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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. NN PI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. ND ST Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 128/2024, estensore
Dott.ssa Maria Martina Marchini promossa da
già , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
(CF con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_3 C.F._1
VIGANO', elettivamente domiciliata in COMO, VIA VOLTA 70, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO MAIO e dall'avv. ANTONIO DEL GATTO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1 (Avvocatura Distrettuale INPS), presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia Codesta Corte di Appello adita, previe le declaratorie di legge e del caso, disattesa ogni istanza, produzione, deduzione e domanda avversaria, così provvedere: in via principale:
pagina 1 di 9 Riformare integralmente la sentenza emessa in data 13.11.2024 dal Tribunale di Sondrio n. 128/2024
r.g.sent. e pubblicata in data 3.12.2024 a definizione del procedimento n. 27/2023 r.g. e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado che qui si ritrascrivono:
“in via preliminare: sospendere la presente procedura in attesa dell'esito del procedimento penale.
In via ulteriormente preliminare: dichiarare la nullità dell'atto impugnato e della conseguente diffida ad adempiere per errata indicazione del soggetto attenzionato e destinatario dell'atto, in violazione della normativa di cui all'art 30 comma 2 d.lvo 78/2010; in via ulteriore: dichiarare il decorso del termine prescrizionale della pretesa contributiva azionata;
nel merito: annullare il provvedimento del 01.09.2022 notificato via pec in data 12.09.2022 all'odierna ricorrente, ed ogni atto presupposto, per i motivi tutti di cui al presente atto”; in ogni caso: con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, oltre che infondato, l'avverso atto di appello, in uno con tutte le avverse domande ed eccezioni, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 128 del 03/12/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio in funzione di
Giudice del lavoro nel giudizio rubricato al numero di R.G. 27/2023.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria, se del caso: ammettersi per testi sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa ai numeri da 1 a 19, premessa la locuzione “vero che”; sulle medesime si chiede ammettersi l'audizione testimoniale o ex art. 421 c.p.c. dei Militari della Guardia di Finanza verbalizzanti Tenente Per_1
Luogotenente C.S. e Maresciallo Ordinario;
[...] Controparte_2 Persona_2
specificamente, sul capitolo 20, le Funzionarie Dott.sse e . CP_1 Persona_3 Persona_4
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo di primo grado l'odierna appellante chiedeva al Tribunale di dichiararsi la nullità dell' atto di accertamento di notificato alla con pec del 19.9.2022 ma in CP_1 Parte_1
epigrafe indirizzato alla (incorporata dal 2018 nella , relativo ad una Parte_2 Parte_1
asserita evasione contributiva per alcuni dipendenti della negli anni 2016 e 2017; in Parte_2 particolare, per somme percepite in contanti e “in nero” da cui derivava una contribuzione evasa di euro 10.287,21 comprensiva di sanzioni.
pagina 2 di 9 In primo grado veniva eccepita la nullità dell'atto poiché indirizzato a soggetto non Parte_2
più esistente;
veniva eccepita la prescrizione quinquennale, il difetto di motivazione e la nullità dell'atto di accertamento nonché l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Nella resistenza dell' , il Tribunale ha sollevato di ufficio la questione di legittimazione ad agire CP_1
della e quindi ha respinto il ricorso con compensazione delle spese, così motivando: Parte_2
Risulta invero documentalmente che in data 21/11/2018 è stata fusa per Parte_2
incorporazione nella società (doc. 1 ricorrente) e che, in data 26/11/2018, è stata Parte_1 cancellata dal Registro delle Imprese (con causale “fusione mediante incorporazione in altra società”, cfr. punto 4 “Visura storica della società ”, depositata da parte ricorrente in data Parte_2
22/06/2023).
La fusione per incorporazione “realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione
e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (Trib. Roma n. 19952 del 23/12/2021, che a sua volta richiama Cass. sez. un., n. 21970 del 30/07/2021).
Tuttavia, l'odierno giudizio risulta introdotto da – non già da Parte_2 Parte_1
come successivamente esposto in sede di memoria del 23/11/2023 -, come si evince inequivocabilmente dall'intestazione del ricorso, dalla procura, dal codice fiscale indicato in entrambi gli atti
(corrispondente a quello di cfr. ancora visura storica), nonché dal fatto che, Parte_2
tra gli argomenti a fondamento del ricorso, si deduce proprio che il soggetto destinatario dell'atto impugnato doveva correttamente individuarsi in Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso proposto in questa sede da Parte_2
deve essere rigettato per difetto di legittimazione attiva.
