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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1883/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17168/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Centro Direzionale - Is. E1 80100 Napoli NA
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Centro Direzionale - Is. E1 80100 Napoli NA 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- P.P.T. n. 20250002177911115907363 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1335/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli voglia dichiarare la NULLITA' e comunque l'INVALIDITA' e/o INEFFICACIA del suindicato atto di pignoramento presso terzi n. 2025 0002177911115907363 per omessa notifica dell'Avviso di Accertamento n. 634047205629 e, in ogni caso, per omessa notifica delle successive ingiunzione di pagamento e intimazione di pagamento.
Chiede pertanto, nel merito, lo sgravio delle somme tutte iscritte a ruolo, comprendenti sanzioni e interessi, pari a complessivi € 384,51.
Con vittoria di spese, e competenze di giudizio, liquidati in € 150,00 e con attribuzione in Difensore_1favore dell'Avv. che si dichiara anticipatario.
Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento del credito presso terzi n. 2025 0002177911115907363, con cui il Società_1Raggruppamento Temporaneo d' SpA intimava a AT NN S.r.l. (terzo pignorato), per conto di Regione Campania – Direzione Regionale Risorse
Finanziarie, il pagamento del complessivo importo di € 384,51 per Tasse auto anno 2016, compresi i relativi interessi e sanzioni, assumendo che il predetto pignoramento, secondo quanto riportato dall'atto medesimo, sarebbe stato preceduto dalla notifica al ricorrente di Avviso di Accertamento n. 634047205629 il 21 ottobre 2019. 2 Con il suddetto ricorso l'opponente eccepiva la nullità del pignoramento per la prescrizione e per l'omessa notificazione degli atti prodromici.
Pertanto, la ricorrente impugnava il pignoramento presso terzi di cui in premessa eccependo la prescrizione e decadenza del tributo indicato riferiti alla tassa automobilistica dovuta alla
Regione Campania per l'anno 2016 ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per assenza del presupposto impositivo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La REGIONE CAMPANIA si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia.
All'esito della discussione, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
3 L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Per quanto attiene al richiamo di altri atti contenuto nell'ingiunzione impugnata, va detto che - in perfetta sintonia con la disposizione dello Statuto del Contribuente - ne è riprodotto il loro contenuto essenziale e per contenuto essenziale deve intendersi l'indicazione dei soli ele- menti che assumono rilevanza ai fini dell'accertamento. In materia di tassa automobilistica (c.d. bollo auto) l'art. 5 del D.lg. 953/1982 così come modificato dall'art. 3 del D.lg. 2/1986 convertito nella legge 60/1986 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1gennaio1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il mancato pagamento del bollo auto, come già rilevato da controparte, può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il decorso del termine triennale di prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente ha avuto interruzione dapprima con la notifica del verbale di accertamento emessi dalla Regione Campania. Sempre sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la/le ingiunzione/i di pagamento e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione.
Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni
Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè
4 la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente REGIONE CAMPANIA Sede legale Indirizzo_1 Napoli 5 successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un.,
17.12.2021 n. 40543). Pertanto, per migliore cognizione, si dettagliano nel seguente prospetto i dati dell'avvenuta notifica del/ degli atto/i prodromico/i alla/e ingiunzione/i di pagamento, non opposto/i e pertanto divenuto/i definitivo/i. Si allega/no estratto/i in formato elettronico della/e cartolina/e di notifica dello/gli avviso/i di accertamento, dalla/e quale/i si rileva il/i numero/i della/e raccomandata/e con la/e quale/i è/sono stato/i spedito/i, corrispondente/i a quello/i indicato/i in alto a sinistra dell'/gli avviso/i, anch'esso/i allegato/i.
TARGA NUMERO AVVISO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE targa 1 634047205629 2016 21/10/2019. Atti questi non opposti e quindi divenuti definitivi e, pertanto, nemmeno l'eccezione di decadenza può trovare accoglimento.
Orbene, la Regione Campania si rivolgeva al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa MUNICIPIA SpA – ABACO SpA (R.T.I.), Concessionario della Riscossione Coattiva dei
Tributi e delle Altre Entrate per la Regione Campania, per il recupero coattivo dei crediti divenuti irretrattabili.
