Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMAL0 05 6 1 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. ESCLUSIONE DI SOCIO SEZIONE PRIMA CIVILE DI COOPERATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 9602/00 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Cron. 1140 Consigliere Rep. 192 Dott. Stefano BENINI - Consigliere Ud. 25/09/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA Soc.Coop.A. R. L.; in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 7 presso l'Avvocato STEFANIA SARACENI rappresentata e difesa My dall'Avvocato ELIGIO PINNA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SS AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso l'avvocato DOMENICO D'AMATI, 2002 che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al 1699 controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 129/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 02/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente 1'Avvocato D'Amati che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con atto 14.7.1993 SI NF convenne dinan- zi al Tribunale di Cagliari la società cooperativa "Vigilanza Sardegna" a r.l., della quale era socio pre- statore d'opera, e chiese l'annullamento della delibera di esclusione che aveva adottato nei suoi confronti il consiglio di amministrazione il 14.4.1993, dopo aver- gli contestato l'addebito di "avere diffamato il presi- dente del consiglio di amministrazione e quindi la so- cietà con gravi e varie affermazioni calunniose quali हु presunti ammanchi nella contabilità". Tale presunta diffamazione sarebbe avvenuta in sede di dichiarazioni rese al P.M. nel corso di indagini pe- nali, che erano state conformi al vero, sicché nessun 2 comportamento antisocietario poteva ravvisarsi a suo carico. Chiese inoltre il SI la condanna della coopera- tiva al risarcimento del danno. La convenuta resistette alla domanda, sostenendo che le dichiarazioni rese dall'attore erano false e re- se allo scopo di difendere l'ex direttore della società tale CA ME, nei cui confronti essa aveva sporto querela per i reati di truffa;
aggiunse che il procedimento penale, nel corso del quale tali dichiara- zioni erano state rese, si era concluso con l'archivia- zione ed eccepi comunque la improponibilità della do- manda, in quanto la controversia avrebbe dovuto essere definita in sede arbitrale, ai sensi dell'art. 38 del regolamento della cooperativa. Il tribunale, con sentenza non definitiva 14.1.1997, annullò la delibera impugnata e dispose, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio in ordine ai danni e alle spese processuali. Propose appello la cooperativa Vigilanza Sardegna;
3 il SI chiese il rigetto della impugnazione, che la Corte di Appello di Cagliari con sentenza 29.1.1999 re- spinse. На ritenuto la corte di merito, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, che incombesse alla 3 società l'onere di dimostrare la falsità delle dichia- razioni rese dal SI, nonché il reale pregiudizio che da esse era derivato alla società. La cooperativa, in- vece, senza nemmeno indicare specificamente i fatti non veri dichiarati sì da rendere irrilevanti le prove dedotte nei gradi di merito, peraltro articolate irri- tualmente aveva mancato di provare la falsità di quanto il SI aveva dichiarato e cioè che il Carruc- ciu avesse avuto una discussione con il presidente NI, perché il controllo della contabilità aveva evidenziato il lievitare dei debiti della società, а seguito della quale il NI aveva dovuto integrare con un suo assegno la somma mancante di L. 20.000.000. Ha escluso, pertanto, la corte territoriale che vi fossero state contraddittorietà nella decisione del tribunale, che aveva negato fondamento proprio a cau- sa della mancanza di prova della falsità delle dichia- razioni - alla doglianza secondo cui il primo giudice non avesse motivato sul fatto che le dichiarazioni sup- poste false integrassero una mancanza grave, tale da incidere sul rapporto associativo e da danneggiare la immagine della società. Propone ricorso per cassazione la cooperativa Vigi- lanza Sardegna con due motivi;
resiste con controricor- so SI NF. Motivi della decisione Con il primo motivo denunzia la ricorrente la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 253 c.p.c., nonché la omessao insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che con l'atto di appello aveva articolato capitoli di prova specifici ed idonei allo scopo, contenenti la negazione assoluta dei fatti e precisamente che il SI aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni al P.M. che si era verificato uno specifico ammanco nella contabi- lità della cooperativa, in realtà indimostrato;
