CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2024, n. 22499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22499 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato RENATO APPELLI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22499 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO ,ì_fré wribLItri 1. Con "(i . sopra indicata, la Corte di assise di appello di Napoli riformava parzialmente, per quanto qui d'interesse in riferimento alla posizione del ricorrente MO ST, la sentenza emessa nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Napoli che lo aveva giudicato colpevole, in concorso con altri, per l'omicidio aggravato di LU AN, avvenuto in Caserta il 31 luglio 1996 e, computata la diminuente per il rito, logrtlannaiía alla pena di anni trenta di reclusione. La Corte di assise di appello, con tale riforma, ritenuta assorbita la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. in quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, (attualmente art. 416-bis.1 cod. pen.), confermava la pena irrogata. La responsabilità dell'imputato, già condannato per la sua partecipazione al clan ER, è stata desunta dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari del fatto e delle dichiarazioni convergenti rese da più collaboratori di giustizia. Un'ulteriore prova veniva ricavata dalla presenza del DNA riconducibile all'imputato rinvenuto in esito agli accertamenti tecnici disposti su un passamontagna — ricavato da una manica di un maglione di colore rosso - trovato dagli inquirenti nei pressi dell'autovettura utilizzata per l'agguato e abbandonata, insieme alle armi utilizzate, dal gruppo di fuoco che aveva cagionato la morte di LU AN. Il movente dell'omicidio, come emergerà, era stato determinato dalla necessità di punire il AN per sua decisione di voler lasciare il clan camorristico dei ER al fine di aderire a quello, contrapposto, dei BE. L'omicidio è stato realizzato attraverso la preparazione di un agguato in cui più soggetti, appositamente travisati, hanno atteso la vittima nei pressi dell'abitazione nella quale si trovava. Il gruppo di fuoco ha cominciato a sparare non appena il AN è uscito nel cortile interno prospicente la strada, mentre si poneva alla guida di una Fiat Punto con la propria convivente seguito da una Fiat Uno su cui erano salite le sue nipoti, AN e OL TE, insieme al cognato eliksua fidanzata. A causa dei numerosi colpi esplosi contemporaneamente da pistole e fucili mitragliatori, il AN rimaneva ferito a morte mentre le sue nipoti venivano solamente ferite. L'ispettore di Polizia penitenziaria Francesco Santoro, che transitava in zona, riusciva a vedere tre soggetti che si davano alla fuga, di cui uno era più alto degli altri che erano invece di statura media, tutti travisati con "cappucci", due scuri e uno di colore rosso. L'imputato è, infatti, risultato essere alto un metro e 91 cm e viene descritto dal giudice di merito come soggetto più alto della media. AN TE, una delle nipoti della vittima, la quale aveva assistito direttamente all'agguato , ha riferito di aver visto due persone armate, di cui uno più alto dell'altro, che sparavano allo zio e di aver sentito parlare i sicari con un'inflessione dialettale locale mentre uno diceva all'altro che potevano andarsene perché "è caduto a terra ed è morto". Le Forze dell'ordine intervenute successivamente hanno trovato una Lancia Thema abbandonata in un vigneto. Si è ritenuto che fosse l'auto con cui i sicari erano fuggiti dal luogo del delitto e al suo interno è stato trovato un passamontagna (questo ultimo, undici giorni dopo il rinvenimento dell'auto, a una distanza di circa 400 metri) che era stato ricavato dalla manica di un maglione rosso, da cui poi è stato possibile estrarre le tracce di DNA riconducibile all'imputato. Un altro passamontagna, rinvenuto all'interno dell'auto e ritenuto privo di interesse investigativo, era stato invece distrutto prima del processo. Altre tracce di DNA riconducibile ad MO ER, parente dell'imputato, erano state rinvenute su un telo trovato nell'appartamento disabitato, vicino al luogo del delitto, che era stato utilizzato dal gruppo di fuoco come base di partenza dell'azione omicidiaria. I collaboratori di giustizia, TO RA, IE OC, UN ON, HE LO, TO FA e DO LUriello hanno consentito agli inquirenti di individuare MO ST come uno degli autori dell'omicidio del ANicon le loro dichiarazioni sulle vicende dei due clan in lotta tra loro ritenute nel giudizio di cognizione "chiare, precise, non contraddittorie, provenienti da soggetti qualificati", quali appartenenti al clan BE, che potevano essere oggetto di riscontro anche in maniera reciproca. In particolare, i collaboratori TO RA e IE OC hanno riferito che l'omicidio del AN si poteva collocare nella faida tra il clan BE e quello dei Piccolo-Letizia, federato • con quello dei ER a cui apparteneva la vittima prima di "lasciarlo" alcuni mesi prima per aderire a quello contrapposto dei BE. Il OC ha aggiunto di aver saputo da sua moglie AN TE, testimone oculare ferita nell'agguato, che lei aveva riconosciuto il ST tra i sicari sia per la corporatura che, soprattutto, per la voce. TO FA, anche lui collaborante, ha raccontato di più vicende della faida tra i due clan, riportando i fatti di cui era venuto a conoscenza