 400,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Salerno, li 16.2.2026 Il Presidente
dott. Carlo Mancuso