che il NI rivestiva la carica di presidente della coope- rativa e che l'ammanco predetto fosse a lui imputabile. Con il secondo la denunzia di violazione di legge è riferita agli artt. 1362 SS. C.C. e alla omessa o in- sufficiente motivazione attiene alla esclusione del so- cio. Assume la ricorrente che l'art. 34 del regolamento ну interno della cooperativa prevede la esclusione per mancanza grave che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto asssociativo;
mentre l'art. 10 dello statuto la contempla, ogniqualvolta il socio dan- neggi materialmente o moralmente al società. La motiva- zione della sentenza impugnata sul punto era stata som- maria, tenuto conto della falsità delle dichiarazioni 5 del SI e che il danno, al di là della sua quantifi- cazione, era evidente e tale sarebbe risultato in caso di esito positivo della prova, avendo la cooperativa presentato una querela contro l'ex direttore CA ME ed avendo il SI imputato al presidente amman- chi di cassa ed omesso di riferire sui comportamenti illegittimi del CA, con conseguente archiviazio- ne della querela. Il ricorso è infondato. La doglianza, contenuta nel primo motivo di censu- ra, ha ad oggetto la mancata ammissione da parte del giudice del merito della prova, dedotta a sostegno del- la falsità delle dichiarazioni che SI NF aveva reso in sede giudiziale penale. La corte territoriale ha confermato il giudizio di irrilevanza delle deduzioni, espresso dal primo giudi- ce, ritenendole inidonee a provare la falsità e la esi- stenza del pregiudizio reale per la società, avuto ri- guardo al deliberato del consiglio di amministrazione che aveva giustificato la esclusione del socio con il fatto che aveva diffamato il presidente e quindi la so- cietà con affermazioni calunniose quali presunti amman- chi nella contabilità. Nel contestare tale conclusione, la ricorrente ri- badisce la non veridicità delle dichiarazioni di соп- troparte e la pertinenza dei capitoli di prova in rife- rimento ai motivi di appello, ma omette di indicare specificamente i capitoli, la cui articolazione è indi- spensabile perché questa corte ne apprezzi decisività e rilevanza. La inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso rende la censura di per sé inammissibile. Né giova l'affermazione che la "deduzione di prova rigettata dalla Corte di Appello coinvolgeva i punti 3°,1 e 3°,2 dell'atto di appello che qui di seguito si trascrivono integralmente", poiché la ricorrente avreb- be dovuto riportare, oltre ai capi della impugnazione alla sentenza di primo grado, i capitoli delle deduzio- ni probatorie, sui quali si sarebbe dovuto incentrare l'esame sollecitato dalla censura, anziché esprimere il soggettivo suo giudizio che la deduzione "coinvolgeva" i punti dell'appello. Peraltro la deduzione che non esistessero ammanchi nella contabilità della cooperati- va imputabili al presidente, riportata in termini di apoditticità, non giova all'assunto che il SI abbia dichiarato falsamente che in quella contabilità gli am- manchi invece vi fossero stati, giacché la prova che la ricorrente avrebbe dovuto fornire, come ha evidenziato il giudice di merito, era intanto relativa alla effet- tiva ed oggettiva inesistenza degli ammanchi e poi alla 7 consapevolezza del SI che quegli ammanchi non vi fossero, tanto da integrare la calunniosità delle sue affermazioni al giudice penale. Le considerazioni che precedono sono assorbenti del secondo motivo di ricorso, che riflette il danno della cooperativa, negato dal giudice di merito, atteso che della prova siffatta la ricorrente non si era fatta ca- rico;
quand'anche un danno vi fosse stato, infatti, il difetto di prova sulla calunniosità delle dichiarazioni porterebbe al rigetto del ricorso. La censura si limita a richiamare le norme statuta- rie e regolamentari giustificative della esclusione del socio;
ma il richiamo è inconferente, posto che non la prospettazione del fondamento giuridico della esclu- sione ad essere stata posta in discussione, ma la real- tà dei fatti che avrebbero legittimato la applicazione delle norme predette, che la corte territoriale ha va- lutato come inesistente, con motivazione congrua, in ordine alla quale la doglianza di omissione ed insuffi- cienza risulta meramente enunciata, senza alcuna speci- ficazione delle ragioni che la giustificano. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spesse del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma 25.9.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Plenteda) (Antonio Saggio) Musciし me CORTE SUPPEN CASSAZIONE Prime G Depositato Concelleria IL CANCELL # 16 GEN. 2003 Luisa Passinetti IL CANCABLUERE 6ORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 21.7.03 serie 4 al n.26851 versate €202,45apposta in caice alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) *CORTE* DIRETTORE CANCELLERIA (F: Filippi Scarping