Sentenza 4 luglio 2019
Massime • 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d'ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l'accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima. (Fattispecie in tema di estorsione, riqualificata dal giudice di primo grado come esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni Unite: La parte civile può impugnare il proscioglimento per difetto di querela?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2022
Con la sentenza in argomento, la Quinta Sezione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ha ritenuto di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Di Marco, in tema di impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1-bis. Cassazione penale sez. V, 24/05/2022, (ud. 24/05/2022, dep. 25/05/2022), n.20541 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di P.L. viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'08/04/2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2019, n. 29323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29323 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2019 |
Testo completo
29323-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1021-2019 - Presidente - DOMENICO GALLO UP 12/04/2019 LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 10793/2018 SERGIO DI PAOLA - Relatore - MARCO MARIA ALMA ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UT TO MO nato a [...] il [...] PA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2017 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), con declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi. Udito L'Avv. Giuseppe Campanelli, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Faraone, nell'interesse della parte civile SI ON, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
Udita l'Avv. Giovanna Aprile, anche in sostituzione degli Avv. Maria Fallico e Francesco Maria Marchese, nell'interesse degli imputati ricorrenti, che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Catania, in data 25/11/2014, nei confronti di SC OR IM e AP NI, imputati per i delitti di tentata estorsione aggravata e lesioni, era affermata la responsabilità degli imputati per il solo delitto di lesioni, riqualificando i fatti, originariamente contestati come ipotesi di tentata estorsione, nel meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato dichiarato improcedibile per difetto di querela.
2. La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 10/10/2017, decidendo sulle impugnazioni proposte esclusivamente dagli imputati e dalla parte civile, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello della parte civile e qualificando i fatti contestati agli imputati, ai fini della responsabilità civile, quale ipotesi di tentata estorsione aggravata, mentre confermava la condanna degli imputati per il delitto di lesioni;
hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati.
3.1. La difesa dell'imputato SC deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. C) cod. proc. pen., in relazione all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; alla stregua del contenuto della decisione di primo grado, la Corte avrebbe dovuto immediatamente rilevare difetto di interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza il dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione penale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; allo stesso modo, la sola differente qualificazione giuridica del medesimo fatto rendeva priva di interesse l'impugnazione della parte civile.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione del divieto della reformatio in peius: l'impugnazione proposta dalla parte civile (e non dal p.m.) non poteva condurre ad una diversa (e più grave) qualificazione giuridica del fatto, peraltro senza che tale esito fosse prevedibile e in assenza della necessaria rinnovazione dell'acquisizione delle prove, specie con riguardo alla deposizione del teste ritenuto essenziale dal giudice di primo grado.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen., la violazione di legge e l'illogicità della motivazione, in punto di diversa qualificazione giuridica del fatto;
non poteva essere considerato elemento scriminante, tra l'ipotesi di reato del delitto di estorsione e di quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il ricorso alla violenza, quanto quello della liceità o illiceità della pretesa.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l'apparenza e, comunque, l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen., in 2 relazione alla tesi difensiva secondo la quale le lesioni, oggetto della contestazione agli imputati, erano risalenti a epoca anteriore rispetto al fatto contestato;
la sentenza aveva respinto tale tesi con valutazioni tecniche del tutto inappropriate e non conferenti (quali quelle sulla capacità del soggetto, che avesse subito una frattura alle costole, di affrontare un'animata discussione); anche in relazione agli altri motivi di impugnazione dell'imputato (relativi all'assenza di prova del concorso dello SC nelle lesioni cagionate dal correo e all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.) la motivazione era del tutto apparente e comunque illogica.