durante un periodo di detenzione con alcuni "protagonisti" della vicenda omicidiaria. In particolare. egli ha riferito della "confessione" ricevuta dallo stesso MO ST che lo sapeva in buoni rapporti con NT ER che, secondo quanto già raccontatogli sia da lui che da LI LI (il quale aveva deciso prima del ST di "cambiare gruppo" convincendolo a seguirlo), l'omicidio Fu deciso dal ER e realizzato dal ST e NI ER. Il periodo di detenzione nel medesimo istituto di detenzione di tutti i soggetti sopra indicati è stato oggetto di preciso riscontro tramite verifica effettuata con lo schedario SIDET. DO LUriello ha riferito di aver saputo, durante un periodo di detenzione, da Achille Piccolo e da MO ER che il primo era stato uno degli esecutori materiali e il secondo il mandante poiché il ST aveva deciso di "mettersi in proprio" senza più rispondere al clan. Anche in questo caso è stata verificata la compresenza di MO ER con il propalante. UN ON, altro collaboratore, ha riferito di aver saputo che l'imputato, insieme ai cugini Piccolo, era tra i responsabili dell'omicidio direttamente da QU RI, il quale era un altro testimone oculare presente al momento dell'agguato. Egli ha riconosciuto l'imputato attraverso l'esame di un fascicolo fotografico ed ha narrato anche le vicende relative a Le dichiarazioni dei collaboratori, pur se de relato, sono state considerate utilizzabili anche perché l'imputato aveva scelto, in primo grado, di essere giudicato ccn rito abbreviato senza avanzare richieste istruttorie dirette ad ascoltare le relative fonti. In ogni caso, tale possibile riscontro alle dichiarazioni non è stato ritenuto indispensabile dal giudice perché tali fonti erano costituite da soggetti aderenti tutti al medesimo clan che non avevano voluto collaborare con la giustizia, quindi, essi erano stati considerati vincolati da una logica omertosa ovvero coinvolti nei fatti oggetto di giudizio. La Corte d'appello, nel rispondere alle eccezioni difensive sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ha richiamato gli argomenti già utilizzati dal giudice di primo grado rispetto alle medesime eccezioni già sollevate, analizzando ogni censura difensiva sollevata in relazione al narrato dei singoli collaboratori. In particolare, TO RA, ritenuto un esponente di spicco e killer del clan BE, era stato già considerato attendibile in altri processi definiti con sentenze passate in giudicato perché a conoscenza delle dinamiche interne alla consorteria contrapposta ai ER. Egli, infatti, aveva saputo da altri affiliati che il movente dell'omicidio era da individuarsi nella volontà dell'imputato di lasciare il clan di appartenenza per unirsi a quello contrapposto, nonché aveva saputo del ruolo avuto nella vicenda da IO LI, successivamente ucciso, come autista di un'altra auto del gruppo di fuoco che era riuscito a favorire la fuga della Lancia Thema - ove erano le armi utilizzate per l'omicidio del AN - interrompendo l'inseguimento delle Forze dell'ordine (fatto questo noto anche a OC e ON che ne hanno riferito raccontando che poi, proprio per aver partecipato all'omicidio di AN, era stato rapii:o e ucciso incaprettato all'interno di un'auto a cui era stato dato fuoco). HE LO, con un ruolo di primo piano nel clan BE, era divenuto collaboratore di giustizia nel 2007 e aveva confermato il movente dell'omicidio, aveva indicato i nomi dei mandanti e dei partecipanti con i rispettivi ruoli e le armi automatiche utilizzate, nonché il fatto che proprio il LI aveva consentito di individuare il nascondiglio della vittima. Aveva, inoltre aggiunto che le nipoti del AN avevano avuto modo di riconoscere l'imputato e così lo avevano raccontato, in un secondo momento, a LI LI, a QU RI e a AL BE. IE OC, marito di AN TE, escluso in giudizio l'intento calunnioso prospettato dal difensore dell'imputato, aveva riferito di aver saputo da un detenuto - rimasto non identificato - della volontà omicida di MO ER contro il AN. Egli aveva saputo, inoltre, dalla propria moglie che lei aveva riconosciuto, con particolare riferimento alla voce, l'imputato "Antonino detto Calone" che era tra i sicari visti in azione e che aveva detto "sono morti tutti ce ne possiamo andare" ovvero, in un diverso interrogatorio, lei lo aveva riconosciuto perché il ST aveva sollevato il passamontagna dal viso. Il OC aveva anche affermato di aver detto alla moglie di non riferire nulla alla Polizia. La TE, invece / in altro processo, non aveva mai detto di aver riconosciuto l'imputato, pur sapendo chi fosse, però aveva confermato le parole, come già avvenuto quando era stata sentita dalla Polizia, riferite dal marito con il quale aveva avuto modo di parlare durante un colloquio in carcere. Sul punto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto credibile il racconto del collaboratore OC, riportando alcune brani dell'esame testimoniale della TE reso in un altro processo, evidenziandone il carattere reticente con cui aveva cercato di confermare solo quanto aveva già riferito agli inquirenti durante le indagini. HE LO, altro collaboratore di giustizia, aveva riferito di aver saputo della partecipazione dell'imputato ST all'omicidio del AN dalle nipoti presenti all'agguato le quali lo avevano riconosciuto e "denunciato" ai Belfiore. UN ON, elemento di vertice