Articolo 39 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 38Articolo 40
Versione
8 novembre 1989
Art. 39. (Ritenute per canoni). 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprieta' dell'Istituto postelegrafonici e della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione e dell'Azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni.
2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
Entrata in vigore il 8 novembre 1989