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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5876/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO LI VO Presidente dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5876/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Borri del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_2
Peschiera del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 26 novembre 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il 16 giugno 2002 aggiornando le condizioni concordate di cui al ricorso depositato il 29 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 29 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 16 giugno 2002, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 9558/2022) emesso da questo Tribunale il 20 ottobre 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Soggiungevano che dalla loro unione è nato (il 23 novembre 2004) il figlio , divenuto Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente sotto il profilo economico.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle concordate condizioni afferenti al mantenimento della prole e ad ulteriori questioni accessorie di prevalente natura patrimoniale. pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate concludendo nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi, senza dare luogo a riconciliazione, sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle univoche allegazioni articolate in atti, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano conformi alla documentazione prodotta e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne in relazione al suo mantenimento.
Deve altresì prendersi atto delle ulteriori condizioni, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 16 giugno 2002 (trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 103, Parte 2, Serie A, Anno 2002 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come da ultimo aggiornate mediante atto scritto datato 17 novembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO LI VO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO LI VO Presidente dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5876/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Borri del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_2
Peschiera del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 26 novembre 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il 16 giugno 2002 aggiornando le condizioni concordate di cui al ricorso depositato il 29 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 29 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 16 giugno 2002, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 9558/2022) emesso da questo Tribunale il 20 ottobre 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Soggiungevano che dalla loro unione è nato (il 23 novembre 2004) il figlio , divenuto Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente sotto il profilo economico.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle concordate condizioni afferenti al mantenimento della prole e ad ulteriori questioni accessorie di prevalente natura patrimoniale. pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate concludendo nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi, senza dare luogo a riconciliazione, sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle univoche allegazioni articolate in atti, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano conformi alla documentazione prodotta e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne in relazione al suo mantenimento.
Deve altresì prendersi atto delle ulteriori condizioni, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 16 giugno 2002 (trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 103, Parte 2, Serie A, Anno 2002 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come da ultimo aggiornate mediante atto scritto datato 17 novembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO LI VO
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