dei Belfiore già ritenuto attendibile in altri processi, aveva riferito sui partecipanti all'agguato omicidiario, individuando, l'imputato ST solo in un secondo momento, riconoscendolo in foto. In precedenza, invece, egli aveva indicato altri autori sulla base del racconto ricevuto da tale QU RI, il quale era stato il testimone oculare che era rimasto all'interno dell'abitazione da cui era uscito il AN prima di cadere nell'agguato. Tale ultimo testimone, ritenuto omertoso poiché non collaborante pur essendo stato ascoltato dagli inquirenti, aveva riferito di non aver visto nulla, ma di aver sentito gli spari e di essere uscito solo dopo che i fatti si erano già svolti. DO LUriello aveva riferito del movente e sui contrasti tra i due clan contrapposti senza fornire, però, alcun riscontro riferibile all'imputato. TO FA, a sua volta, aveva riferito di aver saputo durante la detenzione da MO ER che il ST era stato incaricato di uccidere il AN perc:hé questo ultimo aveva aderito a un altro clan e, durante un incontro con lo stesso imputato, egli gli aveva confermato la sua responsabilità nell'omicidio dicendogli che aveva partecipato anche NI ER. I giudici d'appello, rispetto alle deduzioni difensive sulle differenze riscontrate nei racconti dei vari collaboratori, hanno ritenuto credibili le dichiarazioni rese nei loro tratti comuni, ritenendole genuine anche per la loro diversità e non completa sovrapponibilità / in riferimento alle diverse circostanze come riferite, tenuto conto del tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti. 2. MO ST ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico, articolato motivo con cui lamenta il vizio della motivazione in relazione al rispetto del canone valutativo fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il quadro probatorio, come valutato dai giudici di merito, è stato ritenuto idoneo ad attribuire la responsabilità dell'omicidio del AN all'imputato. Esso era formato da più dichiarazioni di collaboratori di giustizia appartenenti al clan, avverso a quello abbracciato dal ST, ovvero dei BE. Tali dichiarazioni, in gran parte de relato, non sarebbero state oggetto di adeguata ponderazione con il rispetto dei criteri ermeneutici già fissati dalla pronuncia a Sezioni Unite "Aquilina". A dimostrazione di ciò sono state riconsiderate le dichiarazioni di HE LO, IE OC, UN ON, TO FA, TO RA e DO LUriello evidenziandone le diverse problematiche che si ritiene non siano state adeguatamente considerate dalle sentenze di merito. In particolare, TO RA e DO LUriello non hanno mai individuato nell'imputato ST uno degli autori dell'omicidio. Rispetto a HE LO, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che egli si è contraddetto nelle dichiarazioni rese tra il 2007 e il 2008, nonché non è stato chiarito come si possa credere alle nipoti del AN le quali avevano affermato di aver riconosciuto l'imputato tra i sicari che erano tutti con il volto coperto da passamontagna. Si aggiunge che l'uso di armi automatiche era divenuto un fatto notorio con gli articoli di stampa pubblicati all'epoca, quindi, ogni riferimento ad esse non poteva essere considerato utile come riscontro. IE OC non avrebbe raccontato la verità attribuendo alla moglie AN TE il riconoscimento dell'imputato quando ne aveva ascoltato la voce, poiché lei, invece, ha riferito di averlo visto in volto mentre si sollevava il passamontagna e si contesta anche il fatto che lui aveva riferito di averle detto di non dire nulla agli inquirenti considerato il fatto che lei fu sentita dalla polizia giudiziaria prima del colloquio in carcere con il marito ove questo ultimo le avrebbe intimato di non dir nulla. In relazione all'altezza ritenuta superiore alla media come attribuita al ST, inoltre, si afferma che anche NI ER, altro partecipante all'agguato, era più alto della media con il suo 1 metro e 83 cm. La TE, inoltre, non poteva conoscere il tono della voce dell'imputato perché, pur sapendo chi fosse, lei aveva negato di averci mai parlato. Ancora, la TE non poteva essere considerata reticente dai giudici poiché, sentita in una località protetta quale moglie del collaboratore di giustizia IE OC, non avrebbe avuto alcunché da temere e, si evidenzia la "contraddizione processuale" laddove lei è considerata reticente, mentre il marito sarebbe invece attendibile. UN ON non sarebbe credibile per essersi contraddetto con le dichiarazioni rese nel 2013 rispetto a quelle verbalizzate nell'anno successivo, non è inoltre comprensibile come abbia fatto il RI, dall'interno dell'abitazione, a riconoscere gli autori dell'agguato che erano tutti con il volto travisato. Le considerazioni riportate in sentenza sull'appartenenza del RI alla delinquenza organizzata e il suo essere un soggetto omertoso non sarebbero idonee a rendere attendibile il ON quando indica nel RI la sua fonte di conoscenza. TO FA, esponente del clan avverso a quello dell'imputato, sarebbe stato considerato illogicamente attendibile rispetto alle coordinate esegetiche indicate da Sez. U "Aquilina" rispetto alla specificità, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni, nonché all'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la sua fonte. In conclusione si afferma che sia mancante la prova rispetto al cd. canone della convergenza