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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2024, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2863 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento del reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, revocava le statuizioni del Magistrato di sorveglianza, disponendo, nei confronti del detenuto US CA, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che il possesso di lettori CD e compact disk fosse subordinato alla verifica della sussistenza di specifici adempimenti da parte dell'amministrazione suddetta, "tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo". A ragione della decisione, osservava, riportandosi a recenti arresti di questa Corte (Sez. 1, n. 29819/21 e n. 26804/22), come la limitazione posta all'utilizzo di supporti e lettori potesse ritenersi legittima in quanto strettamente connessa a particolari ragioni di sicurezza, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 14 e 40 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e dalla Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6121. Aggiungeva il Tribunale come il diritto del detenuto a compiere "piccoli gesti di normale quotidianità" (nel caso di specie, ascolto della musica) fosse, d'altra parte, adeguatamente tutelato dalla presenza di televisori e radio funzionanti ventiquattro ore su ventiquattro, per trecentosessantacinque giorni l'anno. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. TT MANONI, deducendo: 1) con il primo motivo, violazione di legge, nonché inesistenza e apparenza della motivazione, in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, addebitando al Tribunale di aver accolto le doglianze dell'amministrazione penitenziaria senza specificare quali fossero le "motivate esigenze di sicurezza" poste a fondamento del decisum;
2) con il secondo motivo, apparenza della motivazione, per la genericità delle statuizioni contenute nel dispositivo dell'impugnata ordinanza, con le quali, di fatto, si investiva l'amministrazione suddetta del potere di individuare la reale portata delle statuizioni medesime. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento avversato in adesione ai motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 2. La questione sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella dei limiti alla possibilità, per detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD) - con il relativo lettore - al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici;
limiti di ordine generale, ovvero 2 specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in numerose recenti decisioni, cui il Collegio intende dare continuità, ne ha approfondito gli snodi problematici (Sez. 1, n. 49280 del 28/9/2022, Min. Giust. in proc. Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 20167- 20168-20169, emesse all'udienza del 28/2/2022, non massimate;
Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Min. Giustizia in proc. Viscido, Rv. 282213; v. anche le ulteriori sentenze di questa Prima sezione, tutte non massimate, nn. 29815-29816-29817-29818, emesse all'udienza del 25/6/2021; nn. 45213-45214-45215-45216-45217-45218, emesse all'udienza del 15/10/2021; n. 26804 del 10/12/2021, dep. 2022). 2.1. Il primo di essi attiene - come nelle citate pronunce osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica;
ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi lettori, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede, come noto, una sèrie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a • (91 3 fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti;
di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. 3. Si è affermato, negli arresti citati, che, per garantire le esigenze di sicurezza, non possono considerarsi sufficienti né l'acquisto operato per il tramite della impresa di mantenimento né l'apposizione in confezioni sigillate del marchio SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore e non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto;
sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura. 4. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 5. Ciò detto, ad avviso del Collegio, i rilievi critici formulati dal ricorrente in punto di motivazione devono ritenersi fondati. Nel corpo dell'ordinanza de qua, non è dato, invero, rinvenire, oltre a pertinenti considerazioni in diritto, specifiche argomentazioni tali da giustificare, nel caso concreto, la revoca del provvedimento del giudice di prima istanza. Il Tribunale, in sostanza, si è limitato a recepire acriticamente le doglianze palesate dall'amministrazione penitenziaria senza, tuttavia, chiarire se ed in che modo il possesso della strumentazione in commento potesse contrastare con le esigenze di sicurezza di cui all'art. 14 , (41 4 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; con ciò abdicando al compito demandatogli di indicare, con motivazione adeguata, la natura e le caratteristiche delle particolari ragioni di sicurezza che giustifichino una determinazione di segno negativo. Né il giudice a quo ha convenientemente spiegato perché gli accorgimenti disposti dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento oggetto di reclamo fossero, in concreto, insufficienti a salvaguardare le esigenze di sicurezza medesime. 6. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che provvederà a sanare le lacune motivazionali rilevate attenendosi ai principi enunciati. Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2863 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento del reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, revocava le statuizioni del Magistrato di sorveglianza, disponendo, nei confronti del detenuto US CA, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che il possesso di lettori CD e compact disk fosse subordinato alla verifica della sussistenza di specifici adempimenti da parte dell'amministrazione suddetta, "tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo". A ragione della decisione, osservava, riportandosi a recenti arresti di questa Corte (Sez. 1, n. 29819/21 e n. 26804/22), come la limitazione posta all'utilizzo di supporti e lettori potesse ritenersi legittima in quanto strettamente connessa a particolari ragioni di sicurezza, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 14 e 40 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e dalla Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6121. Aggiungeva il Tribunale come il diritto del detenuto a compiere "piccoli gesti di normale quotidianità" (nel caso di specie, ascolto della musica) fosse, d'altra parte, adeguatamente tutelato dalla presenza di televisori e radio funzionanti ventiquattro ore su ventiquattro, per trecentosessantacinque giorni l'anno. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. TT MANONI, deducendo: 1) con il primo motivo, violazione di legge, nonché inesistenza e apparenza della motivazione, in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, addebitando al Tribunale di aver accolto le doglianze dell'amministrazione penitenziaria senza specificare quali fossero le "motivate esigenze di sicurezza" poste a fondamento del decisum;
2) con il secondo motivo, apparenza della motivazione, per la genericità delle statuizioni contenute nel dispositivo dell'impugnata ordinanza, con le quali, di fatto, si investiva l'amministrazione suddetta del potere di individuare la reale portata delle statuizioni medesime. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento avversato in adesione ai motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 2. La questione sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella dei limiti alla possibilità, per detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD) - con il relativo lettore - al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici;
limiti di ordine generale, ovvero 2 specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in numerose recenti decisioni, cui il Collegio intende dare continuità, ne ha approfondito gli snodi problematici (Sez. 1, n. 49280 del 28/9/2022, Min. Giust. in proc. Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 20167- 20168-20169, emesse all'udienza del 28/2/2022, non massimate;
Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Min. Giustizia in proc. Viscido, Rv. 282213; v. anche le ulteriori sentenze di questa Prima sezione, tutte non massimate, nn. 29815-29816-29817-29818, emesse all'udienza del 25/6/2021; nn. 45213-45214-45215-45216-45217-45218, emesse all'udienza del 15/10/2021; n. 26804 del 10/12/2021, dep. 2022). 2.1. Il primo di essi attiene - come nelle citate pronunce osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica;
ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi lettori, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede, come noto, una sèrie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a • (91 3 fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti;
di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. 3. Si è affermato, negli arresti citati, che, per garantire le esigenze di sicurezza, non possono considerarsi sufficienti né l'acquisto operato per il tramite della impresa di mantenimento né l'apposizione in confezioni sigillate del marchio SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore e non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto;
sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura. 4. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 5. Ciò detto, ad avviso del Collegio, i rilievi critici formulati dal ricorrente in punto di motivazione devono ritenersi fondati. Nel corpo dell'ordinanza de qua, non è dato, invero, rinvenire, oltre a pertinenti considerazioni in diritto, specifiche argomentazioni tali da giustificare, nel caso concreto, la revoca del provvedimento del giudice di prima istanza. Il Tribunale, in sostanza, si è limitato a recepire acriticamente le doglianze palesate dall'amministrazione penitenziaria senza, tuttavia, chiarire se ed in che modo il possesso della strumentazione in commento potesse contrastare con le esigenze di sicurezza di cui all'art. 14 , (41 4 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; con ciò abdicando al compito demandatogli di indicare, con motivazione adeguata, la natura e le caratteristiche delle particolari ragioni di sicurezza che giustifichino una determinazione di segno negativo. Né il giudice a quo ha convenientemente spiegato perché gli accorgimenti disposti dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento oggetto di reclamo fossero, in concreto, insufficienti a salvaguardare le esigenze di sicurezza medesime. 6. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che provvederà a sanare le lacune motivazionali rilevate attenendosi ai principi enunciati. Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore