Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
Ordinanza collegiale 31 maggio 2023
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/12/2025, n. 22096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22096 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12108 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Parrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare Protocollo comunicazione -OMISSIS- -OMISSIS- – Riferimento pratica -OMISSIS-del -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Roma, e notificato in data -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 la dott.ssa AT RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare Protocollo comunicazione -OMISSIS- -OMISSIS- – Riferimento pratica -OMISSIS-del -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Roma, e notificato in data -OMISSIS-.
1.1. Ha premesso di aver presentato domanda, in data-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 34 per i settori di attività di cui al comma 3 – lett. B) e c) del medesimo articolo, per mezzo del suo datore di lavoro, il -OMISSIS- in cui era specificato che aveva prestato lavoro irregolare dal -OMISSIS-.
L’amministrazione in data -OMISSIS- gli ha notificato il preavviso di rigetto motivato dal fatto che “ a seguito di verifiche effettuate dalla documentazione depositata, nella medesima data, presso questo Sportello Unico, si rilevano dati discrepanti in merito alla documentazione relativa all’alloggio sito in -OMISSIS-, in quanto, l’interno indicato nella richiesta di idoneità alloggiativa non coincide con l’interno indicato nella cessione di fabbricato .”. L’errore in questione è stato poi chiarito, tuttavia, l’amministrazione ha ritenuto di sospendere il procedimento per valutare la documentazione relativa al presupposto della permanenza del ricorrente sul territorio nazionale in data antecedente all’-OMISSIS-. L’istanza è stata poi respinta sulla base della seguente motivazione “ preso atto che in data -OMISSIS-, a seguito dell’atto prot. -OMISSIS- e nell’esercizio della facoltà di presentazione di eventuali osservazioni e documenti utili al superamento dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, è stata presentata attestazione consolare di esatte generalità rilasciata dall’ambasciata della -OMISSIS-a Roma in data -OMISSIS- che non risulta essere idonea a dimostrare l’attestazione di presenza prescritta ai sensi del comma 1 art 103 DL 34/2020 in quanto priva di legalizzazione e stante il fatto che tale attestazione non ha la finalità di certificare i dati anagrafici di un individuo e non di dimostrare ( peraltro incidentalmente) la presenza sul territorio nazionale del medesimo soggett o.”.
1.2. Il ricorrente, pertanto, ha proposto il presente giudizio, ritenendo il provvedimento illegittimo in quanto affetto dai seguenti vizi:
“1) Carenza, irragionevolezza ed illogicità nella motivazione ed errata valutazione dei fatti con, difetto di istruttoria, eccesso di potere ”, posto che il Ministero intimato non avrebbe tenuto conto di tutta la documentazione trasmessa, tra cui “ copia del rilascio del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto una dichiarazione rilasciata dalla propria Ambasciata -OMISSIS- attestante la presenza sul territorio anteriormente alla data dell’-OMISSIS- ”.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso previa concessione di idonea misura cautelare.
1.3. L’Amministrazione si è costituita genericamente.
1.4. Il Collegio, pertanto, con ordinanze collegiali nn. 17915/2022, 4610/2023 e 9283/2023, ha disposto l’acquisizione di una documentata relazione, sospendendo, nelle more, gli effetti del provvedimento impugnato.
1.5. L’Amministrazione, in data 9 ottobre 2023, ha depositato una relazione, in cui ha insistito per la correttezza del suo operato, rappresentando che la documentazione prodotta era tutta stata valutata ma che non era stata ritenuta sufficiente in quanto “ l’attestazione consolare, anche se rilasciata da un soggetto che rientra nei parametri del c.d. pubblico, indicava una data di richiesta di rilascio del passaporto non antecedente l’-OMISSIS-, richiesta ai fini dell’ammissibilità della domanda, ex art. 103 c.1, D.L. 34/2020 e una data del rilascio del codice fiscale troppo risalente nel tempo ”; inoltre la Direzione Sanitaria dell’ATS della città Metropolitana di -OMISSIS- in risposta alla richiesta verifica della documentazione medica depositata dal ricorrente ha riferito che il certificato vaccinale “ non è stato prodotto dall’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di -OMISSIS- né corrisponde ad alcun modello in uso ”.
1.6. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in cui ha sostenuto che non si potesse sostenere la falsità del documento, non essendo mai stata affermata nell’ambito di un processo penale.
