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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7294/23 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Porcaro e ZI Porcaro Parte_1
RICORRENTE E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giulio Pepe Controparte_1 RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.12.23 l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 23.9.2008 al 4.2.14, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, regolarmente inquadrato (dapprima nel II livello del CCNL di categoria e poi, da ultimo, nel III livello), agiva nei confronti della resistente per sentirla condannare al pagamento in proprio favore del tfr giammai erogato alla cessazione del rapporto avvenuta per licenziamento collettivo. Parte resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Segnatamente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito atteso che il primo valido atto interruttivo era la sola raccomandata del 21.3.23, tenuto conto che la pec del 8.8.18 risulta priva di sottoscrizione del lavoratore e comunque inoltrata all'indirizzo pec della ditta individuale cancellata in data 28.10.15. Deduceva, in ogni caso, l'estinzione parziale del credito atteso che veniva disposta, a mezzo bonifico, un'anticipazione a tal titolo di €. 300,00. Chiedeva, infine, condannarsi il ricorrente, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno patito, dacchè in data 18.11.13 si allontanava dal luogo di lavoro senza autorizzazione e comportando disagi nella ultimazione dei lavori sul cantiere oggetto di appalto. Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare va respinta la domanda riconvenzionale di parte resistente di condanna del ricorrente al risarcimento del danno per gli episodi del novembre 2013 essendosi sullo stesso già pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 770/19, di talchè la domanda, così come proposta, va dichiarata inammissibile. Ad abundantiam, quand'anche si volesse ritenere che l'odierna domanda afferisca ad episodio ultroneo rispetto a quello su cui si è formato il giudicato, se ne rileva la totale genericità, difettando in memoria qualsivoglia elemento assertivo che consenta la puntuale individuazione del danno asseritamente patito, genericamente dedotto e giammai documentato.
Tanto premesso, nel merito rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue. Può dirsi certo provata (e comunque non contestata) la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta, da cui emerge con chiarezza sia il livello di inquadramento sia il CCNL applicato in azienda, nonché data di inizio e fine del rapporto di lavoro. Orbene parte istante rivendica in questa sede unicamente il pagamento del tfr maturato alla cessazione del rapporto. In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Invero, parte istante ha documentato l'inoltro di una prima pec all'indirizzo della ditta individuale in data 8.8.18 (allegando altresì la ricevuta di “avvenuta consegna”) e prodotto una successiva raccomandata (quest'ultima confermata dalla convenuta) del 21.3.23 (sempre nel quinquennio). Sul punto, la resistente eccepisce che alla data del 8.8.18 la ditta individuale risultava cancellata, sicchè la lettera interruttiva andava inoltrata direttamente alla signora (come avvenuto CP_1 per la raccomandata successiva). Invero, dalla visura storica prodotta dalla parte ricorrente risulta effettivamente la cancellazione della ditta individuale in data 28.10.15. Tuttavia, giova rammentare che nelle imprese individuali non v'è distinzione tra impresa e persona fisica titolare, sicchè -pur cessata l'impresa- permane la titolarità della casella di posta elettronica in capo alla persona fisica finchè non venga disattivata anche la casella. Infatti, parte istante ha documentato, con schermata “ini-pec”, che alla data dell'8.8.18, la casella di posta elettronica della ditta individuale risultava regolarmente attiva e perciò deve ritenersi che la missiva sia stata ritualmente recapitata alla odierna convenuta persona fisica, titolare della suddetta casella. Ciò detto, va respinta altresì l'ulteriore eccezione del difetto di sottoscrizione da parte del lavoratore della missiva di messa in mora contenuta nella pec. Sul punto, è sufficiente rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in merito alla efficacia interruttiva della messa in mora sottoscritta dal solo difensore (quale il caso di specie). Vedasi, ex multis Cass. 7097/12 “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti”, ribadita da successive conformi Cass. 20184/15, 2965/17.