[...]
Con atto di appello del 27.5.2025 la società ha proposto appello affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per errata valutazione in punto di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente. Il Tribunale, secondo l'appellante, non ha compreso l'eccezione svolta, nel senso che la ricorrente aveva dedotto che l'atto dell' era relativo a CP_1 [...] ed a quest'ultima indirizzato;
pertanto, l'atto era nullo poiché tale soggetto non esisteva Parte_2 più; l'atto avrebbe dovuto essere indirizzato a che era il soggetto subentrato a titolo Parte_1
universale. Il Giudice ha invece inteso che agiva in giudizio per un atto che, tenuto Parte_2 conto dell'incorporazione e quindi della successione universale, avrebbe invece dovuto essere indirizzato a Secondo l'appellante è evidente l'errore del primo Giudice, che ha ritenuto Parte_1
pagina 3 di 9 che il ricorso fosse stato proposto da (che non poteva proporlo in quanto non più Parte_2
esistente); tanto è vero che la procura alle liti risultava essere stata rilasciata da , Parte_3 legale rappresentante di Ciò premesso, l'appellante reitera l'eccezione di nullità dell'atto Parte_1
di accertamento in quanto indirizzato a soggetto non più esistente. Parte_2
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, poiché, riferendosi la pretesa agli anni 2016 e 2017, la notifica avvenuta nel settembre del
2022 era avvenuta una volta già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Con il terzo motivo di gravame si chiede la declaratoria di annullamento dell'atto per carenza di motivazione;
l'appellante ritiene a proposito insufficiente il richiamo per relationem all'atto presupposto, ovvero il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 19.2.2021, anche perché in esso non risultano analiticamente esposti i conteggi della base imponibile asseritamente evasa, nonché il calcolo della pretesa contributiva e sanzionatoria.
Con il quarto motivo di appello la società insiste per l'infondatezza nel merito della pretesa. Il PVC
(processo verbale di constatazione) della Guardia di Finanza notificato il 19.2.2021 (estratto su autorizzazione del PM dagli atti di indagine di un processo penale a carico, fra gli altri, di
[...]
si fondava sulla convinzione che alcuni proventi da cessioni immobiliari effettuate Parte_3
dalla fossero stati utilizzati da e dalla moglie Parte_2 Parte_3 Persona_5 per effettuare dei pagamenti in nero ad alcuni dipendenti stagionali dell'esercizio ristorante rifugio La
CA in Bormio, gestito dalla società. La pretesa, secondo l'appellante, è fondata solo su trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali che non sono utilizzabili di per sé come unici mezzi di prova a sostegno della pretesa medesima, ma -se mai- come elementi che avrebbero dovuto indirizzare verso vere e proprie fonti di prova, nella specie non rinvenute. Inoltre, le intercettazioni erano state registrate senza che il contribuente avesse avuto modo di difendersi e di accedere al fascicolo del processo penale. L'oggettività dei dati sui contratti di assunzione smentisce, comunque, quanto sostenuto dai verbalizzanti. I contratti (a tempo determinato o a chiamata) e le buste paga dei dipendenti in questione dimostrano che i rapporti erano del tutto regolari;
la retribuzione pagata in busta paga era già cospicua e i dipendenti godevano di premi, così denominati in busta, tanto che i colloqui intercettati non potevano che fare riferimento a tali somme, regolarmente assoggettate a contribuzione.
Conclude l'appellante quindi per la insussistenza della pretesa, chiedendo in via preliminare la sospensione della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento, a causa dei rilevanti danni cui sarebbe esposta la società in caso di escussione del titolo, dati i problemi di liquidità da cui è afflitta.
Si è costituito l'appellato con memoria difensiva del 14.8.2025. L'Istituto ripercorre le CP_1
intercettazioni trasfuse nel verbale della Guardia di Finanza del 19.2.2021 e, circa i motivi di appello,
pagina 4 di 9 ne sostiene l'infondatezza, ritenendo corretta la sentenza del Tribunale e, comunque, eccependo la infondatezza della eccezione preliminare di parte appellante, riproposta in questa sede. Infatti, parte integrante dell'atto di accertamento dell' è il Processo Verbale di Constatazione della Guardia di CP_1
Finanza di Bormio, il quale era stato redatto, espressamente, nei confronti della non già Parte_1
della Contrasta le eccezioni di difetto di motivazione e di prescrizione e, nel Parte_2
merito, rileva la fede privilegiata dei verbali dei pubblici ufficiali e osserva che le somme oggetto dei colloqui intercettati erano chiaramente pagate in contanti e fuori busta, in aggiunta alle somme contabilizzate in busta paga.
