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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/09/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3129/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. del 02/05/2025, udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 3129/2024 R.G.,
TRA
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Carmensita Valerio;
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Maria Controparte_1 C.F._1
Pina Milione e Addante e Aurelio Iarocci;
- opposta -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c., depositato in data 24/06/2024, notificato a mezzo pec il
14/06/2024, ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 il 7 giugno 2024 con cui ha intimato, all'anzidetta società nonché al legale Controparte_1 rappresentante , il rilascio del terreno di sua proprietà, ubicato Controparte_2 in agro di Torremaggiore (FG), alla Contrada "Terra dei Preti", esteso per mq 3601, distinto in catasto al foglio 47, p.lla 442, ente urbano, con insistente capannone costituito parte in muratura e parte in alluminio, libero da persone e cose.
La società opponente, con un unico motivo, assume che la sentenza azionata (n. 2954/2021) in realtà non costituirebbe valido titolo esecutivo nei suoi confronti, risultando essa estranea alla statuizione di condanna relativa al rilascio di detto bene, resa soltanto nei confronti di
[...]
, legale rappresentante della allora titolare dell'immobile in Controparte_2 Controparte_3 virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato tra quest'ultima e in Controparte_1 data 30/10/2008.
L'opposta, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, preliminarmente, ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione perché, a suo dire, avrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all'art. 404 c.p.c. (opposizione di terzo) e non già come opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro esecutato Controparte_2
Pag. 1 di 2 ; nel merito, l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione ed il rigetto della domanda CP_2 proposta;
Con ordinanza resa in data 15/12/2024, il G.I. non ha accolto l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto e formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Precisate le conclusioni, all'udienza del 02/05/2025, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Premesso che il titolo legittimante il godimento in capo all'opponente è costituito dalla scrittura privata del 22/05/2022 intercorsa tra e ossia Controparte_2 Parte_1 in data successiva alla formazione del titolo giudiziale azionato, la spiegata opposizione è, nel merito, infondata e va rigettata giacché “l'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita” (Cass. 2855/2015).
È precipuo scopo dell'esecuzione in forma specifica l'adeguamento della situazione di fatto a quella giuridica, consacrata nel titolo, mediante l'immissione dell'avente diritto nel possesso del bene, sicché l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, e non solo del destinatario della relativa statuizione (Cass. n. 37847/2021).
In altre e più semplici parole, l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile non può essere contrastato ed eluso, opponendo un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, mentre il possessore o detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., salva sempre un'autonoma azione di accertamento (Cass., 02/12/2016, n. 24637; Cass., 04/03/2003, n. 3183;
Corte App. Bari, 23/11/2022, n. 1705).
Ogni ulteriore questione, eccezione, deduzione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DMG
10/03/2014 n. 55, ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione, per quanto in parte motiva;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in €.
5.500.00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Foggia il 24 agosto 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. del 02/05/2025, udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 3129/2024 R.G.,
TRA
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Carmensita Valerio;
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Maria Controparte_1 C.F._1
Pina Milione e Addante e Aurelio Iarocci;
- opposta -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c., depositato in data 24/06/2024, notificato a mezzo pec il
14/06/2024, ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 il 7 giugno 2024 con cui ha intimato, all'anzidetta società nonché al legale Controparte_1 rappresentante , il rilascio del terreno di sua proprietà, ubicato Controparte_2 in agro di Torremaggiore (FG), alla Contrada "Terra dei Preti", esteso per mq 3601, distinto in catasto al foglio 47, p.lla 442, ente urbano, con insistente capannone costituito parte in muratura e parte in alluminio, libero da persone e cose.
La società opponente, con un unico motivo, assume che la sentenza azionata (n. 2954/2021) in realtà non costituirebbe valido titolo esecutivo nei suoi confronti, risultando essa estranea alla statuizione di condanna relativa al rilascio di detto bene, resa soltanto nei confronti di
[...]
, legale rappresentante della allora titolare dell'immobile in Controparte_2 Controparte_3 virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato tra quest'ultima e in Controparte_1 data 30/10/2008.
L'opposta, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, preliminarmente, ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione perché, a suo dire, avrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all'art. 404 c.p.c. (opposizione di terzo) e non già come opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro esecutato Controparte_2
Pag. 1 di 2 ; nel merito, l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione ed il rigetto della domanda CP_2 proposta;
Con ordinanza resa in data 15/12/2024, il G.I. non ha accolto l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto e formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Precisate le conclusioni, all'udienza del 02/05/2025, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Premesso che il titolo legittimante il godimento in capo all'opponente è costituito dalla scrittura privata del 22/05/2022 intercorsa tra e ossia Controparte_2 Parte_1 in data successiva alla formazione del titolo giudiziale azionato, la spiegata opposizione è, nel merito, infondata e va rigettata giacché “l'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita” (Cass. 2855/2015).
È precipuo scopo dell'esecuzione in forma specifica l'adeguamento della situazione di fatto a quella giuridica, consacrata nel titolo, mediante l'immissione dell'avente diritto nel possesso del bene, sicché l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, e non solo del destinatario della relativa statuizione (Cass. n. 37847/2021).
In altre e più semplici parole, l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile non può essere contrastato ed eluso, opponendo un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, mentre il possessore o detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., salva sempre un'autonoma azione di accertamento (Cass., 02/12/2016, n. 24637; Cass., 04/03/2003, n. 3183;
Corte App. Bari, 23/11/2022, n. 1705).
Ogni ulteriore questione, eccezione, deduzione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DMG
10/03/2014 n. 55, ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione, per quanto in parte motiva;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in €.
5.500.00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Foggia il 24 agosto 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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