del molteplice poiché le dichiarazioni de relato provengono solo da quattro collaboratori di giustizia che appartenevano al clan avverso a quello dell'imputato, nonché nessuna di queste fonti e le altre valorizzate dai giudici del merito consentirebbero un'utile verifica di quella da cui traggono origine. Si contestano, infine, i risultati delle indagini genetiche sulle tracce riconducibili all'imputato, già estratte dalla manica del maglione trasformato in passamontagna, perché potrebbero essere state lasciate inconsapevolmente dall'imputato nella frequentazione di NI e MO ER, suoi parenti, di cui il primo è stato rinviato a giudizio e l'altro addirittura condannato per il medesimo omicidio. Né si comprende perché i giudici di appello abbiano ritenuto intempestiva e irrilevante la segnalazione della presenza di un secondo passamontagna rosso che era stato rinvenuto nel medesimo contesto. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha concluso per una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di rigetto. 2. Va preliminarmente rilevato come ci si trovi in presenza di due sentenze che costituiscono una c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale dell'imputato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione di primo grado, adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 3. Rispetto alla tematica della prova rappresentativa delle chiamate in reità, è bene rammentare che, secondo i principi elaborati in materia da questa Corte, richiamati anche in ricorso (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez. U n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra. La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa tuttavia che sia indispensabile la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (Sez. U, "Aquilina" cit.). Quanto, infine, all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi - che non debbono integrare la prova del fatto, perché in tal caso perderebbero la propria funzione gregaria- non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma processuale (Sez. U, "Aquilina" cit.; Sez. 1 n. 1560 del 21/11/2006, PG in proc. Missi, Rv. 235801). I riscontri devono essere individualizzanti, con la precisazione che, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (Sez. U, "Aquilina" cit.; Sez.5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo e altri, Rv. 230240; Sez.1, n. 33398 del 04/04/2012, Madonia e altri, Rv. 252930). 4. Quanto alle critiche, mosse in ricorso, che assumono non essere stato affrontato lo specifico profilo della credibilità intrinseca del contributo testimoniale fornito dai collaboratori di giustizia, va ricordato, ancora, il costante orientamento di questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in reità, secondo il quale la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono attraverso direttrici separate, dal momento che l'uno aspetto s'interseca necessariamente con l'altro, sicché il giudice è chiamato ad una considerazione unitaria dei due aspetti, pur eventualmente scomponibili;
in presenza di incertezze in relazione all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso limite della sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve fondarsi sul vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (Sez. U, "Aquilina", cit.; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Ne deriva che le chiamate in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni etero-accusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione normativa, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente uniformità dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario ed omogeneo. Ciò significa, in linea con quanto opportunamente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza non deve svilupparsi rigidamente - essendo, come detto, espressione di una delibazione armonica e non frazionabile - nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Sicché, può affermarsi che eventuali riserve del giudizio di attendibilità intrinseca del narrato di un chiamante in reità possono essere superate con il compiuto e positivo vaglio della sua portata probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti (Sez. U, "Aquilina" cit., in motivazione) ivi inclusa, evidentemente, la solidità dei riscontri esterni. In questi termini, l'operazione di ermeneutica processuale prospettata nelle impugnazioni proposte nell'interesse del ricorrente, tendente a richiedere una parc:ellizzazione dei singoli segmenti valutativi, non può essere condivisa (Sez. 1, n. 4455 del 17/01/2017, Mazzarella). 5. La Corte d'appello e, prima ancora il giudice di primo grado, si sono attenuti, anche esplicitamente, ai citati canoni interpretativi e hanno espresso un'articolata e organica valutazione della credibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni dei collaboranti, tracciando, con esposizione piana e non difforme dai criteri della logica, il percorso di comparazione tra le dichiarazioni rese dai collaboratori in diversi momenti, non senza rimarcarne le differenze, propendendo per la maggiore affidabilità di quelle che confortavano il nucleo significativo centrale della vicenda narrata con i singoli elementi di convalida esterna, di natura logica e rappresentativa. E' stato così deciso, in ossequio al principio generale che discende direttamente