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Quanto alla richiesta di sospensiva, a parte ogni altra considerazione, non vi è alcun atto da sospendere poiché non vi è un titolo per l'esecuzione a favore di , neppure per le spese di primo grado (che CP_1
sono state compensate); comunque, la richiesta è superata dalla decisione nel merito.
L'appello è fondato per quanto riguarda il primo motivo, ma da ciò non consegue l'accoglimento della eccezione di nullità dell'accertamento.
Nonostante l'imprecisione terminologica contenuta nel ricorso introduttivo, dove viene enunciata la parte ricorrente quale “ (società incorporata alla società con Parte_2 Parte_1 atto di fusione del 21.11.2018 (doc n. 1)”, con indicazione del codice fiscale della Parte_2 appare chiaro che il soggetto che ha proposto l'azione sia quale incorporante Parte_1 [...]
Ciò si desume dal tenore complessivo dell'atto nonché dalla procura, rilasciata dal legale Parte_2
rappresentante della (cfr. visura camerale prodotta in primo grado). Parte_1 Parte_3
Del resto, essendo venuta meno per cancellazione dal registro delle imprese in data Parte_2
26.11.2018 (cfr. visura camerale), come osservato dal Tribunale, la causa non avrebbe potuto essere proposta da un soggetto inesistente, per cui la conseguenza non avrebbe potuto essere la mancanza di legittimazione attiva, bensì la radicale nullità dell'atto processuale.
Ciononostante, l'eccezione di nullità dell'accertamento è infondata. Si nota che il processo CP_1 verbale della Guardia di Finanza è stato notificato il 19.2.2021 alla al pari dell'avviso di Parte_1 accertamento dell' . Nel processo verbale è indicato chiaramente che la è stata CP_1 Parte_2 fusa per incorporazione nella e il fatto che nell'epigrafe della lettera inviata dall' sia Parte_1 CP_1
indicata la società deve essere inteso come un mero errore materiale non influente Parte_2 sulla individuazione del soggetto passivo dell'accertamento. Del resto, l'atto dell' impugnato non CP_1
è un avviso di addebito ma un atto stragiudiziale di accertamento e diffida, insuscettibile di essere impugnato per motivi formali.
pagina 5 di 9 Ulteriore corollario di quanto appena osservato è che l'azione proposta dalla società non può essere presa in considerazione nei motivi che attengono al contenuto formale dell'atto di accertamento e diffida dell' , ma solo per i motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, e cioè nella parte in CP_1 cui si chiede l'accertamento negativo della pretesa dell'Istituto. In tali termini, non è deducibile un difetto di motivazione dell'atto, peraltro insussistente posto che l'avviso di accertamento e diffida contiene espresso rinvio al verbale della GdF del 19.2.2021, il quale è analiticamente motivato in relazione ai singoli episodi di dazione di denari al di fuori delle buste paga. La società appellante,
d'altronde, ha proposto specifiche eccezioni, il che dimostra la piena conoscenza dei termini delle contestazioni.
Quanto all'eccepita prescrizione, questa non sussiste poiché il verbale notificato validamente il
19.2.2021 alla società è idoneo ad interrompere i termini prescrizionali come da Parte_1
consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 17769/2015, Cass. 18140/2020).
Passando ad esaminare il merito della controversia, il Collegio osserva che non sono state svolte eccezioni in merito alla utilizzabilità nel processo delle intercettazioni trascritte ed allegate al verbale
GdF, avendo la società appellante solo contestato il valore probatorio del contenuto delle suddette intercettazioni. Del resto, la conformità della trascrizione all'originale registrato, l'identità dei soggetti e il contenuto delle conversazioni sono elementi dotati di fede privilegiata, provenendo da pubblici ufficiali.
In proposito il Collegio richiama i principi da ultimo ripercorsi da Cass. sez. Lav. n. 23252/2024:
“4.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza
o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del
2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo
pagina 6 di 9 libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del
2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”.
Nel presente caso, l' ha richiamato i risultati delle indagini della Guardia di Finanza e su di esse CP_1
si deve esercitare il libero apprezzamento del Giudice ai sensi degli articoli 116 e 421 c.p.c. A tale proposito si richiama (mutatis mutandis) quanto da ultimo stabilito da Cass. 36861/2022: “ E' parimenti consolidato il principio alla stregua del quale le "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10017 del
2016 e Cass. n. 5317 del 2017, e, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass.
S.U. n. 3271 del 2013; Cass. S.U. n. 3020 del 2015; Cass. S.U. n. 741 del 2020);5317 17 Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale”.
Con ciò poste le coordinate entro le quali operare il giudizio, si osserva che dal contenuto delle intercettazioni risulta smentita la contestazione operata da parte appellante, secondo cui le somme cui si fa riferimento siano premi già ricompresi nelle buste paga.
Per quanto riguarda il dipendente nell'intercettazione del 6.9.2016 (allegato 17 al verbale Persona_6
GdF) -colloquio fra il medesimo e si desume in maniera inequivocabile che vi era un patto per Pt_3
la corresponsione di euro 1.500,00 per ogni stagione in nero (testualmente) per cui evidentemente non si tratta di somme assoggettate a contribuzione. Nessuno dei premi erogati in busta paga al (v. Per_6
doc. 7 appellante) ammonta a 1.500,00 euro.
Per quanto riguarda la dipendente nell'intercettazione del 11.1.2017 (allegato 21) Testimone_1
e la stessa parlano chiaramente di 400,00 euro al nero e la conta i Pt_3 Per_5 Tes_1 Per_5
denari per consegnarli alla dipendente. Non vi sono premi o importi per straordinario in busta alla ammontanti a 400,00 euro (v. documento 6 appellante). Tes_1
Per quanto riguarda , nell'intercettazione del 3.2.2017 del colloquio fra il medesimo Persona_7
e la (allegato 22), questa consegna al dipendente 4.205,00 euro in contanti, contando le Per_5
pagina 7 di 9 banconote, con raccomandazioni circa il versamento delle banconote da 500,00 euro al fine di non essere segnalati dalla banca. Non vi è traccia, nelle buste paga del dipendente, di tale importo (doc. 9 appellante).
Test Per quanto riguarda la dipendente nell'intercettazione del 19.5.2017 (Allegato 23) la CP_3
conta le banconote da consegnare alla dipendente, con chiari riferimenti da parte del Per_5 Pt_3 all'intento di non pagare le imposte su tali somme. Non vi sono premi o importi per straordinario in busta alla De ON dell'importo di 600,00 euro (v. documento 10 appellante).
Per tutti gli altri dipendenti ( , , Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
, , , , , Persona_12 Persona_13 Persona_14 Persona_15 Persona_16 Per_17
, i verbalizzanti così hanno ritenuto “considerato che ha
[...] Persona_18 Pt_3
dichiarato, ripetutamente, di aver erogato a tutti coloro che sono stati impiegati presso il rifugio La
CA somme in nero a fine stagione, è stato considerato, per tutti, il versamento in nero dell'importo accertato come minimo di euro 400,00 (allegato 21)”.
Sul punto il Collegio ritiene – pacifico essendo che si è in presenza di una valutazione dei verbalizzanti, non dotata di fede privilegiata- che non si possa determinare una somma in via meramente presuntiva, dato anche che alcuni dipendenti non sono nemmeno nominati nelle intercettazioni e dato che le somme accertate sono assai diverse fra loro, per cui la quantificazione in 400,00 quale minimo accertato è sostanzialmente arbitraria. Non si può, quindi, ritenere accertato né il numero dei dipendenti che hanno percepito somme fuori busta, né gli importo di tali somme, né il periodo in cui queste fossero state erogate.
Da tutto ciò consegue che la sentenza impugnata va riformata e, nel merito, deve parzialmente accogliersi la domanda, escludendo dall'accertamento gli importi che non riguardano i dipendenti e e di conseguenza pronunciarsi Persona_6 CP_4 Persona_7 Testimone_1
come da dispositivo, considerando che per il dipendente vengono accertati gli importi di 1500,00 Per_6 euro per due stagioni, quindi euro 3.000,00; per il dipendente l'importo di euro 4.200,00; Per_7 per la dipendente l'importo di euro 400,00 e per la dipendente De ON l'importo di euro Tes_1
600,00; per un totale imponibile di euro 8.200,00 su cui calcolare contribuzione e sanzioni.
