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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17238 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. RG 18258 riunito al n. RG 38786 del Registro degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2023, trattenuto in decisione ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
in qualità di eredi del Sig. Parte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli Persona_1
Avv.ti Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani ed elettivamente domiciliati in Roma,
Via Varrone n. 9.
-ATTORI -
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2023 Parte_1
9043415055000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763502 e all'intimazione di pagamento n. 097 2023 9012161088000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763501
entrambe riferite al medesimo debito a titolo di “Prelievo latte sulle consegne – Capitale” e
“interessi” con riferimento all'anno 2000 e 2001, per un totale complessivo di €24.793,94
A sostegno dell'opposizione gli opponenti esponevano il proprio difetto di legittimazione passiva;
la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione opposta e in particolare della cartella ad essa sottesa;
la prescrizione del diritto fatto valere;
l'estinzione della pretesa creditoria azionata da nei loro confronti per il medesimo debito in qualità di condebitore CP_1
solidale iure successionis a seguito di sentenza n.9030/2023 nel procedimento RG n.
18815/2022 Tribunale di Roma, II sezione.
Si costituiva e chiedendo la cessata materia del CP_1 Controparte_2
contendere in virtù dell'annullamento della cartella n. 09720207150023763501 emessa nei confronti di in qualità di erede nel procedimento RG 18815/2022 con Parte_1
sentenza n. 9030/2023, con compensazione delle spese di lite.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., n. 10478/2004; Cass., ss uu, n. 1048/2000).
Nel caso in esame, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. è, infatti, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per carenza di titolo valido esecutivo o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nella fattispecie in esame la posizione debitoria nei confronti di è Parte_1
venuta meno a seguito della sentenza n. 9030/2023 che ha annullato la l'intimazione di
2 pagamento n. 097 2021 90320784 90/000, relativamente alla cartella n.
09720207150023763501 dell'importo di € 24.944,87. Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta n. 097 2023 9043415055000 in relazione alla medesima cartella n.
09720207150023763502 deve essere annullata.
La medesima conclusione vale anche per l'intimazione di pagamento emessa nei confronti di n. 097 2023 9012161088000 in relazione alla cartella n. Parte_1
09720207150023763501 entrambe riferite al medesimo debito a titolo di “Prelievo latte sulle consegne – Capitale” e “interessi” con riferimento all'anno 2000 e 2001, per un totale complessivo di €24.793,94, in quanto avente lo stesso credito dichiarato estinto per prescrizione con il titolo giudiziale citato.
Come esaminato nella sentenza n. 9030/2023, la cui motivazione è in questo caso sovrapponibile, l'intimazione opposta si riferisce a un credito risalente alle annualità 2000-
2001, mentre le parti opposte, su cui gravava il relativo onere, non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, omettendo l' la notifica anche Controparte_2
della cartella esattoriale sottesa all'intimazione opposta. Ciò in quanto, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente creditore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata,
ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che avrebbe perciò interesse a resistere,
in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Le questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento all'intimazione di pagamento n. 097 2023 9043415055000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763502 e l'intimazione di pagamento n. 097 2023
9012161088000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763501 entrambe pari ad euro
24.793,94;
• Compensa le spese tra le parti;
3 Così deciso in Roma, il 9.12.2025
4
IL GIUDICE
NO NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. RG 18258 riunito al n. RG 38786 del Registro degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2023, trattenuto in decisione ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
in qualità di eredi del Sig. Parte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli Persona_1
Avv.ti Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani ed elettivamente domiciliati in Roma,
Via Varrone n. 9.
-ATTORI -
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2023 Parte_1
9043415055000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763502 e all'intimazione di pagamento n. 097 2023 9012161088000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763501
entrambe riferite al medesimo debito a titolo di “Prelievo latte sulle consegne – Capitale” e
“interessi” con riferimento all'anno 2000 e 2001, per un totale complessivo di €24.793,94
A sostegno dell'opposizione gli opponenti esponevano il proprio difetto di legittimazione passiva;
la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione opposta e in particolare della cartella ad essa sottesa;
la prescrizione del diritto fatto valere;
l'estinzione della pretesa creditoria azionata da nei loro confronti per il medesimo debito in qualità di condebitore CP_1
solidale iure successionis a seguito di sentenza n.9030/2023 nel procedimento RG n.
18815/2022 Tribunale di Roma, II sezione.
Si costituiva e chiedendo la cessata materia del CP_1 Controparte_2
contendere in virtù dell'annullamento della cartella n. 09720207150023763501 emessa nei confronti di in qualità di erede nel procedimento RG 18815/2022 con Parte_1
sentenza n. 9030/2023, con compensazione delle spese di lite.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., n. 10478/2004; Cass., ss uu, n. 1048/2000).
Nel caso in esame, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. è, infatti, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per carenza di titolo valido esecutivo o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nella fattispecie in esame la posizione debitoria nei confronti di è Parte_1
venuta meno a seguito della sentenza n. 9030/2023 che ha annullato la l'intimazione di
2 pagamento n. 097 2021 90320784 90/000, relativamente alla cartella n.
09720207150023763501 dell'importo di € 24.944,87. Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta n. 097 2023 9043415055000 in relazione alla medesima cartella n.
09720207150023763502 deve essere annullata.
La medesima conclusione vale anche per l'intimazione di pagamento emessa nei confronti di n. 097 2023 9012161088000 in relazione alla cartella n. Parte_1
09720207150023763501 entrambe riferite al medesimo debito a titolo di “Prelievo latte sulle consegne – Capitale” e “interessi” con riferimento all'anno 2000 e 2001, per un totale complessivo di €24.793,94, in quanto avente lo stesso credito dichiarato estinto per prescrizione con il titolo giudiziale citato.
Come esaminato nella sentenza n. 9030/2023, la cui motivazione è in questo caso sovrapponibile, l'intimazione opposta si riferisce a un credito risalente alle annualità 2000-
2001, mentre le parti opposte, su cui gravava il relativo onere, non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, omettendo l' la notifica anche Controparte_2
della cartella esattoriale sottesa all'intimazione opposta. Ciò in quanto, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente creditore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata,
ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che avrebbe perciò interesse a resistere,
in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Le questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento all'intimazione di pagamento n. 097 2023 9043415055000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763502 e l'intimazione di pagamento n. 097 2023
9012161088000 in relazione alla cartella n. 09720207150023763501 entrambe pari ad euro
24.793,94;
• Compensa le spese tra le parti;
3 Così deciso in Roma, il 9.12.2025
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IL GIUDICE
NO NO