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato RENATO APPELLI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22499 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO ,ì_fré wribLItri 1. Con "(i . sopra indicata, la Corte di assise di appello di Napoli riformava parzialmente, per quanto qui d'interesse in riferimento alla posizione del ricorrente MO ST, la sentenza emessa nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Napoli che lo aveva giudicato colpevole, in concorso con altri, per l'omicidio aggravato di LU AN, avvenuto in Caserta il 31 luglio 1996 e, computata la diminuente per il rito, logrtlannaiía alla pena di anni trenta di reclusione. La Corte di assise di appello, con tale riforma, ritenuta assorbita la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. in quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, (attualmente art. 416-bis.1 cod. pen.), confermava la pena irrogata. La responsabilità dell'imputato, già condannato per la sua partecipazione al clan ER, è stata desunta dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari del fatto e delle dichiarazioni convergenti rese da più collaboratori di giustizia. Un'ulteriore prova veniva ricavata dalla presenza del DNA riconducibile all'imputato rinvenuto in esito agli accertamenti tecnici disposti su un passamontagna — ricavato da una manica di un maglione di colore rosso - trovato dagli inquirenti nei pressi dell'autovettura utilizzata per l'agguato e abbandonata, insieme alle armi utilizzate, dal gruppo di fuoco che aveva cagionato la morte di LU AN. Il movente dell'omicidio, come emergerà, era stato determinato dalla necessità di punire il AN per sua decisione di voler lasciare il clan camorristico dei ER al fine di aderire a quello, contrapposto, dei BE. L'omicidio è stato realizzato attraverso la preparazione di un agguato in cui più soggetti, appositamente travisati, hanno atteso la vittima nei pressi dell'abitazione nella quale si trovava. Il gruppo di fuoco ha cominciato a sparare non appena il AN è uscito nel cortile interno prospicente la strada, mentre si poneva alla guida di una Fiat Punto con la propria convivente seguito da una Fiat Uno su cui erano salite le sue nipoti, AN e OL TE, insieme al cognato eliksua fidanzata. A causa dei numerosi colpi esplosi contemporaneamente da pistole e fucili mitragliatori, il AN rimaneva ferito a morte mentre le sue nipoti venivano solamente ferite. L'ispettore di Polizia penitenziaria Francesco Santoro, che transitava in zona, riusciva a vedere tre soggetti che si davano alla fuga, di cui uno era più alto degli altri che erano invece di statura media, tutti travisati con "cappucci", due scuri e uno di colore rosso. L'imputato è, infatti, risultato essere alto un metro e 91 cm e viene descritto dal giudice di merito come soggetto più alto della media. AN TE, una delle nipoti della vittima, la quale aveva assistito direttamente all'agguato , ha riferito di aver visto due persone armate, di cui uno più alto dell'altro, che sparavano allo zio e di aver sentito parlare i sicari con un'inflessione dialettale locale mentre uno diceva all'altro che potevano andarsene perché "è caduto a terra ed è morto". Le Forze dell'ordine intervenute successivamente hanno trovato una Lancia Thema abbandonata in un vigneto. Si è ritenuto che fosse l'auto con cui i sicari erano fuggiti dal luogo del delitto e al suo interno è stato trovato un passamontagna (questo ultimo, undici giorni dopo il rinvenimento dell'auto, a una distanza di circa 400 metri) che era stato ricavato dalla manica di un maglione rosso, da cui poi è stato possibile estrarre le tracce di DNA riconducibile all'imputato. Un altro passamontagna, rinvenuto all'interno dell'auto e ritenuto privo di interesse investigativo, era stato invece distrutto prima del processo. Altre tracce di DNA riconducibile ad MO ER, parente dell'imputato, erano state rinvenute su un telo trovato nell'appartamento disabitato, vicino al luogo del delitto, che era stato utilizzato dal gruppo di fuoco come base di partenza dell'azione omicidiaria. I collaboratori di giustizia, TO RA, IE OC, UN ON, HE LO, TO FA e DO LUriello hanno consentito agli inquirenti di individuare MO ST come uno degli autori dell'omicidio del ANicon le loro dichiarazioni sulle vicende dei due clan in lotta tra loro ritenute nel giudizio di cognizione "chiare, precise, non contraddittorie, provenienti da soggetti qualificati", quali appartenenti al clan BE, che potevano essere oggetto di riscontro anche in maniera reciproca. In particolare, i collaboratori TO RA e IE OC hanno riferito che l'omicidio del AN si poteva collocare nella faida tra il clan BE e quello dei Piccolo-Letizia, federato • con quello dei ER a cui apparteneva la vittima prima di "lasciarlo" alcuni mesi prima per aderire a quello contrapposto dei BE. Il OC ha aggiunto di aver saputo da sua moglie AN TE, testimone oculare ferita nell'agguato, che lei aveva riconosciuto il ST tra i sicari sia per la corporatura che, soprattutto, per la voce. TO FA, anche lui collaborante, ha raccontato di più vicende della faida tra i due clan, riportando i fatti di cui era venuto a conoscenza durante un periodo di detenzione con alcuni "protagonisti" della