Il Collegio, vista la reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo laddove il nominativo deve Persona_7
leggersi . Persona_7
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 128/2024, accerta il diritto di alla CP_1
pagina 8 di 9 contribuzione limitatamente all'imponibile di euro 8.200,00 relativo ai dipendenti Persona_6
e Testimone_1 CP_4 Persona_7
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
ND ST NN PI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. NN PI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. ND ST Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 128/2024, estensore
Dott.ssa Maria Martina Marchini promossa da
già , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
(CF con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_3 C.F._1
VIGANO', elettivamente domiciliata in COMO, VIA VOLTA 70, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO MAIO e dall'avv. ANTONIO DEL GATTO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1 (Avvocatura Distrettuale INPS), presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia Codesta Corte di Appello adita, previe le declaratorie di legge e del caso, disattesa ogni istanza, produzione, deduzione e domanda avversaria, così provvedere: in via principale:
pagina 1 di 9 Riformare integralmente la sentenza emessa in data 13.11.2024 dal Tribunale di Sondrio n. 128/2024
r.g.sent. e pubblicata in data 3.12.2024 a definizione del procedimento n. 27/2023 r.g. e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado che qui si ritrascrivono:
“in via preliminare: sospendere la presente procedura in attesa dell'esito del procedimento penale.
In via ulteriormente preliminare: dichiarare la nullità dell'atto impugnato e della conseguente diffida ad adempiere per errata indicazione del soggetto attenzionato e destinatario dell'atto, in violazione della normativa di cui all'art 30 comma 2 d.lvo 78/2010; in via ulteriore: dichiarare il decorso del termine prescrizionale della pretesa contributiva azionata;
nel merito: annullare il provvedimento del 01.09.2022 notificato via pec in data 12.09.2022 all'odierna ricorrente, ed ogni atto presupposto, per i motivi tutti di cui al presente atto”; in ogni caso: con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, oltre che infondato, l'avverso atto di appello, in uno con tutte le avverse domande ed eccezioni, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 128 del 03/12/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio in funzione di
Giudice del lavoro nel giudizio rubricato al numero di R.G. 27/2023.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria, se del caso: ammettersi per testi sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa ai numeri da 1 a 19, premessa la locuzione “vero che”; sulle medesime si chiede ammettersi l'audizione testimoniale o ex art. 421 c.p.c. dei Militari della Guardia di Finanza verbalizzanti Tenente Per_1
Luogotenente C.S. e Maresciallo Ordinario;
[...] Controparte_2 Persona_2
specificamente, sul capitolo 20, le Funzionarie Dott.sse e . CP_1 Persona_3 Persona_4
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo di primo grado l'odierna appellante chiedeva al Tribunale di dichiararsi la nullità dell' atto di accertamento di notificato alla con pec del 19.9.2022 ma in CP_1 Parte_1
epigrafe indirizzato alla (incorporata dal 2018 nella , relativo ad una Parte_2 Parte_1
asserita evasione contributiva per alcuni dipendenti della negli anni 2016 e 2017; in Parte_2 particolare, per somme percepite in contanti e “in nero” da cui derivava una contribuzione evasa di euro 10.287,21 comprensiva di sanzioni.
pagina 2 di 9 In primo grado veniva eccepita la nullità dell'atto poiché indirizzato a soggetto non Parte_2
più esistente;
veniva eccepita la prescrizione quinquennale, il difetto di motivazione e la nullità dell'atto di accertamento nonché l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Nella resistenza dell' , il Tribunale ha sollevato di ufficio la questione di legittimazione ad agire CP_1
della e quindi ha respinto il ricorso con compensazione delle spese, così motivando: Parte_2
Risulta invero documentalmente che in data 21/11/2018 è stata fusa per Parte_2
incorporazione nella società (doc. 1 ricorrente) e che, in data 26/11/2018, è stata Parte_1 cancellata dal Registro delle Imprese (con causale “fusione mediante incorporazione in altra società”, cfr. punto 4 “Visura storica della società ”, depositata da parte ricorrente in data Parte_2
22/06/2023).
La fusione per incorporazione “realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione
e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (Trib. Roma n. 19952 del 23/12/2021, che a sua volta richiama Cass. sez. un., n. 21970 del 30/07/2021).
Tuttavia, l'odierno giudizio risulta introdotto da – non già da Parte_2 Parte_1
come successivamente esposto in sede di memoria del 23/11/2023 -, come si evince inequivocabilmente dall'intestazione del ricorso, dalla procura, dal codice fiscale indicato in entrambi gli atti
(corrispondente a quello di cfr. ancora visura storica), nonché dal fatto che, Parte_2
tra gli argomenti a fondamento del ricorso, si deduce proprio che il soggetto destinatario dell'atto impugnato doveva correttamente individuarsi in Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso proposto in questa sede da Parte_2
deve essere rigettato per difetto di legittimazione attiva.
[...]
Con atto di appello del 27.5.2025 la società ha proposto appello affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per errata valutazione in punto di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente. Il Tribunale, secondo l'appellante, non ha compreso l'eccezione svolta, nel senso che la ricorrente aveva dedotto che l'atto dell' era relativo a CP_1 [...] ed a quest'ultima indirizzato;
pertanto, l'atto era nullo poiché tale soggetto non esisteva Parte_2 più; l'atto avrebbe dovuto essere indirizzato a che era il soggetto subentrato a titolo Parte_1
universale. Il Giudice ha invece inteso che agiva in giudizio per un atto che, tenuto Parte_2 conto dell'incorporazione e quindi della successione universale, avrebbe invece dovuto essere indirizzato a Secondo l'appellante è evidente l'errore del primo Giudice, che ha ritenuto Parte_1
pagina 3 di 9 che il ricorso fosse stato proposto da (che non poteva proporlo in quanto non più Parte_2
esistente); tanto è vero che la procura alle liti risultava essere stata rilasciata da , Parte_3 legale rappresentante di Ciò premesso, l'appellante reitera l'eccezione di nullità dell'atto Parte_1
di accertamento in quanto indirizzato a soggetto non più esistente. Parte_2
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, poiché, riferendosi la pretesa agli anni 2016 e 2017, la notifica avvenuta nel settembre del
2022 era avvenuta una volta già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Con il terzo motivo di gravame si chiede la declaratoria di annullamento dell'atto per carenza di motivazione;
l'appellante ritiene a proposito insufficiente il richiamo per relationem all'atto presupposto, ovvero il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 19.2.2021, anche perché in esso non risultano analiticamente esposti i conteggi della base imponibile asseritamente evasa, nonché il calcolo della pretesa contributiva e sanzionatoria.
Con il quarto motivo di appello la società insiste per l'infondatezza nel merito della pretesa. Il PVC
(processo verbale di constatazione) della Guardia di Finanza notificato il 19.2.2021 (estratto su autorizzazione del PM dagli atti di indagine di un processo penale a carico, fra gli altri, di
[...]
si fondava sulla convinzione che alcuni proventi da cessioni immobiliari effettuate Parte_3
dalla fossero stati utilizzati da e dalla moglie Parte_2 Parte_3 Persona_5 per effettuare dei pagamenti in nero ad alcuni dipendenti stagionali dell'esercizio ristorante rifugio La
CA in Bormio, gestito dalla società. La pretesa, secondo l'appellante, è fondata solo su trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali che non sono utilizzabili di per sé come unici mezzi di prova a sostegno della pretesa medesima, ma -se mai- come elementi che avrebbero dovuto indirizzare verso vere e proprie fonti di prova, nella specie non rinvenute. Inoltre, le intercettazioni erano state registrate senza che il contribuente avesse avuto modo di difendersi e di accedere al fascicolo del processo penale. L'oggettività dei dati sui contratti di assunzione smentisce, comunque, quanto sostenuto dai verbalizzanti. I contratti (a tempo determinato o a chiamata) e le buste paga dei dipendenti in questione dimostrano che i rapporti erano del tutto regolari;
la retribuzione pagata in busta paga era già cospicua e i dipendenti godevano di premi, così denominati in busta, tanto che i colloqui intercettati non potevano che fare riferimento a tali somme, regolarmente assoggettate a contribuzione.
Conclude l'appellante quindi per la insussistenza della pretesa, chiedendo in via preliminare la sospensione della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento, a causa dei rilevanti danni cui sarebbe esposta la società in caso di escussione del titolo, dati i problemi di liquidità da cui è afflitta.
Si è costituito l'appellato con memoria difensiva del 14.8.2025. L'Istituto ripercorre le CP_1
intercettazioni trasfuse nel verbale della Guardia di Finanza del 19.2.2021 e, circa i motivi di appello,
pagina 4 di 9 ne sostiene l'infondatezza, ritenendo corretta la sentenza del Tribunale e, comunque, eccependo la infondatezza della eccezione preliminare di parte appellante, riproposta in questa sede. Infatti, parte integrante dell'atto di accertamento dell' è il Processo Verbale di Constatazione della Guardia di CP_1
Finanza di Bormio, il quale era stato redatto, espressamente, nei confronti della non già Parte_1
della Contrasta le eccezioni di difetto di motivazione e di prescrizione e, nel Parte_2
merito, rileva la fede privilegiata dei verbali dei pubblici ufficiali e osserva che le somme oggetto dei colloqui intercettati erano chiaramente pagate in contanti e fuori busta, in aggiunta alle somme contabilizzate in busta paga.
