Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 40059
CASS
Sentenza 19 aprile 2005

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In tema di travisamento del fatto, salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto, costituendo infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se, in sostanza, il giudice abbia fotografato correttamente la realtà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 40059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40059
    Data del deposito : 19 aprile 2005

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