1.7. Con ordinanza cautelare 8049/23 il collegio ha respinto la relativa richiesta.
1.8. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, alla presenza del difensore del ricorrente mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
3. Occorre premettere che l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa è consolidato nel senso di ritenere che “ la presentazione di dichiarazione non veritiera al fine di attestare un presupposto per l'emersione costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta di rilascio di titolo di soggiorno ovvero per la revoca di quello già rilasciato, atteso che per legge (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998) la presentazione di «documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni» a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento (esprimono tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4619; id., 23 gennaio 2015, n. 309; id., 17 dicembre 2014, n. 6161; TAR Piemonte, sez. I, 17 ottobre 2016, 1290) ” (Cons. St., sez. III, 1° agosto 2023, n. 7446).
Nello stesso senso è stato affermato: " Va premesso che nel caso in esame viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 4, comma 2, penultimo periodo («La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda») e 5, comma 8-bis («Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ... »), d.lgs. 286 del 1998. La Sezione ha già rilevato in più occasioni (3 giugno 2010, n. 3515; 16 ottobre 2013, n. 5034; 2 ottobre 2015, n. 4619; 31 ottobre 2017, n. 5032; 3 luglio 2020; n. 4279; 10 giugno 2022, n. 4750) che da tali norme si ricava il principio secondo cui l'utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno. È stato chiarito, contrariamente a quanto vorrebbe parte appellante, che tale principio, sia pure affermato soprattutto in relazione a falsificazioni concernenti il rapporto di lavoro presupposto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo (Cons. St., sez. III, 10 giugno 2022, n. 4750; 31 ottobre 2017, n. 5032) " (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2023, n. 8369).
4. Nel caso di specie è sufficientemente provato che il ricorrente, rispondendo alla richiesta di integrazione documentale utile alla dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dall’-OMISSIS-, rivoltagli dall’ufficio, in sede di prima convocazione ha depositato un documento contraffatto. Il documento prodotto, infatti, attesta un fatto non veritiero, ovverosia che egli si sarebbe recato, in data -OMISSIS-, presso l’ATS -OMISSIS- e di aver ottenuto il certificato prodotto in fase istruttoria, redatto con apposto timbro e firma in calce “A.U.S.L. DI -OMISSIS- DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA responsabile Dott.ssa -OMISSIS- ”. La falsità del documento è stata attestata sulla base della comunicazione via p.e.c. dell’-OMISSIS- della Direzione Sanitaria dell’ATS della città Metropolitana di -OMISSIS- in risposta alla richiesta di verifica della documentazione medica depositata dal ricorrente, che ha negato che tale documento rispondesse ad alcun modello in uso, rilevando, inoltre, la presenza di un logo non riconducibile all’Agenzia.
Le considerazioni sopra riportate sono sufficienti a ritenere accertata la mancanza del requisito della presenza sul territorio nazionale in data anteriore all’-OMISSIS-, con conseguente integrazione della fattispecie prevista dall’articolo 103, co. 18, d.l. 34/20, in base al quale: “ Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. ”;
Di conseguenza, in base ai sopra richiamati principi giurisprudenziali, il rigetto dell'istanza di emersione è legittimamente fondata sulla produzione di documentazione falsa da parte del ricorrente in sede procedimentale.
5. Alla luce di quanto precede, pertanto, l’ulteriore documentazione prodotta, che il ricorrente lamenta non essere stata valutata non consente di superare il diniego in quanto:
- la falsità della documentazione prodotta non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito procedimentale, trattandosi di un’ipotesi di decisione vincolata (cfr. Cons. St., sez. III, 15 settembre 2023 n. 8369);
- trattasi di documentazione che, già al momento della sua presentazione, era stata ritenuta non sufficiente, non attestando la presenza del ricorrente nel periodo richiesto; l’attestazione consolare, anche se rilasciata da un soggetto che rientra nei parametri del c.d. pubblico, infatti, indicava una data di richiesta di rilascio del passaporto non antecedente l’-OMISSIS-, e una data del rilascio del codice fiscale troppo risalente nel tempo (-OMISSIS-), essendo, quindi, richiesta documentazione aggiuntiva a comprova del requisito richiesto dall’art. 103, co. 1, d.l. 34/20.
6. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a., come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT RO | RO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.