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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 196/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]del Lario (LC) con il patrocinio dell'avv. SCAVELLI CHIARA
e
(C.F. , nata a [...] l'[...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(LC) con il patrocinio dell'avv. GIGLIO MARIA LAURA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per_
1. Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre, a Dervio in via Delle Vigne n.25/A. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
2. I ricorrenti concordano di ripartire equamente tra loro i tempi necessari alla cura delle minori (visite mediche, controlli, impegni scolastici ed attività extrascolastiche); concordano altresì che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori con le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra genitori: - Il martedì pomeriggio dalle 17.00 sino alle ore 21.00, fatti salvi eventuali impegni delle minori, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 21.00; - ad anni alterni, il periodo dal 25 dicembre al 1° gennaio ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio, disponendo, Per_ altresì, che e possano trascorrere, ad anni alterni, la cena della Vigilia e la relativa notte Per_1 con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro. - n.3 giorni durante le festività pasquali, con alternanza con la madre il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; - due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con impegno dei genitori a concordare per iscritto i propri periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
- secondo la regola dell'alternanza anche per le altre festività e gli altri periodi di vacanza infra-annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, 7 e 8 dicembre) nonché per il giorno del compleanno delle minori e per i ponti che, Per_ pertanto, verranno trascorsi da e con ognuno dei genitori alternativamente di anno in Per_1 anno. In occasione delle modalità di visita sopra indicate, il padre preleverà le minori da (e le riporterà presso) la madre, nell'abitazione di Dervio o presso le circostanti località di montagna che e Per_1 Per_
frequentano abitualmente, soprattutto nei week end, in estate o durante le vacanze ( o Alpe Per_3
Camaggiore).
Ogni genitore trascorrerà una parte della giornata del proprio compleanno con le figlie, compatibilmente con le loro attività scolastiche. Le modalità di visita, anche con riferimento ai periodi di vacanza, potranno essere suscettibili di modifica e/o integrazione, in relazione alle esigenze e alle volontà delle minori nonché alle esigenze, personali e lavorative, dei genitori, previo accordo e congruo preavviso fra le parti di almeno 48 ore.
3. si obbliga a corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026), oltre ad € 40 di mensa nel periodo da settembre a maggio. Detta somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
4. L'assegno unico sarà percepito dalla signora Pt_2
5. Le spese straordinarie individuate nel protocollo del Tribunale di Lecco - che le Parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono per accettazione - saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese le spese per le ripetizioni di Il signor dichiara di non essere Per_1 Pt_1 in grado, al momento, di contribuire alle lezioni di equitazione di Per_1
6. Le parti danno sin d'ora assenso al rilascio di documenti per le figlie minori validi per l'espatrio.
7. Le parti dichiarano di aver regolato ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale, anche relativamente a eventuali spese affrontate precedentemente alla data odierna -sia per i figli minori sia riguardo a esborsi sostenuti a qualunque titolo;
pertanto dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
8. Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Parte_2 uxorio dalla quale sono nate due figlie: nata il [...], minorenne, e Persona_4
nata il [...], altresì minorenne. Persona_5
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11/02/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15/04/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 196/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]del Lario (LC) con il patrocinio dell'avv. SCAVELLI CHIARA
e
(C.F. , nata a [...] l'[...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(LC) con il patrocinio dell'avv. GIGLIO MARIA LAURA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per_
1. Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre, a Dervio in via Delle Vigne n.25/A. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
2. I ricorrenti concordano di ripartire equamente tra loro i tempi necessari alla cura delle minori (visite mediche, controlli, impegni scolastici ed attività extrascolastiche); concordano altresì che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori con le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra genitori: - Il martedì pomeriggio dalle 17.00 sino alle ore 21.00, fatti salvi eventuali impegni delle minori, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 21.00; - ad anni alterni, il periodo dal 25 dicembre al 1° gennaio ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio, disponendo, Per_ altresì, che e possano trascorrere, ad anni alterni, la cena della Vigilia e la relativa notte Per_1 con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro. - n.3 giorni durante le festività pasquali, con alternanza con la madre il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; - due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con impegno dei genitori a concordare per iscritto i propri periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
- secondo la regola dell'alternanza anche per le altre festività e gli altri periodi di vacanza infra-annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, 7 e 8 dicembre) nonché per il giorno del compleanno delle minori e per i ponti che, Per_ pertanto, verranno trascorsi da e con ognuno dei genitori alternativamente di anno in Per_1 anno. In occasione delle modalità di visita sopra indicate, il padre preleverà le minori da (e le riporterà presso) la madre, nell'abitazione di Dervio o presso le circostanti località di montagna che e Per_1 Per_
frequentano abitualmente, soprattutto nei week end, in estate o durante le vacanze ( o Alpe Per_3
Camaggiore).
Ogni genitore trascorrerà una parte della giornata del proprio compleanno con le figlie, compatibilmente con le loro attività scolastiche. Le modalità di visita, anche con riferimento ai periodi di vacanza, potranno essere suscettibili di modifica e/o integrazione, in relazione alle esigenze e alle volontà delle minori nonché alle esigenze, personali e lavorative, dei genitori, previo accordo e congruo preavviso fra le parti di almeno 48 ore.
3. si obbliga a corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026), oltre ad € 40 di mensa nel periodo da settembre a maggio. Detta somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
4. L'assegno unico sarà percepito dalla signora Pt_2
5. Le spese straordinarie individuate nel protocollo del Tribunale di Lecco - che le Parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono per accettazione - saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese le spese per le ripetizioni di Il signor dichiara di non essere Per_1 Pt_1 in grado, al momento, di contribuire alle lezioni di equitazione di Per_1
6. Le parti danno sin d'ora assenso al rilascio di documenti per le figlie minori validi per l'espatrio.
7. Le parti dichiarano di aver regolato ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale, anche relativamente a eventuali spese affrontate precedentemente alla data odierna -sia per i figli minori sia riguardo a esborsi sostenuti a qualunque titolo;
pertanto dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
8. Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Parte_2 uxorio dalla quale sono nate due figlie: nata il [...], minorenne, e Persona_4
nata il [...], altresì minorenne. Persona_5
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11/02/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 15/04/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada