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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1780/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GERVASI FRANCESCO
Appellante nei confronti di:
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, contumace
Appellata
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. MESSINA IGNAZIO
Interveniente
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nei precedenti atti e verbali di causa che, in questa sede, devono intendersi espressamente richiamate e trascritte, chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di legge, chiede infine la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”; interveniente: “insiste su quanto formulato nei propri scritti difensivi che qui devono intendersi ripetuti e trascritti, ed inoltre, chiede di ritenere la causa matura per la decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 929/2019 del 3/7/2019, il Tribunale di Agrigento ha disatteso le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari, avanzate dalla società nei confronti di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Le predette domande traevano origine dall'esposizione debitoria derivante dai seguenti rapporti: apertura di credito regolata in conto corrente ordinario n°
01637.10087009; conto anticipi n° 10360783; conto anticipi n° 10360789; mutuo chirografario n° 6721237; mutuo ipotecario n° 1336148.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 23/9/2019,
affidato a diversi motivi, tutti relativi alle Parte_1
statuizioni riguardanti il conto corrente e i relativi conti accessori.
L'appellata è rimasta contumace. Costituendosi, Controparte_1 [...]
e per essa quale mandataria ha preliminarmente Controparte_2 CP_3
evidenziato la propria qualità di cessionaria del credito oggetto di causa e ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'appellante ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, giusta ordinanza del 14/2/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 ***
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Precisato, ancora, che le questioni qui prospettate non involgono più i due contratti di mutuo evocati in prime cure, in ragione dell'ordine logico da imprimere alla trattazione, il primo e il quinto motivo di appello devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, censurando l'appellante la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le istanze istruttorie avanzate.
Segnatamente, con il primo motivo, lamenta il rigetto della richiesta ex art. 210
c.p.c. per l'acquisizione dei contratti e degli estratti conto integrali relativi ai rapporti oggetto del giudizio, affermando che il giudice di prime cure si è solo limitato a definirla “generica”. In dettaglio, adduce l'erroneità della statuizione laddove il
Tribunale non ha considerato, per l'accoglimento dell'istanza di esibizione, la
“richiesta di copia della documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, inviata dalla società attrice alla tramite raccomandata del 20-12-2013 e reiterata il 7- CP_1
04-2015, presupposto indefettibile dell'ordine di esibizione” (cfr. pag. 27, atto di appello).
Con il quinto, la società contesta il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, sull'assunto che “la completezza della documentazione contrattuale e contabile (estratti conto e contratti) allegata al fascicolo telematico e cartaceo, la specificità delle contestazioni sollevate in citazione e contestualizzate nella CTP” avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure “a nominare un CTU per rideterminare il saldo legittimo dei rapporti bancari controversi” (cfr. ancora atto di appello, pag. 31).
Ebbene, le doglianze meritano accoglimento. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato - con principi implicitamente evocati con l'ordinanza istruttoria - che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo
210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/21; n. 23861/22). Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative (…), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2/5/2024
n. 11739).
Ancora il Supremo Collegio, con la sentenza n. 5091 del 15/3/2016, ha chiarito che
“quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio
2007, n. 15219, m. 598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, «quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615)”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Pertanto, il giudice può ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio “quando la prova dei movimenti del conto, di cui il correntista è onerato, non sia completa (cfr. Cass.
n. 31187 del 2018). Ciò vale quando la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale non sia contestata” (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 21/12/2020
n. 29190).
Nel caso di specie, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante in primo grado non risultano generiche: l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata avanzata dalla società dopo la richiesta dei documenti alla banca ex art. 119 TUB, che recava precisa indicazione di quanto volevasi acquisire;
e la richiesta di consulenza contabile non risulta esplorativa, stante la documentazione prodotta e la necessità di disamina tecnica della stessa.
Segnatamente, dalla lettera del 20/12/2013, inviata dalla società alla Banca, risulta
“oggetto: richiesta copia documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119/4 D.lgs.
385/93” e “ quale legale rappresentante p.t. della ditta ED Parte_1
di IO EA & C. snc e titolare del c/c ordinario n° 10087009, del c/c anticipi n°
10360783 e del c/c finanziamento n° 10360789 con Voi intrattenuti, invita e diffida il
V/s Istituto a voler inviare con massima sollecitudine copia dei sotto elencati documenti:
1. copia contratto originario di apertura di c/c di corrispondenza 2. copia contratto originario d'apertura di credito 3. copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta 4. copia di eventuali contratti e convenzioni successive alle originarie regolarmente sottoscritte dall'amministratore 5. estratti conto completi di scalare” (cfr. corrispondenza allegata all'atto di appello).
Quanto alla richiesta di consulenza contabile, dalla sentenza impugnata emerge che
“parte attrice si è limitata a produrre, oltre alla richiesta di copia dei documenti (…) del 20.12.2013, inviata alla banca convenuta a mezzo raccomandata e reiterata in data 7.4.2015, una perizia di parte relativa all'esame delle illegittimità contrattuali risultanti dai contratti bancari indicati, contenente, tra gli allegati, copia dei
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 contratti di concessione fido del c/c di corrispondenza n. 10087009; di concessione del fido del conto anticipi n. 10360783; del contratto di mutuo ipotecario e relativo piano di ammortamento, tutti debitamente firmati dal legale rappresentante di nonché, infine, delle tabelle tecniche Parte_1
relative ai predetti conti nonché al conto anticipi n. 10360789” (cfr. pag. 3, sentenza di primo grado): ne deriva che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi esplorativa, ma basata sulla documentazione prodotta.
E proprio alla luce delle considerazioni sin qui esposte, tanto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. quanto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sono state accolte nel presente giudizio.
Tornando alla disamina dei motivi di appello, con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono pure essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto assolto il proprio onere probatorio.
In particolare, col secondo motivo, eccepisce la produzione degli estratti conto “in formato cartaceo contestualmente alla iscrizione della causa a ruolo” ed afferma che
“successivamente, in corso di causa, con deposito telematico del 16-10-2015, parte attrice ha prodotto gli estratti conto mancanti, che la banca ha consegnato, volutamente, successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 cpc”.
Col terzo, evidenzia che “nessun rilievo è comunque attribuibile alla tardività del deposito telematico di una parte degli estratti conto, avvenuto in data 16-10-2015, perché la controparte non ha sollevato eccezioni in merito né ha chiesto che detti documenti venissero espunti dal fascicolo telematico o non utilizzati ai fini della decisione”.
Col quarto, infine, aggiunge che la società ha prodotto, oltre agli estratti conto integrali, i contratti relativi ai rapporti oggetto di causa e una relazione di consulenza tecnica contabile “in cui sono indicate le singole poste illegittimamente addebitate” e che il giudice di prime cure “avrebbe dovuto integrare le deduzioni difensive
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 contenute nell'atto di citazione con le allegazioni difensive di natura tecnico contabile contenute nella CTP, allegazioni precise e puntuali” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 28-30).
Anche questi aspetti meritano condivisione: devesi ricordare che il correntista che agisce con azione di ripetizione di indebito, “tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 24948/2017).
Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto. Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla CP_4
come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico,
l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che
“d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
Pertanto, con l'ordinanza che ha disposto CTU per la ricostruzione della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra la società appellante e la banca per il rapporto di conto corrente n. 10087009, dal primo estratto conto disponibile al 31.3.2010, è stato previsto che il consulente utilizzasse “'saldi di raccordo' in caso di periodi del tutto mancanti tra quelli in esame”.
Quanto alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 10087009, dall'elaborato peritale emerge che: “Non essendoci pattuizione scritta dall'apertura del conto corrente (primo movimento del 31.07.2003) fino al 29.03.2010 il ricalcolo, per questo periodo, andrà effettuato applicando i tassi legali tempo per tempo così come previsto dall'art. 1284 cc”; “Dall'analisi documentale si evidenzia che nei fascicoli in atti non è presente il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa ed il primo documento con pattuizioni scritte, seppur parziali, è il contratto di apertura di credito del 29.03.2010”; “Gli estratti conto versati agli atti di causa sono piuttosto completi presentando sia le singole movimentazioni, che gli scalari che il calcolo delle competenze ad eccezione dei seguenti trimestri: - IV Trimestre 2003 manca l'estratto conto;
- III e IV Trimestre 2010 manca lo scalare e il conteggio competenze;
- III Trimestre 2012 manca lo scalare. Si è provveduto ad effettuare il movimento di raccordo tra il III e il V trimestre 2003 mentre per gli altri trimestri essendo presenti tutte le operazioni si è provveduto a ricalcolare le competenze”; “in atti è presente esclusivamente una lettera contratto di apertura di credito datata
29.03.2010 per l'utilizzo massimo di € 100.000,00 valido fino a revoca. Dall'analisi del suddetto contratto si evincono esclusivamente le seguenti pattuizioni: - Tasso di interesse, entro l'utilizzo, nominale annuo del 11,60%; - Tasso di interesse, sugli utilizzi oltre il fido, nominale annuo del 12,10%; con capitalizzazione trimestrale.
