Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro ST, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;
- Ragioneria Generale dello Stato, in persona Direttore pro tempore ;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente, in qualità di familiare di soggetto affetto da disabilità, a usufruire del congedo retribuito con riconoscimento dell'indennità corrispondente all''ultima retribuzione entro il limite annuo fissato dall''art. 42 comma 5 ter D.Lgs. n. 151/2001;
e per la condanna
- dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme eventualmente trattenute sullo stipendio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Giustizia e di Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza e di Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa EL ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, vicedirettrice della Casa circondariale di Trani, inquadrata quale -OMISSIS-, ha fruito, nell’anno 2022, di 99 giorni di congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.Lgs. n. 151/2001 per assistere il genitore disabile convivente disabile.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2022, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza e Matera ha comunicato di voler ripetere le somme indebitamente erogate rispetto a quanto dovuto e pari a € 14.438,38;
I nuovi importi sono stati rideterminati ritenendo che l’art. 42, comma 5 ter , del d.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui prescrive che « l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale » definisca, altresì, un limite massimo giornaliero su base proporzionale.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, Ufficio Gestione Stipendi e Servizi Amministrativi, pertanto, con nota prot. n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2024, ha comunicato di
voler ripetere l’asserito indebito, pari alla somma di € 10.876,19, procedendo a una ritenuta precauzionale di € 679,77 sullo stipendio a decorrere dal 1^ dicembre 2024 al 31 marzo 2026.
Considerato che il tetto massimo annuale, comprensivo di indennità e contribuzione figurativa, per l’anno 2022 è pari a € 49.663,88 (come da circolare dell’INPS n. 35 del 4 marzo 2022), la Ragioneria ha calcolato che, per i 99 giorni di congedo, alla ricorrente è dovuta un’indennità pari a € 9.095,44 in luogo della somma di € 19.971,63 già riscossa.
Giova evidenziare fin d’ora che la preannunciata trattenuta sullo stipendio è stata sospesa dalla Ragioneria in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. -OMISSIS-, sulla quale si tornerà in seguito.
Con il presente mezzo di tutela, la parte ricorrente agisce per l’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità corrispondente all’ultima retribuzione entro il limite annuo fissato dall'art. 42, comma 5 ter , del d. Lgs. n. 151/2001 ovvero nella misura inizialmente calcolata e corrisposta dall’Amministrazione e per la condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute sullo stipendio.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito, in rito, il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Giustizia e la necessità di estendere il contraddittorio all’I.N.P.S.; e, nel merito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
Previo deposito di ulteriori memorie, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 28 maggio 2025.
2. Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia non è pertinente in quanto il ricorrente ha proposto le sue domande di accertamento e di condanna nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle sue articolazioni territoriali. Il coinvolgimento del Ministero della Giustizia, quale soggetto al quale la causa è comune, è corretto poiché, come correttamente osservato dalla difesa della ricorrente, si tratta del soggetto, che in qualità di datore di lavoro, ha concesso il congedo e rispetto al quale, pertanto, il giudizio è destinato ad avere effetti quanto meno indiretti. Conseguentemente non si ravvisano i presupposti per disporne l’estromissione dal giudizio.
2.2 Quanto all’eventuale coinvolgimento dell’I.N.P.S. il Collegio rileva quanto segue.
L’I.N.P.S. ha emanato la circolare n. 35 del 4 marzo 2022 con cui, facendo seguito a precedenti circolari (nn. 51/2016; 70/2017 e 61/2018), ha precisato che l’indennità per cui è causa, nel caso di fruizione di congedi giornalieri, deve essere rapportata alla singola giornata, scontando anche essa un limite massimo giornaliero.
Il ricorrente non ha impugnato siffatta circolare e, come ritenuto dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. -OMISSIS-, non vi è alcun onere in tal senso: “ Quanto alla Circolare INPS, la cui impugnazione deve comunque ritenersi ritualmente proposta, non può che rilevarsi come le circolari interpretative di una disposizione di legge siano in linea di principio atti interni finalizzati ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi risultando privi di effetti esterni ”.
Nell'interpretare l'art. 42, comma 5 ter, del d. lgs. n. 151/2001, la Ragioneria Territoriale dello Stato non era vincolata dalla circolare dell’I.N.P.S., ragione per cui non vi è motivo integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale.