Tutti i suddetti atti, pertanto, sono stati ritualmente notificati entro i termini prescrizionali triennali e nessun atto è stato opposto, determinando in tal modo la cristallizzazione della pretesa creditoria ex art. 19 D. Lgs. n° 546/92, ormai irretrattabile. Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
5 Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il GM ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Da tanto discende che l'impugnativa in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 in favore della Regione Campania oltre altri oneri.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17168/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Centro Direzionale - Is. E1 80100 Napoli NA
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Centro Direzionale - Is. E1 80100 Napoli NA 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- P.P.T. n. 20250002177911115907363 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1335/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli voglia dichiarare la NULLITA' e comunque l'INVALIDITA' e/o INEFFICACIA del suindicato atto di pignoramento presso terzi n. 2025 0002177911115907363 per omessa notifica dell'Avviso di Accertamento n. 634047205629 e, in ogni caso, per omessa notifica delle successive ingiunzione di pagamento e intimazione di pagamento.
Chiede pertanto, nel merito, lo sgravio delle somme tutte iscritte a ruolo, comprendenti sanzioni e interessi, pari a complessivi € 384,51.
Con vittoria di spese, e competenze di giudizio, liquidati in € 150,00 e con attribuzione in Difensore_1favore dell'Avv. che si dichiara anticipatario.
Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento del credito presso terzi n. 2025 0002177911115907363, con cui il Società_1Raggruppamento Temporaneo d' SpA intimava a AT NN S.r.l. (terzo pignorato), per conto di Regione Campania – Direzione Regionale Risorse
Finanziarie, il pagamento del complessivo importo di € 384,51 per Tasse auto anno 2016, compresi i relativi interessi e sanzioni, assumendo che il predetto pignoramento, secondo quanto riportato dall'atto medesimo, sarebbe stato preceduto dalla notifica al ricorrente di Avviso di Accertamento n. 634047205629 il 21 ottobre 2019. 2 Con il suddetto ricorso l'opponente eccepiva la nullità del pignoramento per la prescrizione e per l'omessa notificazione degli atti prodromici.
Pertanto, la ricorrente impugnava il pignoramento presso terzi di cui in premessa eccependo la prescrizione e decadenza del tributo indicato riferiti alla tassa automobilistica dovuta alla
Regione Campania per l'anno 2016 ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per assenza del presupposto impositivo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La REGIONE CAMPANIA si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia.
All'esito della discussione, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
3 L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Per quanto attiene al richiamo di altri atti contenuto nell'ingiunzione impugnata, va detto che - in perfetta sintonia con la disposizione dello Statuto del Contribuente - ne è riprodotto il loro contenuto essenziale e per contenuto essenziale deve intendersi l'indicazione dei soli ele- menti che assumono rilevanza ai fini dell'accertamento. In materia di tassa automobilistica (c.d. bollo auto) l'art. 5 del D.lg. 953/1982 così come modificato dall'art. 3 del D.lg. 2/1986 convertito nella legge 60/1986 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1gennaio1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il mancato pagamento del bollo auto, come già rilevato da controparte, può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il decorso del termine triennale di prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente ha avuto interruzione dapprima con la notifica del verbale di accertamento emessi dalla Regione Campania. Sempre sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la/le ingiunzione/i di pagamento e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione.
Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni
Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè
4 la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente REGIONE CAMPANIA Sede legale Indirizzo_1 Napoli 5 successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un.,
17.12.2021 n. 40543). Pertanto, per migliore cognizione, si dettagliano nel seguente prospetto i dati dell'avvenuta notifica del/ degli atto/i prodromico/i alla/e ingiunzione/i di pagamento, non opposto/i e pertanto divenuto/i definitivo/i. Si allega/no estratto/i in formato elettronico della/e cartolina/e di notifica dello/gli avviso/i di accertamento, dalla/e quale/i si rileva il/i numero/i della/e raccomandata/e con la/e quale/i è/sono stato/i spedito/i, corrispondente/i a quello/i indicato/i in alto a sinistra dell'/gli avviso/i, anch'esso/i allegato/i.
TARGA NUMERO AVVISO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE targa 1 634047205629 2016 21/10/2019. Atti questi non opposti e quindi divenuti definitivi e, pertanto, nemmeno l'eccezione di decadenza può trovare accoglimento.
Orbene, la Regione Campania si rivolgeva al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa MUNICIPIA SpA – ABACO SpA (R.T.I.), Concessionario della Riscossione Coattiva dei
Tributi e delle Altre Entrate per la Regione Campania, per il recupero coattivo dei crediti divenuti irretrattabili.
Tutti i suddetti atti, pertanto, sono stati ritualmente notificati entro i termini prescrizionali triennali e nessun atto è stato opposto, determinando in tal modo la cristallizzazione della pretesa creditoria ex art. 19 D. Lgs. n° 546/92, ormai irretrattabile. Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
5 Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il GM ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Da tanto discende che l'impugnativa in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 in favore della Regione Campania oltre altri oneri.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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