Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici penitenziari (nel caso di specie, la liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa. (V. Corte cost. sentenze nn. n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995). (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice della sorveglianza, in carenza di elementi indicativi della parte istante circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, aveva concesso la misura alternativa alla detenzione, in relazione al reato di cui all'art. 609 octies cod. pen., traendo il convincimento ex se di tale ininfluenza soltanto dalla circostanza che il fatto delittuoso si era esaurito in pochi attimi con connotazioni di semplicità).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1222 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1222 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BARBATO GENNARO N. IL 16/07/1956 avverso il decreto n. 208/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 20/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/si:Mite le conclusioni del PG Dott. ) 1>‘, Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 15/11/2012 RITENUTO IN FATTO Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di Gennaro Barbato di concessione della semilibertà, rilevando che questi è stato condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 comma 2 e 628 c.p., aggravati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10427 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 591
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 37843/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna;
nei confronti di:
1) C.F. n. il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza 30 settembre 2009 - Tribunale di Sorveglianza per i minorenni di Bologna;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 30 settembre 2009, depositata in cancelleria il 5 ottobre 2009, il Tribunale di Sorveglianza per i minorenni di Bologna concedeva al minore C.F.,
condannato per il reato di cui all'art. 609 octies c.p., la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale (del Tribunale per i minorenni) chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Il Tribunale aveva per vero erroneamente ritenuto superabile l'ostatività nascente dal titolo di reato L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 4 bis, in carenza della prova di una collaborazione del soggetto, stante l'irrilevanza del fatto commesso, giusta la sua natura chiara e semplice, valutando altresì in modo erroneo la non necessarietà dell'osservazione intramuraria protratta per un anno applicabile solo ai detenuti e agli internati, come desumibile dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 3; per contro, il giudice non aveva tenuto conto della giurisprudenza costante del Supremo Collegio in materia di collaborazione ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 ter in forza della quale è l'istante che deve allegare elementi specifici da cui desumere l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione, cosa che non è avvenuta. Peraltro dalla lettura degli atti emerge che non solo il C. non ha contribuito alla ricostruzione della dinamica del fatto di cui è stato protagonista, ma non ha neppure ammesso l'addebito, ne' ha chiarito la propria posizione in relazione alla perpetrazione del reato, ne' di quella degli altri correi. Inoltre, quanto al mancato periodo di osservazione, veniva rilevato che il C., al momento della presentazione dell'istanza, non era libero, sicché non solo era stato condannato, ma era anche detenuto. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza per i minorenni di Bologna.
3.1. - In tema di superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici (nella specie liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 58 ter (cosiddetto ordinamento penitenziario) e della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 2, questa Corte ha precisato da tempo il condivisibile principio secondo cui ... è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire il superamento delle condizioni ostative all'esame del merito alla luce dei principi espressi nelle sentenze n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perché fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati, o irrilevante perché la posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore (così ex pluribus, Cass., Sez. 1, 12 febbraio 2008, n. 18658, Sanfilippo, rv. 240177;
Sez. 1,18 maggio 1995, Zito, rv. 202082). Ne consegue che in carenza di elementi indicativi di parte istante di una non rilevanza della collaborazione il giudice non può trarre il convincimento ex se di tale ininfluenza, soprattutto se è disponibile in atti la sentenza di condanna da cui emerge l'aperta confutazione di quanto sostenuto nella parte motiva del provvedimento gravato e se emerge come, nel caso di specie, che il C., comunque condannato per il reato di cui all'art. 609 octies c.p., a prescindere dalla ritenuta "semplicità" del fatto, non ha dimostrato nè nella fase delle indagini preliminari, ne' nel processo di cognizione alcuna volontà di contribuire alla ricostruzione complessiva del fatto proprio e dei suoi correi, disconoscendo la valenza illecita di quanto commesso e frapponendo ostacoli all'identificazione dei sodali.
3.2. - Il Tribunale dunque ha redatto una motivazione incongrua, concludendo per un'impossibilità della collaborazione del C. in assenza di elementi per poterla affermare limitandosi ad argomentare che il fatto delittuoso si era esaurito in pochi attimi, con connotazioni di "semplicità", quando ciò che rilevava era per contro il contributo conoscitivo apportabile dal prefato e che non era stato in alcun modo prestato pur essendovene spazio in termine di contenuti e di opportunità.
3.3. - Va poi rilevato che, nonostante i ripetuti interventi della Corte Costituzionale in materiale minorile, è rimasta sino ad ogni inascoltata la sollecitazione rivolta al Parlamento di varare una disciplina speciale che raccordi l'ordinamento penitenziario, di per sè "pensato" per gli adulti, con la complessa e particolare problematica minorile, sicché, in carenza di una disposizione che diversamente regoli la materia, il parametro normativo di riferimento è e rimane quello di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in particolare quanto disposto nell'art. 58 ter o.p. dianzi indicato. L'accoglimento del primo motivo, giusta la pregiudizialità del profilo di ostatività del reato, rende assorbente il secondo motivo di gravame.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza per i minorenni di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010