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Quanto alla richiesta di sospensiva, a parte ogni altra considerazione, non vi è alcun atto da sospendere poiché non vi è un titolo per l'esecuzione a favore di , neppure per le spese di primo grado (che CP_1
sono state compensate); comunque, la richiesta è superata dalla decisione nel merito.
L'appello è fondato per quanto riguarda il primo motivo, ma da ciò non consegue l'accoglimento della eccezione di nullità dell'accertamento.
Nonostante l'imprecisione terminologica contenuta nel ricorso introduttivo, dove viene enunciata la parte ricorrente quale “ (società incorporata alla società con Parte_2 Parte_1 atto di fusione del 21.11.2018 (doc n. 1)”, con indicazione del codice fiscale della Parte_2 appare chiaro che il soggetto che ha proposto l'azione sia quale incorporante Parte_1 [...]
Ciò si desume dal tenore complessivo dell'atto nonché dalla procura, rilasciata dal legale Parte_2
rappresentante della (cfr. visura camerale prodotta in primo grado). Parte_1 Parte_3
Del resto, essendo venuta meno per cancellazione dal registro delle imprese in data Parte_2
26.11.2018 (cfr. visura camerale), come osservato dal Tribunale, la causa non avrebbe potuto essere proposta da un soggetto inesistente, per cui la conseguenza non avrebbe potuto essere la mancanza di legittimazione attiva, bensì la radicale nullità dell'atto processuale.
Ciononostante, l'eccezione di nullità dell'accertamento è infondata. Si nota che il processo CP_1 verbale della Guardia di Finanza è stato notificato il 19.2.2021 alla al pari dell'avviso di Parte_1 accertamento dell' . Nel processo verbale è indicato chiaramente che la è stata CP_1 Parte_2 fusa per incorporazione nella e il fatto che nell'epigrafe della lettera inviata dall' sia Parte_1 CP_1
indicata la società deve essere inteso come un mero errore materiale non influente Parte_2 sulla individuazione del soggetto passivo dell'accertamento. Del resto, l'atto dell' impugnato non CP_1
è un avviso di addebito ma un atto stragiudiziale di accertamento e diffida, insuscettibile di essere impugnato per motivi formali.
pagina 5 di 9 Ulteriore corollario di quanto appena osservato è che l'azione proposta dalla società non può essere presa in considerazione nei motivi che attengono al contenuto formale dell'atto di accertamento e diffida dell' , ma solo per i motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, e cioè nella parte in CP_1 cui si chiede l'accertamento negativo della pretesa dell'Istituto. In tali termini, non è deducibile un difetto di motivazione dell'atto, peraltro insussistente posto che l'avviso di accertamento e diffida contiene espresso rinvio al verbale della GdF del 19.2.2021, il quale è analiticamente motivato in relazione ai singoli episodi di dazione di denari al di fuori delle buste paga. La società appellante,
d'altronde, ha proposto specifiche eccezioni, il che dimostra la piena conoscenza dei termini delle contestazioni.
Quanto all'eccepita prescrizione, questa non sussiste poiché il verbale notificato validamente il
19.2.2021 alla società è idoneo ad interrompere i termini prescrizionali come da Parte_1
consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 17769/2015, Cass. 18140/2020).
Passando ad esaminare il merito della controversia, il Collegio osserva che non sono state svolte eccezioni in merito alla utilizzabilità nel processo delle intercettazioni trascritte ed allegate al verbale
GdF, avendo la società appellante solo contestato il valore probatorio del contenuto delle suddette intercettazioni. Del resto, la conformità della trascrizione all'originale registrato, l'identità dei soggetti e il contenuto delle conversazioni sono elementi dotati di fede privilegiata, provenendo da pubblici ufficiali.
In proposito il Collegio richiama i principi da ultimo ripercorsi da Cass. sez. Lav. n. 23252/2024:
“4.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza
o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del
2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo
pagina 6 di 9 libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del
2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”.
Nel presente caso, l' ha richiamato i risultati delle indagini della Guardia di Finanza e su di esse CP_1
si deve esercitare il libero apprezzamento del Giudice ai sensi degli articoli 116 e 421 c.p.c. A tale proposito si richiama (mutatis mutandis) quanto da ultimo stabilito da Cass. 36861/2022: “ E' parimenti consolidato il principio alla stregua del quale le "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10017 del
2016 e Cass. n. 5317 del 2017, e, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass.