Tanto chiarito, parte istante rivendica il pagamento del tfr quantificato alla stregua delle tabelle retributive del CCNL in atti e pacificamente applicato al rapporto. In ogni caso, alcuna specifica contestazione è mossa dalla convenuta in ordine alla elaborazione dei conteggi allegati al ricorso. Parte resistente, invero, al riguardo deduce di aver anticipato l'importo di €. 300,00 a titolo di tfr, a mezzo bonifico versato in atti. Orbene, al riguardo è doveroso evidenziare che la causale del bonifico versato in atti dalla convenuta del 18.10.23 reca “Felicitazioni per il vs matrimonio”, sicchè deve ritenersi giammai imputabile al tfr. Non essendovi, dunque, prova, incombente sulla parte datoriale, della avvenuta erogazione dell'emolumento richiesto, la domanda di parte istante va accolta nella misura quantificata in ricorso e pari a complessivi € 7.641,38, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 7.641,38, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- respinge la domanda riconvenzionale;
- Condanna parte resistente alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.813,50, di cui € 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso in Nola, il 18.12.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7294/23 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Porcaro e ZI Porcaro Parte_1
RICORRENTE E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giulio Pepe Controparte_1 RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.12.23 l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 23.9.2008 al 4.2.14, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, regolarmente inquadrato (dapprima nel II livello del CCNL di categoria e poi, da ultimo, nel III livello), agiva nei confronti della resistente per sentirla condannare al pagamento in proprio favore del tfr giammai erogato alla cessazione del rapporto avvenuta per licenziamento collettivo. Parte resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Segnatamente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito atteso che il primo valido atto interruttivo era la sola raccomandata del 21.3.23, tenuto conto che la pec del 8.8.18 risulta priva di sottoscrizione del lavoratore e comunque inoltrata all'indirizzo pec della ditta individuale cancellata in data 28.10.15. Deduceva, in ogni caso, l'estinzione parziale del credito atteso che veniva disposta, a mezzo bonifico, un'anticipazione a tal titolo di €. 300,00. Chiedeva, infine, condannarsi il ricorrente, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno patito, dacchè in data 18.11.13 si allontanava dal luogo di lavoro senza autorizzazione e comportando disagi nella ultimazione dei lavori sul cantiere oggetto di appalto. Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare va respinta la domanda riconvenzionale di parte resistente di condanna del ricorrente al risarcimento del danno per gli episodi del novembre 2013 essendosi sullo stesso già pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 770/19, di talchè la domanda, così come proposta, va dichiarata inammissibile. Ad abundantiam, quand'anche si volesse ritenere che l'odierna domanda afferisca ad episodio ultroneo rispetto a quello su cui si è formato il giudicato, se ne rileva la totale genericità, difettando in memoria qualsivoglia elemento assertivo che consenta la puntuale individuazione del danno asseritamente patito, genericamente dedotto e giammai documentato.
Tanto premesso, nel merito rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue. Può dirsi certo provata (e comunque non contestata) la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta, da cui emerge con chiarezza sia il livello di inquadramento sia il CCNL applicato in azienda, nonché data di inizio e fine del rapporto di lavoro. Orbene parte istante rivendica in questa sede unicamente il pagamento del tfr maturato alla cessazione del rapporto. In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Invero, parte istante ha documentato l'inoltro di una prima pec all'indirizzo della ditta individuale in data 8.8.18 (allegando altresì la ricevuta di “avvenuta consegna”) e prodotto una successiva raccomandata (quest'ultima confermata dalla convenuta) del 21.3.23 (sempre nel quinquennio). Sul punto, la resistente eccepisce che alla data del 8.8.18 la ditta individuale risultava cancellata, sicchè la lettera interruttiva andava inoltrata direttamente alla signora (come avvenuto CP_1 per la raccomandata successiva). Invero, dalla visura storica prodotta dalla parte ricorrente risulta effettivamente la cancellazione della ditta individuale in data 28.10.15. Tuttavia, giova rammentare che nelle imprese individuali non v'è distinzione tra impresa e persona fisica titolare, sicchè -pur cessata l'impresa- permane la titolarità della casella di posta elettronica in capo alla persona fisica finchè non venga disattivata anche la casella. Infatti, parte istante ha documentato, con schermata “ini-pec”, che alla data dell'8.8.18, la casella di posta elettronica della ditta individuale risultava regolarmente attiva e perciò deve ritenersi che la missiva sia stata ritualmente recapitata alla odierna convenuta persona fisica, titolare della suddetta casella. Ciò detto, va respinta altresì l'ulteriore eccezione del difetto di sottoscrizione da parte del lavoratore della missiva di messa in mora contenuta nella pec. Sul punto, è sufficiente rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in merito alla efficacia interruttiva della messa in mora sottoscritta dal solo difensore (quale il caso di specie). Vedasi, ex multis Cass. 7097/12 “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti”, ribadita da successive conformi Cass. 20184/15, 2965/17.
Tanto chiarito, parte istante rivendica il pagamento del tfr quantificato alla stregua delle tabelle retributive del CCNL in atti e pacificamente applicato al rapporto. In ogni caso, alcuna specifica contestazione è mossa dalla convenuta in ordine alla elaborazione dei conteggi allegati al ricorso. Parte resistente, invero, al riguardo deduce di aver anticipato l'importo di €. 300,00 a titolo di tfr, a mezzo bonifico versato in atti. Orbene, al riguardo è doveroso evidenziare che la causale del bonifico versato in atti dalla convenuta del 18.10.23 reca “Felicitazioni per il vs matrimonio”, sicchè deve ritenersi giammai imputabile al tfr. Non essendovi, dunque, prova, incombente sulla parte datoriale, della avvenuta erogazione dell'emolumento richiesto, la domanda di parte istante va accolta nella misura quantificata in ricorso e pari a complessivi € 7.641,38, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 7.641,38, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- respinge la domanda riconvenzionale;
- Condanna parte resistente alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.813,50, di cui € 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso in Nola, il 18.12.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma