Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 1
In tema di travisamento del fatto, salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto, costituendo infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se, in sostanza, il giudice abbia fotografato correttamente la realtà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 40059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40059 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/04/2005
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 815
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 005784/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC CA, N. IL 12/12/1948;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 07/01/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) La corte di appello di Salerno, con ordinanza del 7 gennaio 2004, rigettava la domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da RM AN, premettendo che a quest'ultima erano stati contestati i reati di falso ideologico, di abuso di ufficio e di falso per occultamento di atti con riferimento a documenti rinvenuti nell'abitazione della stessa e ritenendo che la AN avesse dato causa al provvedimento di custodia cautelare "quanto meno per colpa grave consistita nella violazione delle norme inerenti la collocazione e la custodia di atti pubblici, alcuni dei quali rinvenuti, in originale, e non in copia, presso l'abitazione della stessa ove furono sequestrati".
2) Il difensore ricorre per Cassazione denunciando "violazione e/o erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione per mancanza ed illogicità della stessa".
Deduce che "la corte di merito, nell'errata premessa, perché in contrasto con quanto accertato e risultante dalla sentenza esaminata, del possesso da parte della AN di documenti originali presso la sua abitazione;
ha individuato in tale condotta gli estremi della colpa grave", senza tenere in alcun conto sia che, in ogni caso, non può ravvisarsi la colpa grave nel solo fatto "che la AN avesse il possesso di numerose copie di atti del suo ufficio non certo a fini criminali, come è detto anche nella sentenza di assoluzione, quando è consuetudine diffusa che un pubblico ufficiale diligente porti nella propria abitazione anche atti originali del suo ufficio per svolgere lavoro arretrato o che non ha potuto svolgere durante le ore di servizio in ufficio", sia che la AN, come si desume dalla stessa ordinanza di custodia cautelare, "aveva dichiarato che gli atti sequestrati erano copie e non originali, sicché un serio accertamento in tale direzione avrebbe evitato il provvedimento cautelare".
Ribadisce, inoltre, che "la corte di merito ha assunto a base dell'iter logico della motivazione un fatto pacificamente inesistente, così come risulta dalla sentenza di assoluzione che ha evidenziato come non fosse stata raggiunta alcuna prova al riguardo, cioè sul possesso della AN presso la sua abitazione di atti originali del suo ufficio tra quelli sequestrati e su tale circostanza aggiunge è certamente ammesso il sindacato di legittimità, non violandosi in alcun modo il divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto operato dal giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è fondato.
a) La corte, come si è visto, ravvisa la colpa grave nell'avere la AN trasferito nella propria abitazione ove, successivamente, sono stati sequestrati - "originali e non copie di documenti pubblici", trasferimento che poteva indurre - e, secondo la corte di merito, ha indotto il giudice a ritenere che la AN avesse voluto occultarli, nel significato che questo termine ha nella lettera e nella ratio della norma dell'art. 490 c.p., anche la violazione della quale, oltre ai reati di falso ideologico e di abuso d'ufficio, era stata contestata alla AN, trasferimento dunque, che era stato frutto quanto meno di grave imprudenza, di grave leggerezza, nel quale, quindi, non poteva non ravvisarsi la colpa grave.
La corte, a ben vedere, usa espressioni che si prestano ad essere definite di malcelata polemica nei confronti della sentenza di assoluzione: "parte di dette pratiche si trovava nell'ufficio della AN e non nell'apposito luogo di custodia mentre altre si trovavano, in originale e non in copia, presso l'abitazione della AN ove furono sequestrate".
Ma, il tribunale, nella sentenza di assoluzione, ha affermato esattamente il contrario, quanto alla natura dei documenti sequestrati nella abitazione della AN, non apoditticamente, sebbene muovendo da ciò che il processo aveva consentito di accertare e, quindi, a piena ragione.