vicenda omicidiaria. In particolare. egli ha riferito della "confessione" ricevuta dallo stesso MO ST che lo sapeva in buoni rapporti con NT ER che, secondo quanto già raccontatogli sia da lui che da LI LI (il quale aveva deciso prima del ST di "cambiare gruppo" convincendolo a seguirlo), l'omicidio Fu deciso dal ER e realizzato dal ST e NI ER. Il periodo di detenzione nel medesimo istituto di detenzione di tutti i soggetti sopra indicati è stato oggetto di preciso riscontro tramite verifica effettuata con lo schedario SIDET. DO LUriello ha riferito di aver saputo, durante un periodo di detenzione, da Achille Piccolo e da MO ER che il primo era stato uno degli esecutori materiali e il secondo il mandante poiché il ST aveva deciso di "mettersi in proprio" senza più rispondere al clan. Anche in questo caso è stata verificata la compresenza di MO ER con il propalante. UN ON, altro collaboratore, ha riferito di aver saputo che l'imputato, insieme ai cugini Piccolo, era tra i responsabili dell'omicidio direttamente da QU RI, il quale era un altro testimone oculare presente al momento dell'agguato. Egli ha riconosciuto l'imputato attraverso l'esame di un fascicolo fotografico ed ha narrato anche le vicende relative a Le dichiarazioni dei collaboratori, pur se de relato, sono state considerate utilizzabili anche perché l'imputato aveva scelto, in primo grado, di essere giudicato ccn rito abbreviato senza avanzare richieste istruttorie dirette ad ascoltare le relative fonti. In ogni caso, tale possibile riscontro alle dichiarazioni non è stato ritenuto indispensabile dal giudice perché tali fonti erano costituite da soggetti aderenti tutti al medesimo clan che non avevano voluto collaborare con la giustizia, quindi, essi erano stati considerati vincolati da una logica omertosa ovvero coinvolti nei fatti oggetto di giudizio. La Corte d'appello, nel rispondere alle eccezioni difensive sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ha richiamato gli argomenti già utilizzati dal giudice di primo grado rispetto alle medesime eccezioni già sollevate, analizzando ogni censura difensiva sollevata in relazione al narrato dei singoli collaboratori. In particolare, TO RA, ritenuto un esponente di spicco e killer del clan BE, era stato già considerato attendibile in altri processi definiti con sentenze passate in giudicato perché a conoscenza delle dinamiche interne alla consorteria contrapposta ai ER. Egli, infatti, aveva saputo da altri affiliati che il movente dell'omicidio era da individuarsi nella volontà dell'imputato di lasciare il clan di appartenenza per unirsi a quello contrapposto, nonché aveva saputo del ruolo avuto nella vicenda da IO LI, successivamente ucciso, come autista di un'altra auto del gruppo di fuoco che era riuscito a favorire la fuga della Lancia Thema - ove erano le armi utilizzate per l'omicidio del AN - interrompendo l'inseguimento delle Forze dell'ordine (fatto questo noto anche a OC e ON che ne hanno riferito raccontando che poi, proprio per aver partecipato all'omicidio di AN, era stato rapii:o e ucciso incaprettato all'interno di un'auto a cui era stato dato fuoco). HE LO, con un ruolo di primo piano nel clan BE, era divenuto collaboratore di giustizia nel 2007 e aveva confermato il movente dell'omicidio, aveva indicato i nomi dei mandanti e dei partecipanti con i rispettivi ruoli e le armi automatiche utilizzate, nonché il fatto che proprio il LI aveva consentito di individuare il nascondiglio della vittima. Aveva, inoltre aggiunto che le nipoti del AN avevano avuto modo di riconoscere l'imputato e così lo avevano raccontato, in un secondo momento, a LI LI, a QU RI e a AL BE. IE OC, marito di AN TE, escluso in giudizio l'intento calunnioso prospettato dal difensore dell'imputato, aveva riferito di aver saputo da un detenuto - rimasto non identificato - della volontà omicida di MO ER contro il AN. Egli aveva saputo, inoltre, dalla propria moglie che lei aveva riconosciuto, con particolare riferimento alla voce, l'imputato "Antonino detto Calone" che era tra i sicari visti in azione e che aveva detto "sono morti tutti ce ne possiamo andare" ovvero, in un diverso interrogatorio, lei lo aveva riconosciuto perché il ST aveva sollevato il passamontagna dal viso. Il OC aveva anche affermato di aver detto alla moglie di non riferire nulla alla Polizia. La TE, invece / in altro processo, non aveva mai detto di aver riconosciuto l'imputato, pur sapendo chi fosse, però aveva confermato le parole, come già avvenuto quando era stata sentita dalla Polizia, riferite dal marito con il quale aveva avuto modo di parlare durante un colloquio in carcere. Sul punto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto credibile il racconto del collaboratore OC, riportando alcune brani dell'esame testimoniale della TE reso in un altro processo, evidenziandone il carattere reticente con cui aveva cercato di confermare solo quanto aveva già riferito agli inquirenti durante le indagini. HE LO, altro collaboratore di giustizia, aveva riferito di aver saputo della partecipazione dell'imputato ST all'omicidio del AN dalle nipoti presenti all'agguato le quali lo avevano riconosciuto e "denunciato" ai Belfiore. UN ON, elemento di vertice dei Belfiore già ritenuto attendibile in altri processi, aveva