4.1. La difesa dell'imputato AP deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto;
era illogica, incongruente e contraddittoria la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di qualificare il fatto come ipotesi di tentata estorsione, sottolineando i precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha individuato l'elemento distintivo tra le due fattispecie di reato nell'aspetto concernente l'elemento intenzionale;
gli atti del processo avevano dato prova della legittimità della pretesa dello SC, per gli emolumenti che riteneva a lui dovuti, e non era emerso alcun esercizio sproporzionato di atti di violenza, essendo solo degenerata la discussione che aveva visto contrapposti, con eguale determinazione, la persona offesa e i due imputati.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni;
la Corte d'appello non aveva valutato in modo corretto le dichiarazioni della persona offesa, unica fonte di prova a carico dell'imputato, omettendo di svolgere il necessario vaglio critico in punto di credibilità e attendibilità; inoltre, era inadeguata la prova generica fornita attraverso la documentazione medica, che non consentiva di trarre elementi sulle concrete modalità di aggressione che avrebbero condotto all'esito lesivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato SC è inammissibile, perché in parte manifestamente infondato, in parte del tutto generico.
1.2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni svolte dal ricorrente, infatti, si fondano su richiami a precedenti della giurisprudenza di legittimità che, se apparentemente coincidono con le 3 affermazioni svolte dalla difesa, ad un più attento esame non colgono la specifica situazione processuale determinata dalla successione delle statuizioni di primo e secondo grado, situazione che impone di svolgere le osservazioni che seguono.
1.2.2. In primo luogo, va rilevato che il principio affermato dalla Corte di cassazione, in punto di difetto di interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza di proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità (in particolare, per difetto di querela: Sez. Unite, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242) presuppone che il fatto, rispetto al quale sia stata rilevata l'improcedibilità dell'azione penale, non sia suscettibile di differenti qualificazioni giuridiche;
in tal caso, infatti, nessun concreto vantaggio processuale può derivare alla parte civile dall'eventuale accoglimento della proposta impugnazione, restando priva di effetti la statuizione in sede penale nell'ambito dell'instaurando giudizio civile e non producendo l'eventuale impugnazione alcun effetto vantaggioso in termini di riconoscimento di un diverso ammontare del danno risarcibile. Il medesimo principio è stato affermato in relazione all'ipotesi dell' impugnazione, ad opera della parte civile, della sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla violazione del principio del ne bis in idem, determinata dall'emissione di un decreto di archiviazione cui non abbia fatto seguito un provvedimento motivato di riapertura delle indagini;
anche in tale ipotesi, la pronuncia di proscioglimento non determina alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare senza limite alcuno la propria pretesa in sede civile (Sez. 5, n. 32983 del 16/06/2014, La Pietra, Rv. 260075).
1.2.3. Al contrario, nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica, incidendo sul regime della procedibilità, garantiva alla parte civile il risultato dell'accertamento del fatto nel giudizio penale con efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto illecito, fatto peraltro diverso sia nella portata offensiva (considerando la differente tipologia di reato), sia nell'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato, rispetto all'ipotesi delittuosa riconosciuta con la sentenza di primo grado. Pertanto, la declaratoria di improcedibilità, frutto della differente qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato (procedibile d'ufficio) e della valutazione dell'intero materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito, non può assimilarsi alla declaratoria di improcedibilità per difetto di querela pronunciata rispetto ad un'imputazione avente ad oggetto un reato perseguibile a querela.
1.2.4. Posta tale premessa, occorre verificare se rispetto alla pronuncia emessa di proscioglimento (e non di assoluzione) la parte civile fosse legittimata 4 alla proposizione dell'appello, sotto il profilo dell'interesse che deve assistere ogni impugnazione (arg. ex art. 568, comma 4, e 591 cod. proc. pen.), interesse che richiede il requisito della concretezza, intesa quale raggiungimento di un vantaggio immediato corrispondente alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall'erronea applicazione della legge penale, al fine di conseguire effetti processuali più vantaggiosi, diretti o che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata, ovvero per evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli (Sez. Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 5, n. 37677 del 10/07/2012, Cornicello, Rv. 254557, relativamente all'interesse dell'imputato; Sez. 6, n. 19218 del 19/01/2017, Magliocca, Rv. 269825, nella motivazione, con riguardo all'interesse della parte civile).
