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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.2250/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. DI LORENZO ANGELA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa BRUNO DANIELA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 11/11/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente che CP_1 liquida in € 2.951,20, oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 16.2.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva “previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile
2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che -Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina-; - accertare e dichiarare il diritto ….. al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio civile assimilabile al servizio militare di leva svolto, nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021-
2023”, col favore delle spese.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note per l'udienza del 11/11/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
*******
La richiesta di riconoscimento del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno), si rivela infondata sulla scorta del consolidato orientamento di questo Tribunale, confermato da una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 22432 del 8 agosto 2024 secondo la quale “in tema di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione di un trattamento differenziato nella valutazione del servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo a seconda che questo sia stato prestato in costanza o meno di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica. Il servizio militare o sostitutivo svolto durante un rapporto di lavoro già instaurato deve essere valutato con lo stesso punteggio del servizio effettivo reso nella medesima qualifica (0,60 punti per ogni mese fino a un massimo di 6 punti annui), mentre quello prestato non in costanza di rapporto va equiparato al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,15 punti per ogni mese fino a un massimo di 0,60 punti annui). Tale differenziazione risponde a esigenze di ragionevolezza e non viola l'art. 52, comma 2, della Costituzione né l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, in quanto: a) per il servizio in costanza di rapporto, garantendo la piena valorizzazione del periodo ai fini dell'anzianità; b) per il servizio non in costanza di rapporto è sufficiente assicurare un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici, non essendovi una posizione lavorativa preesistente da tutelare. La diversa valorizzazione è inoltre coerente con il principio generale che consente di attribuire maggior peso all'esperienza lavorativa maturata nella medesima qualifica professionale. Il D.M. n. 50/2021 risulta quindi rispettoso sia delle norme primarie che dei principi costituzionali, avendo comunque garantito un punteggio aggiuntivo anche per il servizio militare svolto autonomamente, pur se in misura inferiore rispetto a quello prestato in costanza di impiego”.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento, con condanna della ricorrete al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/11/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.2250/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. DI LORENZO ANGELA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa BRUNO DANIELA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 11/11/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente che CP_1 liquida in € 2.951,20, oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 16.2.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva “previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile
2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che -Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina-; - accertare e dichiarare il diritto ….. al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio civile assimilabile al servizio militare di leva svolto, nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021-
2023”, col favore delle spese.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note per l'udienza del 11/11/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
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La richiesta di riconoscimento del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno), si rivela infondata sulla scorta del consolidato orientamento di questo Tribunale, confermato da una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 22432 del 8 agosto 2024 secondo la quale “in tema di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione di un trattamento differenziato nella valutazione del servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo a seconda che questo sia stato prestato in costanza o meno di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica. Il servizio militare o sostitutivo svolto durante un rapporto di lavoro già instaurato deve essere valutato con lo stesso punteggio del servizio effettivo reso nella medesima qualifica (0,60 punti per ogni mese fino a un massimo di 6 punti annui), mentre quello prestato non in costanza di rapporto va equiparato al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,15 punti per ogni mese fino a un massimo di 0,60 punti annui). Tale differenziazione risponde a esigenze di ragionevolezza e non viola l'art. 52, comma 2, della Costituzione né l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, in quanto: a) per il servizio in costanza di rapporto, garantendo la piena valorizzazione del periodo ai fini dell'anzianità; b) per il servizio non in costanza di rapporto è sufficiente assicurare un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici, non essendovi una posizione lavorativa preesistente da tutelare. La diversa valorizzazione è inoltre coerente con il principio generale che consente di attribuire maggior peso all'esperienza lavorativa maturata nella medesima qualifica professionale. Il D.M. n. 50/2021 risulta quindi rispettoso sia delle norme primarie che dei principi costituzionali, avendo comunque garantito un punteggio aggiuntivo anche per il servizio militare svolto autonomamente, pur se in misura inferiore rispetto a quello prestato in costanza di impiego”.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento, con condanna della ricorrete al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/11/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR