Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2019, n. 29323
CASS
Sentenza 4 luglio 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d'ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l'accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima. (Fattispecie in tema di estorsione, riqualificata dal giudice di primo grado come esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

Commentario1

  • 1Alle Sezioni Unite: La parte civile può impugnare il proscioglimento per difetto di querela?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2022

    Con la sentenza in argomento, la Quinta Sezione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ha ritenuto di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Di Marco, in tema di impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1-bis. Cassazione penale sez. V, 24/05/2022, (ud. 24/05/2022, dep. 25/05/2022), n.20541 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di P.L. viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'08/04/2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2019, n. 29323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29323
Data del deposito : 4 luglio 2019

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