1.2.5. La Corte non ignora che il giudizio sull'interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza di proscioglimento sia stato storicamente correlato alla verifica del pregiudizio che possa derivare dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'imputato; si è affermato, in più occasioni, il principio per cui quante volte la sentenza pronunciata non rientri nelle tipologie considerate dall'art. 652 cod. proc. pen. la parte civile, non potendosi veder opposto in sede civile il contenuto della cosa giudicata conseguente al giudizio penale, non subisce alcun pregiudizio che legittimi l'impugnazione della sentenza di proscioglimento (Sez. 3, n. 537 del 30/11/2001, dep. 2002, Bovicelli, Rv. 220669; Sez. 1, n. 4482 del 07/04/1997, Giampaolo, Rv. 207589; Sez. 4, n. 4950 del 31/01/1996, Mazza, Rv 205222; Sez. 3, n. 10792 del 08/06/1994, Armellini, Rv. 200381). Tale correlazione, indubitabilmente significativa, ad avviso della Corte però non esaurisce l'ambito delle ipotesi in cui la parte civile vanti un interesse, nel senso su ricordato, che possa sostenere e legittimare l'impugnazione della sentenza di proscioglimento, anche quando quella pronunciata non sia una delle decisioni contemplate dall'art. 652 cod. proc. pen.
1.2.6. La dinamica delle azioni civili inserite nel processo penale, infatti, va considerata anche in correlazione ai fattori più significativi dell'iniziativa processuale adottata, che concernono le attività di ricerca della prova, i loro costi, la durata del processo. Non può trascurarsi, infatti, che la scelta operata dalla parte civile è frequentemente determinata dalla necessità di conseguire l'acquisizione di elementi di prova che, per la natura dei fatti da provare, per il contesto criminale in cui i fatti sono stati realizzati, per le possibili difficoltà di ottenere la presenza di testimoni nel giudizio, sono più agevolmente raggiungibili nel processo penale, valendosi dell'iniziativa della parte pubblica;
altrettanto decisiva, nella prospettiva del riconoscimento del bene della vita cui aspira il 5 danneggiato nel veder attribuito il diritto alla reintegrazione del patrimonio, la considerazione della maggiore rapidità di definizione dei giudizi penali rispetto a quelli civili. Tali aspetti, che incidono in modo evidente sull'effettività del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., assumono un rilievo che non può esser trascurato o ridimensionato, divenendo invece metro di concreta utilità per la parte civile nel conseguire l'accertamento in sede penale della responsabilità, ai fini civili, dell'imputato per il fatto di reato commesso. Del resto, l'interesse della parte civile a conseguire attraverso l'impugnazione della sentenza di proscioglimento una sentenza che contenga la condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni è stato affermato da plurime decisioni della Corte (v. Sez. 4, n. 13326 del 23/01/2003, Grecuccio, Rv. 226430; Sez. 7, n. 4216 del 15/01/2002, Sconcerti, Rv. 222052; Sez. 5, n. 12359 del 06/02/2001, Maggio, Rv. 218905; Sez. 4, n. 10451 del 29/10/1997, Marcelli, Rv. 209673; Sez. 5, n. 10990 del 31/10/1996, Piccioni, Rv. 207064); e in quell'esito processuale si è riconosciuta la sussistenza dell'interesse della parte civile, in quanto l'impugnazione risulta «preordinata a chiedere l'affermazione di responsabilità dell'imputato, quale presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, ma all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Da ciò deriva che l'interesse della parte civile al gravame non è commisurato (...) alla preclusività della formula di proscioglimento, con la conseguenza che essa può proporre impugnazione, senza incorrere in censure di carenza di interesse, anche contro la sentenza di proscioglimento adottata con formula non preclusiva dell'esercizio della azione risarcitoria in sede civile» (in questi termini nella motivazione, Sez. unite, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130). In questa prospettiva, l'interesse della parte civile al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il fatto di reato originariamente contestato, mira a non disperdere le prove raccolte nel giudizio penale e ad evitare un'attività di istruzione probatoria in sede civile che, pur potendosi giovare delle prove assunte nel processo penale (attraverso la richiesta di acquisizione dei relativi verbali, quali prove atipiche), deve sottostare alla valutazione del giudice civile in termini di libero apprezzamento di quelle prove e impone all'evidenza una ripetizione di attività istruttorie che nuocciono alla speditezza del processo e confliggono con il principio