Sentenza 26 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto sulla base degli elementi al momento conosciuti, per cui, ai fini della verifica dell'eventuale incapacità di intendere e di volere dell'arrestato, è necessario che tale stato si sia manifestato in modo chiaro all'agente operante al momento dell'intervento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente convalidato l'arresto di un soggetto evaso dagli arresti domiciliari fermato "in pieno stato confusionale", ritenendo che tale stato poteva essere ragionevolmente ricondotto anche ad ubriachezza o ad intossicazione da sostanze stupefacenti).
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L'arresto in flagranza di un soggetto che versi in stato di incapacità di intendere e di volere è illegittimo, perché operato in violazione del divieto posto dall'art. 385, quando tale stato si manifesti chiaramente all'agente operante al momento dell'intervento e cioè sia immediatamente rilevabile da parte degli operanti sulla base di una ragionevole valutazione delle circostanze concrete; in carenza di tale condizione manifesta e, pertanto, ove la non imputabilità si palesi solo in sede di convalida dell'arresto, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti e/o dell'interrogatorio svolto, non è consentito al giudice della convalida inserire nello schema valutativo del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2017, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2017 |
Testo completo
07470-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 234 Vincenzo Rotundo Presidente - Sent. n. sez. -CC 26/01/2017 Gianesini Maurizio R.G.N. 34797/2016 Tronci Andrea Anna Criscuolo RA AS - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA CA, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto del 23/08/2016 del Tribunale di Locri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RA AS;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. CA LA ricorre, a mezzo di atto presentato dal proprio difensore di fiducia Avv. Antonio Nocera, avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto del 23/08/2016 del Tribunale di Locri, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, deducendo l'insussistenza dei presupposti per disporre la convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Nella specie, risulta pacifico lo stato di flagranza del reato. 1 come3. D'altra parte, non ricorrono i presupposti per poter affermare invece assume il ricorrente che non ricorressero i presupposti per disporre - l'arresto, stante la condizione d'incapacità d'intendere e di volere dell'indagato.
4. In via preliminare, mette conto di rilevare che la capacità di intendere e di volere costituisce una condizione di imputabilità della persona, una causa di non punibilità dell'autore di un reato realizzatosi in tutti i suoi elementi costituitivi.
5. A mente del chiaro disposto dell'art. 385 cod. pen., "l'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto (nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero) in presenza di una causa di non punibilità". Ne discende che la constatazione dell'esistenza di una causa di non punibilità integra uno specifico divieto di arresto in flagranza e di fermo. Nondimeno, giusta l'inequivoco dato testuale della norma processuale, detto divieto opera a condizione che la causa di non punibilità sia riconoscibile nel contesto dei fatti che hanno richiesto l'intervento d'urgenza (“quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare"). Deve pertanto trattarsi di una situazione immediatamente rilevabile da parte degli operanti che procedono all'arresto, sulla base di una ragionevole valutazione delle concrete circostanze di fatto.
6.1. Tale essendo il limite all'esecuzione della misura precautelare, con esso deve confrontarsi il giudice della convalida nella fase del controllo sull'attività di polizia, del quale non gli è consentito ampliare lo spettro di indagine andando al di là dei dati oggettivi rilevati e rilevabili nel momento dell'intervento ed inserendo nello schema valutativo conoscenze acquisite aliunde o comunque diverse da quelle poste a base dell'arresto o del fermo, come deducibili dalla relativa documentazione;
dette conoscenze, invero, possono essere utilizzate dal giudice solamente ai fini delle pronunce, anche de libertate, successive a quella sulla convalida, ma non anche per fondare, con ragionamento ex post, il giudizio su quest'ultima (Sez. 2, n. 39894 del 28/09/2004, P.M. in proc. Flosco, Rv. 230064). Il giudice della convalida dell'arresto deve difatti operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica 2 dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (v. da ultimo, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 - dep. 2016, P.M. in proc. Koraj, Rv. 265885).
7. A tali coordinate ermeneutiche si conforma il provvedimento in verifica, col quale Giudice delle indagini preliminari ha convalidato il provvedimento precautelare adottato nei confronti del LA, tratto in arresto dopo essere evaso dagli arresti domiciliari ed essere stato fermato dai militari "in pieno stato confusionale", nel mentre girava per strada indossando soltanto un paio di boxer ed impugnava un coltello da cucina, con la lama seghettata lunga 11 centimetri.
7.1. Avendo riguardo alla situazione di fatto nella quale fu disposto il provvedimento, correttamente il Giudice a quo ha ritenuto che i Carabinieri abbiano ben operato, potendo il rilevato stato confusionale del UL ricondursi, secondo una valutazione improntata a ragionevolezza, ad uno stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze, di per sé insuscettibile di escluderne l'imputabilità a mente degli artt. 92 e 93 cod. pen. e, dunque, la punibilità. Risultava, d'altronde, patente la pericolosità dell'indagato, giusta il rilevato stato di confusione mentale dell'indagato ed il possesso dell'arma bianca.
8. Deve, dunque, essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, giudice deve limitarsi a compiere un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione dei pubblici ufficiali, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione da essi operata di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciuta alla polizia giudiziaria, a tale criterio dovendosi informare anche la delibazione in punto di capacità d'intendere e di volere dell'indagato al momento del fatto.
9. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Vinceuse Rel Vincenzo ON RA AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 FEB 2017/ A CICA M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIQ R P Piera Esposito