Secondo il tribunale, invero, stando al testo della sentenza, citato anche dal ricorrente, non risultava provato "che fossero in possesso degli imputati proprio gli originali degli specifici documenti la cui mancanza avrebbe procurato ritardi in particolari procedimenti amministrativi, con la puntualizzazione che "nessun elemento in tal senso sembra potersi dedurre dai verbali di sequestro che non specificano appunto, se si trattava di originali di copie autentiche o di semplici copie fotostatiche".
b) Ebbene, se il giudice della cognizione ha ricostruito il fatto in questi termini, asserendo che non era risultato provato che la AN detenesse in casa gli originali di determinati atti pubblici, escludendo, cioè, che dal processo fosse emersa la prova del trasferimento degli originali di quegli atti, il giudice dell'equa riparazione non avrebbe potuto ritenere la storicità di quel fatto escluso dal giudice del processo, essendogli consentita soltanto una diversa valutazione - in termini di colpa grave o di dolo - di fatti storicamente certi in quanto giudizialmente, nel contraddittorio delle parti, incontestabilmente accertati o dati per accertati e non, appunto, di sovrapporre la propria ricostruzione della storia, dei fatti, del processo a quella del giudice della cognizione. D'altro canto, il tribunale ha assolto l'imputata non con la formula "perché il fatto non costituisce reato", formula, come è noto, che da per certo, per scontato, che il fatto, corrispondente alla figura tipica di reato, sussiste, ma che esclude che nella condotta dell'imputato sia ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, formula, quindi, che lascia notevole spazio al giudice della riparazione per la diversa valutazione di quel fatto, di quella condotta, in termini di colpa grave;
ma, con la diversa formula "perché il fatto non sussiste", la quale presuppone che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata, risulti provato formula, dunque, incompatibile con quello spazio allorché il fatto la condotta la cui sussistenza è esclusa, sia quello stesso fatto che, come nel caso di specie, il giudice dell'equa riparazione prenda in considerazione per accertare se colui che l'ha posto in essere abbia dato o contribuito a dare causa, con esso, al provvedimento custodiale per dolo o per colpa grave. 3) Può, a questo punto, sostenersi che la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e che nel testo dell'ordinanza impugnata è presente unicamente il giudizio della corte di merito sul trasferimento degli originali e non delle copie mentre non v'è traccia, nello stesso, non risultano le opposte affermazioni, sul punto, del tribunale.
È agevole replicare che, come si è già sottolineato, il ricorrente ha citato, quanto al sequestro presso l'abitazione della AN degli originali o delle copie dei documenti, i relativi passi della sentenza del tribunale dimostrandone l'aperto contrasto con le corrispondenti affermazioni della corte di merito, per la quale, come si è detto, l'accertamento negativo, al riguardo, del giudice della cognizione doveva essere considerato un dato processuale non superabile.
La corte, dunque, che doveva tenere conto di quell'accertamento, per la quale quell'accertamento, quel giudizio, costituiva la premessa giuridica per un proprio giudizio sullo stesso fatto e ciò per la decisiva, ovvia, ragione che la sentenza di assoluzione è, ex lege, l'ineliminabile retroterra processuale della decisione sulla domanda di equa riparazione ha travisato quel dato processuale, quel giudizio;
e, in sede di ricorso per Cassazione, se non è consentito denunciare il travisamento del fatto, è, però, legittima la denuncia del travisamento delle "prove", - e per la corte quel giudizio costituiva la prova dell'inesistenza del fatto - donde anche la legittimità dell'accesso agli atti e dell'esame degli stessi da parte della Corte di Cassazione, con tutte le conseguenze ove la denuncia di travisamento della prova si dimostri, come nella specie, fondata.
"Salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco - così Cass., 6 aprile 2000. Attaguile, rv. 216734 - il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto, costituendo pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se, in sostanza il giudice abbia fotografato correttamente la realtà".
2) L'ordinanza impugnata va pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, alla corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2005