di economia processuale. La conferma della rilevanza di tali criteri valutativi dell'interesse della parte civile all'impugnazione di 6 sentenze di proscioglimento, che pur non possiedono efficacia preclusiva rispetto all'instaurazione del giudizio risarcitorio in sede civile, si trae dalle decisioni che hanno riconosciuto l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione con cui l'imputato sia stato prosciolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, «in quanto colui che intraprende il giudizio civile dopo avere ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale risultato» (Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232157; nello stesso senso v. anche Sez. 3, n. 6581 del 15/04/1999, Lamanuzzi, Rv. 213840; il principio è stato ribadito da ultimo da Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519, che ha evidenziato come «le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen.»>, considerato il vantaggio della parte civile che può giovarsi dell'accertamento ottenuto in sede penale, quanto al riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte, senza dover dare inizio integralmente ad un nuovo giudizio sul punto in sede civile). Non è superfluo ricordare che la soluzione prospettata era stata già affermata pur se in riferimento alla ricorribilità in sede di legittimità dalla - Corte di cassazione sotto il vigore del previgente codice di procedura penale, ove la legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento era condizionata dall'art. 195 del cod. proc. pen. 1930, come modificato per effetto delle sentenze della Corte costituzionale (nn. 1 del 1970 e 29 del 1972), alla condizione dell'efficacia della sentenza definitiva di proscioglimento nel pregiudicare in concreto l'esercizio dell'azione nel giudizio civile;
affermata anche in quella sede l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, si precisò allo stesso tempo che «l'inammissibilità del ricorso della parte civile in caso di proscioglimento dell'imputato per mancanza di querela, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice non si sia già pronunciato, con giudizio di merito, sulla qualificazione del reato originariamente contestato, derubricandolo poi in un reato diverso e perseguibile a querela di parte. Nel qual caso non è in predicato l'omissione della parte offesa dal reato bensì il provvedimento del giudice che derubricando l'illecito penale sottoposto al suo giudizio ha impedito la procedibilità dell'azione penale. Con la conseguenza che la decisione cosi adottata è soggetta a controllo in sede di legittimità, stante l'interesse della parte civile al mantenimento della imputazione originaria» (Sez. 5, n. 3223 del 26/02/1981, Pol., Rv. 148359). 7 1.2.7. Anche le censure svolte dal ricorrente, richiamando una recente decisione di legittimità che esclude l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza che abbia fornito una differente qualificazione giuridica del fatto, storicamente rimasto immutato, non sono pertinenti rispetto alla concreta fattispecie processuale;
il precedente richiamato (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, dep. 2017, Shi, Rv. 269752) riguardava una fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva riconosciuto la sussistenza del fatto illecito e aveva statuito la condanna generica al risarcimento del danno (ritenendo, con specifico riguardo alla peculiarità della fattispecie, che la diversa qualificazione giuridica non fosse in grado di incidere sulla misura del danno liquidabile, essendo comunque riservata la statuizione al giudice civile proprio in ragione della condanna generica pronunciata). -Al contrario, risultano conferenti rispetto alla peculiare situazione processuale scaturita dalla pronuncia del G.u.p. del Tribunale in primo grado - le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità ritenendo che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, «allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima» (Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672; nello stesso senso Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011, dep. 2012, Martinez, Rv. 252164). Va, infatti, ricordato che la diversa qualificazione giuridica del fatto, ove dia luogo alla configurazione di una fattispecie di reato diversa e più grave, può determinare una quantificazione diversa del danno morale (collegato alla più elevata intensità del turbamento psichico e delle altre conseguenze rilevanti ai fini della determinazione di tale specifica voce di danno, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile: Sez. civ. 3, n. 15568 del 11/08/2004, Rv. 576499; Sez. civ. 3, n. 15103 del 25/10/2002, Rv. 558053; Sez. civ. 3, n. 14752 del 14/11/2000, Rv. 541672). La correttezza di tale approccio, del resto, è confortata dall'applicazione delle medesime direttive interpretative che hanno portato a ritenere sussistente l'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso del procuratore generale finalizzato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, "in pejus", del fatto reato accertato, poiché da - quest'ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferti dalla vittima>> (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271529). f 8 1.3. Gli ulteriori profili esaminati con il secondo motivo di ricorso, sono manifestamente infondati, alla luce della declaratoria di rigetto del primo motivo di ricorso;
una volta riconosciuto l'interesse della parte civile all'impugnazione proposta, al fine di veder riconosciuti gli interessi civili azionati mediante la costituzione di parte civile, è pacifico che la pronuncia della Corte d'appello di riforma della sentenza di primo grado non ha comportato alcun effetto peggiorativo vietato dall'art. 597 cod. proc. pen., non potendo incidere la sentenza d'appello sul contenuto della decisione penale, divenuta irrevocabile per il difetto di impugnazione del P.M., considerato altresì che « il divieto di reformatio in peius, come recepito nel vigente codice di rito penale, costituisce un limite legale esterno, imposto al potere cognitivo del giudice di appello, che involge le statuizioni penali della sentenza, sulla base di specifiche scelte compiute dal legislatore, la cui portata non può essere estesa, in via interpretativa, ad ipotesi diverse da quelle disciplinate» (in questi termini, nella motivazione, Sez. Unite, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 268179). Allo stesso modo, la lamentata violazione delle regole del giusto processo, per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in assenza di una prevedibile modificazione della contestazione, va esclusa in radice sia per l'evidente prevedibilità dell'esito del giudizio di impugnazione, sulla scorta delle censure contenute nell'atto di appello della parte civile che miravano, giustappunto, alla diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati in relazione all'imputazione di cui al capo A), come originariamente contestati, sia considerando che il giudizio espresso in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto si è fondato sulla identica valutazione delle risultanze probatorie, anche dichiarative, sicché il giudice di appello non era tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S, Rv. 274571).
1.4. Il terzo motivo di ricorso (al pari del primo motivo del ricorso del coimputato AP) è manifestamente infondato, perché generico. I ricorrenti si diffondono nel considerare come la decisione si sia fondata sul diverso rilievo da attribuire alla condotta violenta subita dalla vittima per qualificare diversamente l'episodio storico, che il giudice di primo grado aveva correttamente qualificato alla stregua della norma incriminatrice dell'art. 393 cod. pen.; ma così ignorano e trascurano di considerare che la decisione d'appello ha richiamato quell'orientamento giurisprudenziale che valuta come indicativo della differente volontà del reo il ricorso a forme di violenza che trasmodano rispetto all'obiettivo dell' affermazione della pretesa che l'agente ritiene di dover conseguire senza ricorrere all' autorità giudiziaria (orientamento riaffermato ancora di recente da Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256; Sez. 2, n. 36928 del 9 04/07/2018, Maspero, Rv. 273837; Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018, Arcifa, Rv. 274469); senza considerare che, con più opportuno richiamo all'insegnamento di legittimità, doveva essere evidenziato altresì il dato dell'intervento, a supporto della pretesa che lo SC intendeva realizzare direttamente nei confronti del supposto debitore, di un terzo soggetto estraneo al rapporto di credito (il AP) che materialmente pose in essere le condotte aggressive e lesive documentate dal processo (dimostrate in modo emblematico dalle intercettazioni ambientali del giorno in cui, presentatisi entrambi gli imputati presso l'azienda della vittima, l'unico ad interloquire, con toni via via più aggressivi e decisi, fu proprio il AP). Si trattava, infatti, di contesto fattuale in cui non può ricorrere la figura di reato dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto tale fattispecie delittuosa rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 cod. pen.» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360).