S.U. n. 3271 del 2013; Cass. S.U. n. 3020 del 2015; Cass. S.U. n. 741 del 2020);5317 17 Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale”.
Con ciò poste le coordinate entro le quali operare il giudizio, si osserva che dal contenuto delle intercettazioni risulta smentita la contestazione operata da parte appellante, secondo cui le somme cui si fa riferimento siano premi già ricompresi nelle buste paga.
Per quanto riguarda il dipendente nell'intercettazione del 6.9.2016 (allegato 17 al verbale Persona_6
GdF) -colloquio fra il medesimo e si desume in maniera inequivocabile che vi era un patto per Pt_3
la corresponsione di euro 1.500,00 per ogni stagione in nero (testualmente) per cui evidentemente non si tratta di somme assoggettate a contribuzione. Nessuno dei premi erogati in busta paga al (v. Per_6
doc. 7 appellante) ammonta a 1.500,00 euro.
Per quanto riguarda la dipendente nell'intercettazione del 11.1.2017 (allegato 21) Testimone_1
e la stessa parlano chiaramente di 400,00 euro al nero e la conta i Pt_3 Per_5 Tes_1 Per_5
denari per consegnarli alla dipendente. Non vi sono premi o importi per straordinario in busta alla ammontanti a 400,00 euro (v. documento 6 appellante). Tes_1
Per quanto riguarda , nell'intercettazione del 3.2.2017 del colloquio fra il medesimo Persona_7
e la (allegato 22), questa consegna al dipendente 4.205,00 euro in contanti, contando le Per_5
pagina 7 di 9 banconote, con raccomandazioni circa il versamento delle banconote da 500,00 euro al fine di non essere segnalati dalla banca. Non vi è traccia, nelle buste paga del dipendente, di tale importo (doc. 9 appellante).
Test Per quanto riguarda la dipendente nell'intercettazione del 19.5.2017 (Allegato 23) la CP_3
conta le banconote da consegnare alla dipendente, con chiari riferimenti da parte del Per_5 Pt_3 all'intento di non pagare le imposte su tali somme. Non vi sono premi o importi per straordinario in busta alla De ON dell'importo di 600,00 euro (v. documento 10 appellante).
Per tutti gli altri dipendenti ( , , Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
, , , , , Persona_12 Persona_13 Persona_14 Persona_15 Persona_16 Per_17
, i verbalizzanti così hanno ritenuto “considerato che ha
[...] Persona_18 Pt_3
dichiarato, ripetutamente, di aver erogato a tutti coloro che sono stati impiegati presso il rifugio La
CA somme in nero a fine stagione, è stato considerato, per tutti, il versamento in nero dell'importo accertato come minimo di euro 400,00 (allegato 21)”.
Sul punto il Collegio ritiene – pacifico essendo che si è in presenza di una valutazione dei verbalizzanti, non dotata di fede privilegiata- che non si possa determinare una somma in via meramente presuntiva, dato anche che alcuni dipendenti non sono nemmeno nominati nelle intercettazioni e dato che le somme accertate sono assai diverse fra loro, per cui la quantificazione in 400,00 quale minimo accertato è sostanzialmente arbitraria. Non si può, quindi, ritenere accertato né il numero dei dipendenti che hanno percepito somme fuori busta, né gli importo di tali somme, né il periodo in cui queste fossero state erogate.
Da tutto ciò consegue che la sentenza impugnata va riformata e, nel merito, deve parzialmente accogliersi la domanda, escludendo dall'accertamento gli importi che non riguardano i dipendenti e e di conseguenza pronunciarsi Persona_6 CP_4 Persona_7 Testimone_1
come da dispositivo, considerando che per il dipendente vengono accertati gli importi di 1500,00 Per_6 euro per due stagioni, quindi euro 3.000,00; per il dipendente l'importo di euro 4.200,00; Per_7 per la dipendente l'importo di euro 400,00 e per la dipendente De ON l'importo di euro Tes_1
600,00; per un totale imponibile di euro 8.200,00 su cui calcolare contribuzione e sanzioni.
Il Collegio, vista la reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo laddove il nominativo deve Persona_7
leggersi . Persona_7
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 128/2024, accerta il diritto di alla CP_1
pagina 8 di 9 contribuzione limitatamente all'imponibile di euro 8.200,00 relativo ai dipendenti Persona_6
e Testimone_1 CP_4 Persona_7
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
ND ST NN PI
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