Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2019, proposto da
Sant'Elia Agroturismo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Nicandro Garganico (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Michele D'Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- del diritto alla restituzione dell’area occupata illegittimamente dall’intimato ente territoriale e/o per il risarcimento dei danni conseguenti e l’attivazione della procedura, di cui all’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, a seguito dell’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di San Nicandro Garganico (FG) n. 315 del 22 aprile 1998 e del conseguente decreto sindacale di occupazione d’urgenza n. 3 del 27 aprile 1998, come disposto dalla sentenza del T.a.r. per la Puglia, sez. III, 3 giugno 2009, n. 1377;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Nicandro Garganico (FG);
Vista la memoria del Comune del 20 novembre 2025 e della nota del 9 dicembre 2025 della società ricorrente, dalle quali emerge come sia maturata una causa di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , 84, co. 4, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NZ EV e uditi per le parti i difensori nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Instaurata controversia, a seguito della sentenza del Tar per la Puglia, sez. III, 3 giugno 2009, n. 1377, che aveva disposto l’annullamento dei provvedimenti, che avevano dato luogo all’occupazione d’urgenza di proprietà della ricorrente società, le parti instauravano dialogo nella sede propria del procedimento e trattative di bonario componimento.
Con la delibera Consiglio comunale n. 34 del 29 settembre 2022 di approvazione della transazione perfezionata inter partes e i rispettivi legali, le parti in causa acconsentivano indi alla estinzione delle controversie pendenti.
Venivano intraprese le attività esecutive della transazione raggiunta.
Ciò stante – senza ulteriore dilazione dell’odierno giudizio, ex art. 73, comma 1- bis , seconda parte, c.p.a. – essendo maturata causa di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso, il Collegio prende atto, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dell’intervenuta causa d’improcedibilità.
Le spese vanno compensate per la natura e peculiarità della controversia e decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ND, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
NZ EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ EV | IN ND |
IL SEGRETARIO