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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 24 Aprile 2025, con inizio alle ore 09,12, tenuta dal sottoscritto Giudice
Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 15769/21, sono comparsi:
l'avv. Francesco Paolo Sgroi, per parte attrice, il quale insiste in domanda e discute come da note difensive già depositate in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di ConIGlio.
All'esito, alle ore 12,25, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15769/21 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 29.08.1938 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Adrano Via Sagone n. 15 ove è sito lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sgroi -
C.F. - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente pro-tempore con sede in Palermo Controparte_1
e per essa l'Avvocatura dello Stato;
CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato e iscritto al n. 15769/21 RG, la IG.ra Parte_1
conveniva in giudizio - avanti al Tribunale di Catania - la
[...] Controparte_1
in persona del presidente pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, ritenere nel rito ed accogliere nel merito la domanda attrice. Riconoscere e dichiarare che la IGnora , per effetto del Parte_1
possesso ultra ventennale, pacifico e cum animo domino, ha usucapito la piena proprietà del seguente immobile: fabbricato per civile abitazione sito in Adrano nella Via S. Filippo n. 65 e 67 composto da un vano ed accessori oltre ad un locale uso deposito, al piano terra, sottostante ad altro immobile di proprietà di terzi, confinante con la detta Via S. Filippo, Chiesa di San Leonardo e aventi causa di
in catasto al foglio 79 particella 1346 sub 1 Via S. Filippo 65 Persona_1
cat. C/6 cl.3 mq. 33 RCE 47,72 e particella 1346 sub 2 Via S. Filippo 67 Cat. A/4
Cl.3 vani 1,5 RCE 44,93. Emettere, conseguentemente, sentenza dichiarativa di avvenuta usucapione in favore della IGnora dell'immobile Parte_1
come sopra indicato. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania
e al responsabile dell'Ufficio tecnico Erariale di Catania di procedere rispettivamente alla trascrizione ed alla voltura della emettenda sentenza, con esonero da ogni e qualsiasi loro responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi”
Deduceva parte attrice di aver posseduto e di possedere, in via esclusiva da oltre vent'anni in modo ininterrotto, pacifico e comportandosi da proprietaria, il fabbricato per civile abitazione sito in Adrano nella Via S. Filippo n. 65 e 67 in catasto al foglio 79 particella 1346 sub 1 Via S. Filippo 65 cat. C/6 cl.3 mq. 33 RCE
47,72 e particella 1346 sub 2 Via S. Filippo 67 Cat. A/4 Cl.3 vani 1,5 RCE 44,93.
Precisava altresì la IG.ra di aver posseduto, in maniera continua il Parte_1
fabbricato, provvedendo alla conservazione con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché al pagamento delle imposte di legge.
Ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivamente, parte attrice precisava che l'immobile in questione risultava intestato ai IG.ri Persona_2
e ; soggetti per i quali non era possibile risalire ai
[...] Per_1 Per_3 Per_4
rispettivi dati anagrafici nonostante le ricerche effettuate presso il Comune di
Adrano.
Pertanto, non potendo risalire agli effettivi proprietari – sia a seguito delle indagini anagrafiche sia della relazione notarile – l'attrice si determinava a intraprendere il giudizio in questione nei confronti dell'odierna parte convenuta ritenendo che la proprietà dei beni oggetto di domanda facesse capo alla Regione Siciliana.
Quindi, la IG.ra presentava istanza di mediazione nei confronti della Parte_1
Regione Siciliana che, in ordine all'invito a comparire, rispondeva nei seguenti termini: “preso atto della richiesta pervenuta dalla IG.ra , non Parte_1 si ritiene di aderire alla presunta mediazione proposta per il 05.11.2021, in quanto la scrivente amministrazione non ritiene essere interessata , pertanto la richiesta in argomento non può trovare accoglimento”.
Una volta concluso negativamente il procedimento di mediazione, la CP_1
– pur regolarmente convenuta – rimaneva contumace.
[...]
Ciò posto all'udienza di prima comparizione del 17.03.2022, tenutasi in forma cartolare, il Tribunale rilevava l'omessa identificazione dei soggetti passivamente legittimati nonché l'omesso svolgimento – da parte dell'attrice – di tutte le possibili e idonee ricerche anagrafiche anche relative agli eventuali omonimi.
Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza del 26 maggio 2022 al fine di consentire a parte attrice lo svolgimento delle verifiche del caso riservando all'esito ogni determinazione.
All'udienza del 26.05.2022, tenutasi con il deposito di note di trattazione, il
Tribunale poneva la causa in riserva ordinanza.