2.3 Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
Come già chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la più volte richiamata sentenza del 27 dicembre 2023, n. -OMISSIS-, con argomentazioni che il Collegio appieno condivide, la previsione del tetto annuale deve considerarsi operante quale limite di spesa relativamente ad ogni singolo dipendente prescindendo dalla durata, annuale o inferiore, del congedo fruito.
L’art. 42, comma 5 ter , D. Lgs. 151/2001 dispone che « durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale ».
La prima parte della disposizione è univoca nel precisare il parametro cui deve essere commisurata l’indennità per il « periodo » interessato.
La previsione di un limite giornaliero, da calcolare in via proporzionale assumendo quale base di calcolo il citato limite annuale è frutto, invece, di una soggettiva interpretazione che non trova appiglio nel testo della norma che lo riferisce esplicitamente a congedi di durata annuale senza alcun riferimento a periodi di durata inferiore.
L’adesione all’opzione ermeneutica privilegiata dall’Amministrazione si risolverebbe, quindi, in una sostanziale abrogazione della precedente proposizione (« ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ») che diverrebbe priva di qualsiasi possibilità di concreta applicazione, pur in assenza di univoci riferimenti normativi a sostegno della tesi ( ubi lex voluit dixit ).
Circa la specifica questione, pertaltro, si è già espressa la giurisprudenza con decisione (Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2020) che censurava l’operato dell’Amministrazione per avere, successivamente all’erogazione dell’indennità in misura conforme a quanto prescritto dall’art. 42, comma 5 ter , ritenuto che « lo stipendio mensile erogato nei mesi di fruizione del congedo medesimo andasse “decurtato”, nonostante l’importo complessivo pagato in ciascun anno fosse inferiore al tetto massimo annuale di € 45.579,06 fissato dal legislatore, prospettando un credito erariale di “€ 73.916,69” nei propri confronti ».
Nell’occasione il giudice di appello affermava che « il tetto massimo di euro 43.579,06 annui riguarda soltanto il congedo di durata annuale e non può essere calcolato cumulando anni diversi in cui lo stesso è stato usufruito, in palese violazione con la lettera della norma (che nulla prevede al riguardo) e con la ratio di tutela e di favor ivi sottesa, connessa a situazioni nelle quali è evidente la prevalenza del principio solidaristico che non può incidere sulla fonte di reddito lavorativa del soggetto interessato» atteso che «non è in linea con l’interpretazione letterale, l’unica possibile, della norma in esame, atteso inoltre che non avrebbe avuto alcun senso stabilire che il lavoratore ha diritto ad “un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione” se allo stesso competesse, in ogni caso, sia nell’ipotesi di congedo annuale, che di congedo frazionato, una indennità pari ad 1/12 dell’importo complessivo annuo di euro 43.579,00 ».
La circostanza che in detta sede si vertesse in tema di limite mensile anziché giornaliero è irrilevante ai fini della presente decisione atteso che, una volta affermata l’applicazione del tetto annuale ai soli congedi di tale durata, resta indifferente che l’illegittima riparametrazione avvenga su base mensile o giornaliera.
Deve, quindi, riconoscersi l’illegittimità del recupero disposto nei confronti della ricorrente che, come è pacifico, non ha raggiunto il limite annuo.
3. Il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a percepire l’indennità corrispondente all’ultima retribuzione entro il limite annuo fissato dall'art. 42, comma 5 ter , del d. Lgs. n. 151/2001 ovvero nella misura inizialmente calcolata e corrisposta e condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme eventualmente trattenute sullo stipendio, condizionata all’effettivo avvenuto recupero.
4. Sussistono giusto motivi per compensare le spese di lite in ragione del difforme orientamento espresso dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. -OMISSIS- del 2020, poi riformata dal Consiglio di Stato con la su citata sentenza n. -OMISSIS-/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l’indennità corrispondente all’ultima retribuzione entro il limite annuo fissato dall'art. 42, comma 5 ter , del d. Lgs. n. 151/2001 con condanna, condizionata all’effettivo avvenuto recupero, dell’Amministrazione alla restituzione delle somme eventualmente trattenute sullo stipendio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché, di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ET, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
EL ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ST | NA ET |
IL SEGRETARIO