L'art. 9 delle condizioni, pag.2 del contratto, prevede la facoltà della banca di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni previa comunicazione al cliente
(…). Nessun'altra pattuizione come, ad esempio, Cms e/o oneri e spese risulta,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 quindi, regolata. Il primo estratto conto in atti è datato 30.09.2003 con primo movimento al 30.07.2003. Il saldo finale all'ultimo estratto conto in data 19.09.2012 era pari a € 109.811,54 a debito per il correntista con giroconto a sofferenza. In virtù di ciò si è provveduto a ricalcolare il saldo di conto: - partendo dal saldo esposto nel primo estratto conto in atti pari a € 0,00; - eliminando tutte le competenze, spese e commissioni non pattuite per tutto il periodo di analisi;
- applicando la capitalizzazione semplice fino al 31.03.2010; - applicando la capitalizzazione trimestrale dal 01.04.2010 fino all'ultimo movimento del
19.09.2012; ed applicando: - Interessi al saggio legale tempo per tempo dal
30.07.2003 al 31.03.2010; - Interessi contrattuali, con applicazione dello Jus
Variandi, dal 01.04.2010 alla fine del rapporto” (cfr. pagg.
3-6 della relazione
CTU). Queste conclusioni, siccome basate sulle previsioni negoziali documentate, non possono che confermarsi, non offrendo l'appellata indicazioni tali da poterle superare, come peraltro evidenziato dal CTU in sede di risposta alle osservazioni.
Il consulente tecnico d'ufficio conclude quindi che il saldo del conto corrente n.
10087009, alla data del 19.9.2012, è “pari a € 63.061,85 a debito del correntista. La differenza a favore del correntista è pari a € 46.749,69 come differenza tra l'importo passato a sofferenza di € 109.811,54 e il saldo ricalcolato di € 63.061,85” (cfr. ancora CTU, pagg. 6-9): in questi termini andava e va quindi accolta la pretesa.
Di conseguenza, in accoglimento del gravame, deve rideterminarsi il saldo del conto corrente n. 10087009 al 19.9.2012 in € 63.061,85 a debito del correntista, onerandosi la banca delle appostazioni correttive.
Stante la fondatezza dell'appello, anche il sesto (ed ultimo) motivo merita accoglimento: in particolare, la società contesta la condanna alle spese di lite, affermando che “ha errato il Tribunale nel condannare parte attrice al pagamento delle spese legali perché il rigetto delle domande avanzate da è Parte_1
fondato su presupposti di fatto erronei ovvero la mancanza di estratti conto e la genericità delle contestazioni” (cfr. pag. 31, atto di appello).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Sul punto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità,
è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n.
6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez.
VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Ora, nella fattispecie in esame, la banca, all'esito del giudizio, è risultata comunque soccombente, anche se per alcune soltanto delle ragioni prospettate e per importo inferiore: le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno pertanto poste a suo carico, e per essa a carico della mandataria, liquidandole tenendo conto del valore di tale soccombenza (pari a € 46.749,69 come differenza tra l'importo passato a sofferenza di € 109.811,54 e il saldo ricalcolato di
€ 63.061,85).