Con provvedimento del 05.06.2022, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2022.
Quindi, dopo alcuni rinvii determinati dalla richiesta di revoca dell'ordinanza del
05.06.2022 e dalle diverse istanze di parte attrice finalizzate a meglio esplicitare le proprie richieste e difese, all'udienza del 24.04.2025 – una volta discussa la causa
– il procedimento è stato posto in decisione.
§§§§§§
Il presente procedimento trova la sua ragion d'essere nella domanda – formulata dalla IG.ra - di declaratoria di intervenuto acquisto per Parte_1
usucapione del fabbricato per civile abitazione sito in Adrano nella Via S. Filippo
n. 65 e 67 in catasto al foglio 79 particella 1346 sub 1 Via S. Filippo 65 cat. C/6 cl.3 mq. 33 RCE 47,72 e particella 1346 sub 2 Via S. Filippo 67 Cat. A/4 Cl.3 vani
1,5 RCE 44,93 dalla stessa posseduto , in modo continuato, ininterrotto e pacifico per oltre vent'anni.
Prima di esaminare le questioni giuridiche sottese al procedimento di che trattasi, occorre ricordare che la vicenda oggetto di causa è stata già esaminata nel procedimento iscritto al n. 16644/16 RG definito con sentenza di rigetto n. 4733/18, il tutto per come documentato da parte attrice in corso di causa.
Con la detta sentenza la domanda di parte attrice, rivolta nei confronti dei IG.ri
[...]
e veniva rigettata per omessa Persona_2 Per_1 Per_3 Per_4
dimostrazione della legittimazione passiva dei convenuti neppure compiutamente identificati stante la mancanza di approfondite verifiche anagrafiche.
La situazione è rimasta immutata rispetto al precedente giudizio dal momento che la documentazione versata agli atti è la medesima utilizzata nel procedimento iscritto al n. 16644/16 RG;
nessun, ulteriore e necessario, accertamento anagrafico o di altro tipo è stato effettuato da parte attrice.
La domanda oggi proposta và rigettata in quanto la IG.ra non ha dato Parte_1
prova della sussistenza della legittimazione passiva in capo alla convenuta CP_1
.
[...]
Sul punto giurisprudenza costante della Suprema Corte statuisce che “ La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione , ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” ( In tal senso Cass. Civ. Sez. III n. 21781/19)
Nel caso che ci occupa, non si comprende in forza di quale percorso logico - giuridico l'attrice abbia deciso di convenire in giudizio la dal Controparte_1 momento che non si è preoccupata di provvedere all'identificazione degli originari intestatari avendo omesso le necessarie approfondite verifiche anagrafiche anche relative agli eventuali omonimi.
Il certificato catastale contiene solo nome, cognome e paternità degli intestatari del bene e parte attrice non si è attivata per provare la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'odierno convenuto.
La certificazione rilasciata dal Comune di Adrano in data 06.04.2016 (documento allegato già al precedente procedimento) dà contezza soltanto della “impossibilità di attestare eventuale iscrizione o meno in questo Comune a causa di omonimie dei seguenti nominativi in quanto privi di data di nascita..” e null'altro. Le suddette incertezze non sono state superate neanche con la produzione della certificazione Notarile datata 19.06.2017; documento anche questo già allegato nel precedente procedimento.
Invero anche dal contesto della suddetta certificazione – per come già statuito con la sentenza n. 4733/18 - si ricava soltanto l'assoluta incertezza della titolarità della proprietà.
Solo all'esito di scrupolose ricerche e di attenta valutazione degli esiti, parte attrice avrebbe potuto ritenere il bene vacante e quindi facente parte del patrimonio dello
Stato.
La circostanza che parte attrice abbia intrapreso il presente giudizio senza colmare le lacune probatorie già accertate con sentenza n. 4733/18 non potrà che essere considerata nel separato provvedimento di decisione sull'istanza di liquidazione del difensore per l'ammissione della al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
In considerazione del rigetto della domanda e della contumacia di parte convenuta, nessuna decisione và assunta in ordine alle spese di lite anche in considerazione del fatto che non è allegato al fascicolo cartaceo il foglio notizie contenenti le spese scritte a debito.
Tuttavia, la Cancelleria è invitata ad accertare l'entità delle spese prenotate a debito e/o anticipate dallo Stato e, conseguentemente, chiederne il rimborso a parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 15769/21 R.G.:
Rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
Manda alla Cancelleria di procedere a quanto specificato in premessa.
Catania lì 24 Aprile 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011