1.5. Anche il quarto motivo di ricorso, così come il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AP, è generico nella formulazione delle censure. Infatti, per ciò che concerne le statuizioni delle sentenze di merito in ordine al delitto di cui al capo B) - relativo alle lesioni inferte alla parte civile materialmente dall'imputato AP, con il contributo del correo SC va rilevato - preliminarmente che le decisioni del G.u.p. e della Corte d'appello convergono nel medesimo risultato di affermazione della responsabilità, adottando parametri di giudizio e criteri di valutazione della prova del tutto corrispondenti tra loro, sicché le relative motivazioni posso essere considerate in modo unitario in ragione del principio della c.d. doppia conforme. Pertanto, le puntuali valutazioni condotte dalla sentenza di primo grado, condivisa da quella di appello, nel vagliare l'attendibilità della persona offesa e la verosimiglianza dell'opposta ricostruzione degli imputati, non risultano in alcun modo scalfite dalle considerazioni, generiche e in fatto, che i ricorrenti muovono alla sentenza censurando l'omessa considerazione della tesi sulla pretesa simulazione dell'aggressione ad opera della vittima, interessata a ottenere le provvidenze per le vittime dei reati estorsivi. La tesi difensiva prende spunto dalla considerazione dell'impossibilità che l'aggressione si sia realizzata in un arco temporale così breve, quale quello percepito dagli agenti che ascoltavano le 1011 0 intercettazioni e udirono prima l'imputato AP che strappava dei documenti e, subito dopo, la vittima che urlava come se venisse aggredito;
la ricostruzione difensiva (la vittima avrebbe artatamente simulato di essere colpita dagli imputati) è stata valutata e giudicata del tutto inattendibile dal giudice di primo grado con argomenti coerenti e privi di vizi logici (considerando l'atteggiamento tenuto dal AP per l'intera conversazione, la coerenza del racconto della vittima, la correlazione di quel racconto con quanto ascoltato dalla p.g., l'ammissione dell'imputato AP di aver tirato un pugno, trattenuto dalla vittima, a conferma di un atteggiamento difensivo a fronte di un'aggressione, esitata in una diagnosi di lesioni compatibile e coerente con l'azione aggressiva descritta dal denunciante). Di qui, correttamente entrambe le decisioni hanno escluso che le lesioni certificate fossero state procurate alla vittima in altra epoca, anteriore a quella del fatto, come specificato dalla sentenza d'appello con argomenti fondati su considerazioni rispondenti alle comuni nozioni mediche e privi di anomalie dal punto di vista della costruzione logica.
1.6. Manifestamente infondate, infine, le ulteriori censure alla motivazione della sentenza impugnata mosse dal ricorrente SC, sia per ciò che attiene il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità (attesa l'evidente inammissibilità della doglianza formulata in appello, in aperta contraddizione con gli esiti lesivi riportati dalla vittima che escludevano il carattere tenue dell'offesa), sia per quello che concerne il censurato accertamento sul concorso dello SC nella condotta lesiva materialmente posta in essere dal AP;
le complessive circostanze in cui avvenne l'intervento del AP, diretto a garantire allo SC il risultato sino a quel momento non ottenuto (pur avendo fatto ricorso ad altri incontri, confidando nell'intervento di terzi soggetti in grado di ottenere dal SI le spettanze che egli rivendicava), coinvolgendo un personaggio di spessore criminale, qualità nota al ricorrente (come dimostrato anche dalle intercettazioni ambientali), erano significative della consapevolezza da parte dello SC di quali iniziative il AP avrebbe intrapreso, accettando così le prevedibili conseguenze, anche in termini di esercizio di atti violenti, che il correo avrebbe potuto metter in atto al fine di ottenere il riconoscimento delle pretese creditorie dello SC.
2. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende. 11 3. In ragione delle conclusioni depositate dal difensore della costituita parte civile SI ON, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Euronoleggi s.r.l., e della rilevata inammissibilità dei proposti ricorsi, i ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile SI ON, in proprio e quale legale rappresentante, che liquida in euro 3.510,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA. Così deciso il 12/4/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Domenico Sergio Di Paola Domenico Gallochalle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -4 LUG. 2019 IL Cancelliere- Claudia Pranelli E O T R N O E C * 12