Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, con la conseguenza che l'impugnazione proposta deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2014, n. 20790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20790 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 06/03/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - ORDINANZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 627
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 33810/2013
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
nei confronti di:
G.M. , nato in (OMISSIS) ;
avverso la ordinanza del 26/07/2013 del Gip presso il Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELEYAHE Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza resa in data 26 luglio 2013, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari avanzata dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale nei confronti di G.M.
sottoposto ad indagini per il delitto di cui agli artt. 609 bis e ter cod. pen. perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua, qualità di insegnante di religione nella scuola elementare di XXXXXX, nonché di educatore nell'oratorio della parrocchia di XXXXXX, al quale la minore C.V. era affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, con violenza consistita nel condurre repentinamente e furtivamente la sua vittima nei locali meno frequentati del menzionato istituto scolastico e/o del menzionato oratorio e nell'appartarsi insieme a lei all'interno degli stessi e, in ogni caso, abusando della inferiorità fisica e psichica dello persona offesa e delle condizioni di tempo e di luogo - in considerazione della giovanissima età della stessa e della subordinazione psicologica che la stessa subiva rispetto al ruolo che l'indagato rivestiva nella scuola e nella comunità - costringeva e comunque induceva la C.V. a compiere ed a subire plurimi atti sessuali consistiti in atti di penetrazione vaginale con le dita, in toccamenti reciproci in varie parti del corpo (tra le quali inequivocabili zone erogene e sessuali), nella pretesa di masturbazione, in baci in varie parti del corpo, e in generale in atti caratterizzati dal fine di soddisfazione sessuale. Con le aggravanti di aver commesso il fatto all'interno dell'istituto scolastico frequentato dalla minore e/o all'interno dell'oratorio, in danno di persona minore degli anni dieci, profittando della minorata difesa e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad un ministro del culto ed i fatti commettendo in (OMISSIS) . Nel pervenire a tale conclusione il Gip rilevava come dato il tempo trascorso della consumazione del reato, si dovessero ritenere insussistenti le esigenze cautelari.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ricorre per cassazione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo affidando il gravame ad un unico motivo con il quale denunzia violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c) nonché dell'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. nella misura in cui il Gip ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelare sul rilievo del tempo trascorso dall'ultimo fatto ascrivibile all'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen.. 2. Esercitata l'azione cautelare ed essendo stata respinta la relativa domanda ad opera del giudice procedente, il pubblico ministero ha impugnato, omisso medio, il provvedimento di rigetto emesso dal Gip.
L'art. 311 c.p.p., comma 1, legittima, a condizioni esatte, il pubblico ministero, al pari dell'imputato e del suo difensore, a ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., ossia contro le ordinanze emesse all'esito del procedimento di riesame de liberiate (art. 309) e quelle emesse all'esito della decisione sull'appello cautelare (art. 310).
L'art. 311 c.p.p., comma 2, legittima esclusivamente l'imputato ed il suo difensore, non anche il pubblico ministero, ad impugnare, per violazione di legge, direttamente per cassazione le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
Ne consegue che non è ammesso il ricorso in cassazione per saltum da parte dell'imputato e del suo difensore per le ordinanze che dispongono misure interdittive e da parte del pubblico ministero con riferimento a qualsiasi ordinanza cautelare, essendo esclusivamente l'appello cautelare il mezzo di impugnazione ammesso in tali casi dalla legge.
Ne consegue che in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.), il pubblico ministero non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o avverso le ordinanze che dispongono una misura cautelare meno afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero.
Tuttavia, ove sia direttamente proposto, come nella specie, ricorso per cassazione avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare, il ricorso non è inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, che detta la regola generale, secondo cui l'impugnazione è
ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dalla parte.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014