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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10049/2023, promosso da:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nata in [...] il [...]; Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Rita MUSELLA e Francesco GARBETTA
RICORRENTI contro
Controparte_6 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
7. nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai Controparte_8 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e Controparte_4 Controparte_9
9. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai fini Persona_1 del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e Controparte_4 Controparte_9
10. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai Persona_2 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
CP_3 Persona_3
11. nato in [...] il [...], minorenne, rappresentato Persona_4 ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
1 e Controparte_3 Persona_3 con il patrocinio degli avv.ti Rita MUSELLA e Francesco GARBETTA
TERZI INTERVENUTI
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 03/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Parte_2
- sono discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...] il Parte_2
21/05/1878, emigrato in Brasile e ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
- nel 1901 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 Persona_5 unione nasceva in data 18/11/1919 Persona_6
- nel 1946 contraeva matrimonio con che acquisiva il Persona_6 Persona_7 cognome del marito, e dalla loro unione nascevano:
o in data 22/10/1951 Persona_8
o in data 22/11/1953 odierno ricorrente;
Controparte_1
o in data 18/04/1957 odierna ricorrente;
Parte_1
- nel 1978 contraeva matrimonio con che Persona_8 Persona_9 acquisiva il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 01/06/1981 Controparte_4
o in data 20/10/1983 Controparte_5
- dall'unione di con nascevano gli odierni ricorrenti: Controparte_1 CP_10
2 o in data 12/09/1986 Controparte_2
o in data 11/07/1989 Controparte_3
3. In data 19 luglio 2024 ha depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
[...]
poiché è parente dei ricorrenti principali, in quanto tutti discendenti dello stesso CP_7 dante causa, ossia nato a [...] il [...], e ha Parte_2 pertanto interesse a intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita jure sanguinis. Egli evidenzia che:
- anche l'odierno interveniente è discendente diretto di Controparte_7 Parte_2 cittadino italiano, nato a [...] il [...];
- nel 1901 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 Persona_5 unione nasceva in data 18/11/1919 Persona_6
- nel 1946 contraeva matrimonio con che acquisiva il Persona_6 Persona_7 cognome del marito, e dalla loro unione nascevano:
o in data 22/10/1951 Persona_8
o in data 22/11/1953 odierno ricorrente;
Controparte_1
o in data 18/04/1957 odierna ricorrente;
Parte_3
o in data 28/06/1961 odierno interventore. Controparte_7
4. In data 10 ottobre 2025 hanno depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., per il tramite dei rispettivi genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_8
poiché Persona_1 Persona_2 Persona_4 parenti dei ricorrenti principali, in quanto tutti discendenti dello stesso dante causa, ossia
[...]
nato a [...] il [...], e hanno pertanto interesse a Parte_2 intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita jure sanguinis. Essi evidenziano che:
- il presente atto di intervento si inserisce pertanto all'interno di un procedimento che si era già incardinato dinanzi al Tribunale di Brescia nell'anno 2023, specificatamente, il deposito del ricorro risale al 3.08.2023; per tale ragione l'atto di intervento volontario che si deposita nell'interesse dei minori Controparte_8 Persona_1 Persona_2
e figli delle parti già ricorrenti e da questi
[...] Persona_4 rispettivamente rappresentati in giudizio, non può subire le modifiche intervenute recentemente in materia di riconoscimento della cittadinanza, dovendo piuttosto applicarsi la previgente normativa;
- anche gli odierni intervenienti, i minori Controparte_8 Persona_1
e sono discendenti diretti di Persona_2 Persona_4 Pt_2 cittadino italiano, nato a [...] il [...], emigrato in Brasile e
[...] ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
- nel 1901 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 Persona_5 unione nasceva in data 18/11/1919 Persona_6
- nel 1946 contraeva matrimonio con che acquisiva il Persona_6 Persona_7 cognome del marito, e dalla loro unione nascevano:
o in data 22/10/1951 Persona_8
o in data 22/11/1953 odierno ricorrente;
Controparte_1
- nel 1978 contraeva matrimonio con e dalla Persona_8 Persona_9
3 loro unione nasceva in data 01/06/1981 odierno Controparte_4 ricorrente;
- nel 2014 contraeva matrimonio con Controparte_4 Controparte_9
, che acquisiva il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano le
[...] odierne intervenienti:
o in data 06/12/2015 CP_8 CP_8
o in data 10/12/2018 Persona_1
- dall'unione di con nasceva in data 11/07/1989 Controparte_1 CP_10
odierno ricorrente;
Controparte_3
- nel 2020 contraeva matrimonio con , che Controparte_3 Persona_3 acquisiva il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano gli odierni intervenienti:
o in data 12/04/2021 Persona_2
o in data 23/01/2023 Persona_4
5. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_6 il 10 settembre 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
6. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 26 settembre 2023, si è limitato a prenderne visione.
7. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 6 novembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 30 ottobre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_10 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT AN II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
4 - il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
5 Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie
6 analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_6 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
meritano accoglimento. Parte_1
4. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dai terzi intervenuti
Controparte_7 Controparte_8 Persona_1 Persona_2
e si evidenzia che tale intervento non è ammissibile in
[...] Persona_4 quanto ai sensi dell'art. 105 c.p.c. l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano jure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino jure sanguinis di altro soggetto.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_4 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
7 4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nata in [...] il [...]; Parte_1 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da:
7. nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...]; Controparte_8
9. nata in [...] il [...]; Persona_1
10. nata in [...] il [...]; Persona_2
11. nato in [...] il [...], Persona_4
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 26 novembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10049/2023, promosso da:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nata in [...] il [...]; Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Rita MUSELLA e Francesco GARBETTA
RICORRENTI contro
Controparte_6 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
7. nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai Controparte_8 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e Controparte_4 Controparte_9
9. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai fini Persona_1 del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e Controparte_4 Controparte_9
10. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai Persona_2 fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
CP_3 Persona_3
11. nato in [...] il [...], minorenne, rappresentato Persona_4 ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
1 e Controparte_3 Persona_3 con il patrocinio degli avv.ti Rita MUSELLA e Francesco GARBETTA
TERZI INTERVENUTI
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 03/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Parte_2
- sono discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...] il Parte_2
21/05/1878, emigrato in Brasile e ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
- nel 1901 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 Persona_5 unione nasceva in data 18/11/1919 Persona_6
- nel 1946 contraeva matrimonio con che acquisiva il Persona_6 Persona_7 cognome del marito, e dalla loro unione nascevano:
o in data 22/10/1951 Persona_8
o in data 22/11/1953 odierno ricorrente;
Controparte_1
o in data 18/04/1957 odierna ricorrente;
Parte_1
- nel 1978 contraeva matrimonio con che Persona_8 Persona_9 acquisiva il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 01/06/1981 Controparte_4
o in data 20/10/1983 Controparte_5
- dall'unione di con nascevano gli odierni ricorrenti: Controparte_1 CP_10
2 o in data 12/09/1986 Controparte_2
o in data 11/07/1989 Controparte_3
3. In data 19 luglio 2024 ha depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
[...]
poiché è parente dei ricorrenti principali, in quanto tutti discendenti dello stesso CP_7 dante causa, ossia nato a [...] il [...], e ha Parte_2 pertanto interesse a intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita jure sanguinis. Egli evidenzia che:
- anche l'odierno interveniente è discendente diretto di Controparte_7 Parte_2 cittadino italiano, nato a [...] il [...];
- nel 1901 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 Persona_5 unione nasceva in data 18/11/1919 Persona_6
- nel 1946 contraeva matrimonio con che acquisiva il Persona_6 Persona_7 cognome del marito, e dalla loro unione nascevano:
o in data 22/10/1951 Persona_8
o in data 22/11/1953 odierno ricorrente;
Controparte_1
o in data 18/04/1957 odierna ricorrente;
Parte_3
o in data 28/06/1961 odierno interventore. Controparte_7
4. In data 10 ottobre 2025 hanno depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., per il tramite dei rispettivi genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_8
poiché Persona_1 Persona_2 Persona_4 parenti dei ricorrenti principali, in quanto tutti discendenti dello stesso dante causa, ossia
[...]
nato a [...] il [...], e hanno pertanto interesse a Parte_2 intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita jure sanguinis. Essi evidenziano che:
- il presente atto di intervento si inserisce pertanto all'interno di un procedimento che si era già incardinato dinanzi al Tribunale di Brescia nell'anno 2023, specificatamente, il deposito del ricorro risale al 3.08.2023; per tale ragione l'atto di intervento volontario che si deposita nell'interesse dei minori Controparte_8 Persona_1 Persona_2
e figli delle parti già ricorrenti e da questi
[...] Persona_4 rispettivamente rappresentati in giudizio, non può subire le modifiche intervenute recentemente in materia di riconoscimento della cittadinanza, dovendo piuttosto applicarsi la previgente normativa;
- anche gli odierni intervenienti, i minori Controparte_8 Persona_1
e sono discendenti diretti di Persona_2 Persona_4 Pt_2 cittadino italiano, nato a [...] il [...], emigrato in Brasile e
[...] ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
- nel 1901 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 Persona_5 unione nasceva in data 18/11/1919 Persona_6
- nel 1946 contraeva matrimonio con che acquisiva il Persona_6 Persona_7 cognome del marito, e dalla loro unione nascevano:
o in data 22/10/1951 Persona_8
o in data 22/11/1953 odierno ricorrente;
Controparte_1
- nel 1978 contraeva matrimonio con e dalla Persona_8 Persona_9
3 loro unione nasceva in data 01/06/1981 odierno Controparte_4 ricorrente;
- nel 2014 contraeva matrimonio con Controparte_4 Controparte_9
, che acquisiva il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano le
[...] odierne intervenienti:
o in data 06/12/2015 CP_8 CP_8
o in data 10/12/2018 Persona_1
- dall'unione di con nasceva in data 11/07/1989 Controparte_1 CP_10
odierno ricorrente;
Controparte_3
- nel 2020 contraeva matrimonio con , che Controparte_3 Persona_3 acquisiva il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano gli odierni intervenienti:
o in data 12/04/2021 Persona_2
o in data 23/01/2023 Persona_4
5. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_6 il 10 settembre 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
6. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 26 settembre 2023, si è limitato a prenderne visione.
7. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 6 novembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 30 ottobre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_10 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT AN II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
4 - il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
5 Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie
6 analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_6 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
meritano accoglimento. Parte_1
4. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dai terzi intervenuti
Controparte_7 Controparte_8 Persona_1 Persona_2
e si evidenzia che tale intervento non è ammissibile in
[...] Persona_4 quanto ai sensi dell'art. 105 c.p.c. l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano jure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino jure sanguinis di altro soggetto.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_4 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
7 4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nata in [...] il [...]; Parte_1 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da:
7. nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...]; Controparte_8
9. nata in [...] il [...]; Persona_1
10. nata in [...] il [...]; Persona_2
11. nato in [...] il [...], Persona_4
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 26 novembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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