riferito sui partecipanti all'agguato omicidiario, individuando, l'imputato ST solo in un secondo momento, riconoscendolo in foto. In precedenza, invece, egli aveva indicato altri autori sulla base del racconto ricevuto da tale QU RI, il quale era stato il testimone oculare che era rimasto all'interno dell'abitazione da cui era uscito il AN prima di cadere nell'agguato. Tale ultimo testimone, ritenuto omertoso poiché non collaborante pur essendo stato ascoltato dagli inquirenti, aveva riferito di non aver visto nulla, ma di aver sentito gli spari e di essere uscito solo dopo che i fatti si erano già svolti. DO LUriello aveva riferito del movente e sui contrasti tra i due clan contrapposti senza fornire, però, alcun riscontro riferibile all'imputato. TO FA, a sua volta, aveva riferito di aver saputo durante la detenzione da MO ER che il ST era stato incaricato di uccidere il AN perc:hé questo ultimo aveva aderito a un altro clan e, durante un incontro con lo stesso imputato, egli gli aveva confermato la sua responsabilità nell'omicidio dicendogli che aveva partecipato anche NI ER. I giudici d'appello, rispetto alle deduzioni difensive sulle differenze riscontrate nei racconti dei vari collaboratori, hanno ritenuto credibili le dichiarazioni rese nei loro tratti comuni, ritenendole genuine anche per la loro diversità e non completa sovrapponibilità / in riferimento alle diverse circostanze come riferite, tenuto conto del tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti. 2. MO ST ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico, articolato motivo con cui lamenta il vizio della motivazione in relazione al rispetto del canone valutativo fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il quadro probatorio, come valutato dai giudici di merito, è stato ritenuto idoneo ad attribuire la responsabilità dell'omicidio del AN all'imputato. Esso era formato da più dichiarazioni di collaboratori di giustizia appartenenti al clan, avverso a quello abbracciato dal ST, ovvero dei BE. Tali dichiarazioni, in gran parte de relato, non sarebbero state oggetto di adeguata ponderazione con il rispetto dei criteri ermeneutici già fissati dalla pronuncia a Sezioni Unite "Aquilina". A dimostrazione di ciò sono state riconsiderate le dichiarazioni di HE LO, IE OC, UN ON, TO FA, TO RA e DO LUriello evidenziandone le diverse problematiche che si ritiene non siano state adeguatamente considerate dalle sentenze di merito. In particolare, TO RA e DO LUriello non hanno mai individuato nell'imputato ST uno degli autori dell'omicidio. Rispetto a HE LO, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che egli si è contraddetto nelle dichiarazioni rese tra il 2007 e il 2008, nonché non è stato chiarito come si possa credere alle nipoti del AN le quali avevano affermato di aver riconosciuto l'imputato tra i sicari che erano tutti con il volto coperto da passamontagna. Si aggiunge che l'uso di armi automatiche era divenuto un fatto notorio con gli articoli di stampa pubblicati all'epoca, quindi, ogni riferimento ad esse non poteva essere considerato utile come riscontro. IE OC non avrebbe raccontato la verità attribuendo alla moglie AN TE il riconoscimento dell'imputato quando ne aveva ascoltato la voce, poiché lei, invece, ha riferito di averlo visto in volto mentre si sollevava il passamontagna e si contesta anche il fatto che lui aveva riferito di averle detto di non dire nulla agli inquirenti considerato il fatto che lei fu sentita dalla polizia giudiziaria prima del colloquio in carcere con il marito ove questo ultimo le avrebbe intimato di non dir nulla. In relazione all'altezza ritenuta superiore alla media come attribuita al ST, inoltre, si afferma che anche NI ER, altro partecipante all'agguato, era più alto della media con il suo 1 metro e 83 cm. La TE, inoltre, non poteva conoscere il tono della voce dell'imputato perché, pur sapendo chi fosse, lei aveva negato di averci mai parlato. Ancora, la TE non poteva essere considerata reticente dai giudici poiché, sentita in una località protetta quale moglie del collaboratore di giustizia IE OC, non avrebbe avuto alcunché da temere e, si evidenzia la "contraddizione processuale" laddove lei è considerata reticente, mentre il marito sarebbe invece attendibile. UN ON non sarebbe credibile per essersi contraddetto con le dichiarazioni rese nel 2013 rispetto a quelle verbalizzate nell'anno successivo, non è inoltre comprensibile come abbia fatto il RI, dall'interno dell'abitazione, a riconoscere gli autori dell'agguato che erano tutti con il volto travisato. Le considerazioni riportate in sentenza sull'appartenenza del RI alla delinquenza organizzata e il suo essere un soggetto omertoso non sarebbero idonee a rendere attendibile il ON quando indica nel RI la sua fonte di conoscenza. TO FA, esponente del clan avverso a quello dell'imputato, sarebbe stato considerato illogicamente attendibile rispetto alle coordinate esegetiche indicate da Sez. U "Aquilina" rispetto alla specificità, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni, nonché all'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la sua fonte. In conclusione si afferma che sia mancante la prova rispetto al cd. canone della convergenza del molteplice poiché le dichiarazioni de relato provengono solo da quattro collaboratori di giustizia che appartenevano al clan avverso a quello dell'imputato, nonché nessuna di queste fonti e le altre valorizzate dai giudici del merito consentirebbero un'utile verifica di quella da cui traggono origine. Si contestano, infine, i risultati delle indagini genetiche sulle tracce riconducibili all'imputato, già estratte dalla manica del maglione trasformato in passamontagna, perché potrebbero essere state lasciate inconsapevolmente dall'imputato nella frequentazione di NI e MO ER, suoi parenti, di cui il primo è stato rinviato a giudizio e l'altro addirittura condannato per il medesimo omicidio. Né si comprende perché i giudici di appello abbiano ritenuto intempestiva e irrilevante la segnalazione della presenza di un secondo passamontagna rosso che era stato rinvenuto nel medesimo contesto. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha concluso per una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di rigetto. 2. Va preliminarmente rilevato come ci si trovi in presenza di due sentenze che costituiscono una c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale dell'imputato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione di primo grado, adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 3. Rispetto alla tematica della prova rappresentativa delle chiamate in reità, è bene rammentare che, secondo i principi elaborati in materia da questa Corte, richiamati anche in ricorso (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez. U n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra. La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa tuttavia che sia indispensabile la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (Sez. U, "Aquilina" cit.). Quanto, infine, all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi - che non debbono integrare la prova del fatto, perché in tal caso perderebbero la propria funzione gregaria- non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma processuale (Sez. U, "Aquilina" cit.; Sez. 1 n. 1560 del 21/11/2006, PG in proc. Missi, Rv. 235801). I riscontri devono essere individualizzanti, con la precisazione che, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (Sez. U, "Aquilina" cit.; Sez.5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo e altri, Rv. 230240; Sez.1, n. 33398 del 04/04/2012, Madonia e altri, Rv. 252930). 4. Quanto alle critiche, mosse in ricorso, che assumono non essere stato affrontato lo specifico profilo della credibilità intrinseca del contributo testimoniale fornito dai collaboratori di giustizia, va ricordato, ancora, il costante orientamento di questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in reità, secondo il quale la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono attraverso direttrici separate, dal momento che l'uno aspetto s'interseca necessariamente con l'altro, sicché il giudice è chiamato ad una considerazione unitaria dei due aspetti, pur eventualmente scomponibili;
in presenza di incertezze in relazione all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso limite della sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve fondarsi sul vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (Sez. U, "Aquilina", cit.; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Ne deriva che le chiamate in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni etero-accusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione normativa, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente uniformità dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario ed omogeneo. Ciò significa, in linea con quanto opportunamente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza non deve svilupparsi rigidamente - essendo, come detto, espressione di una delibazione armonica e non frazionabile - nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Sicché, può affermarsi che eventuali riserve del giudizio di attendibilità intrinseca del narrato di un chiamante in reità possono essere superate con il compiuto e positivo vaglio della sua portata probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti (Sez. U, "Aquilina" cit., in motivazione) ivi inclusa, evidentemente, la solidità dei riscontri esterni. In questi termini, l'operazione di ermeneutica processuale prospettata nelle impugnazioni proposte nell'interesse del ricorrente, tendente a richiedere una parc:ellizzazione dei singoli segmenti valutativi, non può essere condivisa (Sez. 1, n. 4455 del 17/01/2017, Mazzarella). 5. La Corte d'appello e, prima ancora il giudice di primo grado, si sono attenuti, anche esplicitamente, ai citati canoni interpretativi e hanno espresso un'articolata e organica valutazione della credibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni dei collaboranti, tracciando, con esposizione piana e non difforme dai criteri della logica, il percorso di comparazione tra le dichiarazioni rese dai collaboratori in diversi momenti, non senza rimarcarne le differenze, propendendo per la maggiore affidabilità di quelle che confortavano il nucleo significativo centrale della vicenda narrata con i singoli elementi di convalida esterna, di natura logica e rappresentativa. E' stato così deciso, in ossequio al principio generale che discende direttamente