Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE0 1 39 8 /02 REPUBBLICA ITALIAN MADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente R.G.N. 8577/99 Dott. Massimo D'ANGELO Rel. Consigliere 10793/99 Dott. Bruno Cron.3719 DE LUCA Consigliere Dott. Michele Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 15/11/01 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FE IV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI LUISA, rappresentata Є difesa dall'avvocato CAROLLO FULVIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL IU & C. SRL;
intimata e sul 2° ricorso n° 10793/99 proposto da: AL G C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2001 presso le tencellerie delle Corti ROMA VIA PISISTRATO 11, presso. to studio 4424 in -1- di cassezione coppia e difese dolien. чоррта I'awacato ROMOLI GIANNI, che la rappresenta difende unitamente all'avvocato BURLA GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FE IV;
intimata avverso la sentenza n. 1/99 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 25/01/99 R.G.N. 9/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato BALTA per delega ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione per l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Bassano del Grappa, TO AN esponeva di essere rimasta creditrice, al termine di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società AL GI, esercente servizi di pulizia per conto terzi, della somma complessiva di L.
4.664.881 per varie voci retributive. Esponeva anche che, in particolare, l'orario di lavoro pattuito aveva subito una contrazione illegittima perché decisa unilateralmente dal datore di lavoro. Costituendosi in giudizio la convenuta contestava la domanda, pur riconoscendo di dover alcune voci di retribuzione ed in particolare quella relativa alla festività del Santo patrono. Quanto alla variazione dell'orario di lavoro, deduceva che la lavoratrice aveva accettato la variazione dell'orario apponendo la propria firma in calce alla comunicazione scritta del 10 marzo 1994. Il pretore accoglieva la domanda limitatamente al corrispettivo per la festività del Santo Patrono, riconosciuto dovuto, e la respingeva per il resto. Avverso la sentenza n. 39 del 1997, la lavoratrice proponeva appello, ed il tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza del 12 dicembre 1998, lo rigettava. Avverso tale sentenza TO AN ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. La società AL ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale. Motivi della decisione I due ricorsi vanno riuniti riguardando la medesima sentenza. Passando all'esame del ricorso principale, va rilevato che la ricorrente censura innanzi tutto la sentenza quando essa afferma che la variazione 1 di orario non ha cagionato nessun danno alla lavoratrice, avendo costei lavorato lo stesso numero di ore e laddove afferma che le ore lavorate in più lo sono state invito domino. Infatti sostiene che tale ultima circostanza, costituente una eccezione, era stata rilevata d'ufficio e non ad opera della parte, che non poteva più proporla perché decaduta. Invece il tribunale non si è per nulla pronunciato in materia. Asserisce poi che il fatto che la prestazione fosse stata effettuata contro la volontà del datore di lavoro era sfornito di prova. Osserva la Corte che, per quel che concerne questo secondo profilo della censura, va detto che esso sfugge alla possibilità di controllo in sede di legittimità, dato che si tratta di una questione di fatto in ordine alla quale la ricorrente deduce solo l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali che, invece, è riservato in via esclusiva al giudice di merito. In ordine al primo profilo, quello relativo al mancato esame della questione relativa alla prestazione del lavoro invito domine, va osservato che il tribunale, pur non avendo ignorato la questione, ha però dato per scontato che il lavoro fosse stato effettuato contro la volontà datoriale, e non si è pronunciata specificatamente sulla deduzione ad esso sottoposta circa il fatto che non poteva decidere in merito d'ufficio, non avendo la parte proposto la relativa eccezione. La censura è fondata. Infatti, sotto questo aspetto la sentenza è del tutto priva di motivazione su una questione rilevante e decisiva ai fini del decidere, per cui va pertanto cassata, con il rinvio della causa ad altro giudice. Per il resto, il motivo critica la sentenza sul punto riguardante la differenza tra orario reale ed orario contrattuale, ma lo fa in modo del tutto generico e non autosufficiente, senza alcuna specificazione del motivo di censura sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di 2 motivazione, ma, piuttosto, prospettandolo come se il giudizio di cassazione fosse un terzo grado di merito, come risulta evidente anche quando chiede il "riconoscimento" di spettanze richieste e non "riconosciute" in ordine al trattamento di fine rapporto, sostenendo in modo del tutto generico che le ore di lavoro supplementare non sono entrate nel calcolo datoriale ai fini “degli istituti che si invocano “. Sotto questo profilo il ricorso non corrisponde pertanto allo schema legale del mezzo di impugnazione, per cui in parte qua va disatteso. Passando all'esame del ricorso incidentale, va detto che anche esso non si sottrae alle osservazioni or ora fatte a proposito di quello principale. Infatti il ricorso in esame denuncia la illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su eccezioni preliminari di inammissibilità di alcune domande avanzate dalla ricorrente, ma la censura espone solo che la sentenza non si è pronunciata su di esse, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia. Non altro. In particolare non dice quali sarebbero le domande proposte ex adverso che andavano dichiarate inammissibili e perché. Tale impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile per mancanza di specificità, autonomia, autosufficienza e decisività, principi tutti cui il ricorso per cassazione deve invece di necessità adeguarsi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione Roma, 15 novembre 2001 3 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 e l i B 4