Art. 21
Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, o con determinate modalita'.
Il provvedimento sara' preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione.
Il Regio decreto dovra' essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.