Pertanto, parte appellata andava e va condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di e Parte_1
dette spese vengono liquidate nell'intero in complessivi € 4.300,00 (d.m. 55/2014 tabelle vigenti), per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico dell'appellata, e vengono liquidate, in € 7.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.); le spese per la consulenza tecnica d'ufficio devono infine essere definitivamente poste a carico della banca, soccombente.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione del 23/9/2019 avverso la sentenza n. 929/2019 resa dal
Tribunale di Agrigento il 3/7/2019, e in riforma di detta sentenza: ridetermina, alla data del 19/9/2012, il saldo del conto corrente n. 10087009 in - €
63.061,85, onerandosi la banca delle appostazioni correttive;
condanna e per essa quale mandataria e Controparte_2 CP_3
in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1
primo grado del giudizio, liquidate in € 4.300,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Condanna e per essa quale mandataria e Controparte_2 CP_3
in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 7.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.), pone definitivamente a carico di Controparte_2
e per essa quale mandataria e in solido le spese
[...] CP_3 Controparte_1
di consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1780/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GERVASI FRANCESCO
Appellante nei confronti di:
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, contumace
Appellata
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. MESSINA IGNAZIO
Interveniente
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nei precedenti atti e verbali di causa che, in questa sede, devono intendersi espressamente richiamate e trascritte, chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di legge, chiede infine la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”; interveniente: “insiste su quanto formulato nei propri scritti difensivi che qui devono intendersi ripetuti e trascritti, ed inoltre, chiede di ritenere la causa matura per la decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 929/2019 del 3/7/2019, il Tribunale di Agrigento ha disatteso le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari, avanzate dalla società nei confronti di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Le predette domande traevano origine dall'esposizione debitoria derivante dai seguenti rapporti: apertura di credito regolata in conto corrente ordinario n°
01637.10087009; conto anticipi n° 10360783; conto anticipi n° 10360789; mutuo chirografario n° 6721237; mutuo ipotecario n° 1336148.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 23/9/2019,
affidato a diversi motivi, tutti relativi alle Parte_1
statuizioni riguardanti il conto corrente e i relativi conti accessori.
L'appellata è rimasta contumace. Costituendosi, Controparte_1 [...]
e per essa quale mandataria ha preliminarmente Controparte_2 CP_3
evidenziato la propria qualità di cessionaria del credito oggetto di causa e ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'appellante ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, giusta ordinanza del 14/2/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 ***
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Precisato, ancora, che le questioni qui prospettate non involgono più i due contratti di mutuo evocati in prime cure, in ragione dell'ordine logico da imprimere alla trattazione, il primo e il quinto motivo di appello devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, censurando l'appellante la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le istanze istruttorie avanzate.
Segnatamente, con il primo motivo, lamenta il rigetto della richiesta ex art. 210
c.p.c. per l'acquisizione dei contratti e degli estratti conto integrali relativi ai rapporti oggetto del giudizio, affermando che il giudice di prime cure si è solo limitato a definirla “generica”. In dettaglio, adduce l'erroneità della statuizione laddove il
Tribunale non ha considerato, per l'accoglimento dell'istanza di esibizione, la
“richiesta di copia della documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, inviata dalla società attrice alla tramite raccomandata del 20-12-2013 e reiterata il 7- CP_1
04-2015, presupposto indefettibile dell'ordine di esibizione” (cfr. pag. 27, atto di appello).
Con il quinto, la società contesta il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, sull'assunto che “la completezza della documentazione contrattuale e contabile (estratti conto e contratti) allegata al fascicolo telematico e cartaceo, la specificità delle contestazioni sollevate in citazione e contestualizzate nella CTP” avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure “a nominare un CTU per rideterminare il saldo legittimo dei rapporti bancari controversi” (cfr. ancora atto di appello, pag. 31).
Ebbene, le doglianze meritano accoglimento. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato - con principi implicitamente evocati con l'ordinanza istruttoria - che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo
210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/21; n. 23861/22). Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative (…), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2/5/2024
n. 11739).
Ancora il Supremo Collegio, con la sentenza n. 5091 del 15/3/2016, ha chiarito che
“quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio
2007, n. 15219, m. 598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, «quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615)”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Pertanto, il giudice può ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio “quando la prova dei movimenti del conto, di cui il correntista è onerato, non sia completa (cfr. Cass.
n. 31187 del 2018). Ciò vale quando la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale non sia contestata” (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 21/12/2020
n. 29190).
Nel caso di specie, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante in primo grado non risultano generiche: l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata avanzata dalla società dopo la richiesta dei documenti alla banca ex art. 119 TUB, che recava precisa indicazione di quanto volevasi acquisire;
e la richiesta di consulenza contabile non risulta esplorativa, stante la documentazione prodotta e la necessità di disamina tecnica della stessa.
Segnatamente, dalla lettera del 20/12/2013, inviata dalla società alla Banca, risulta
“oggetto: richiesta copia documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119/4 D.lgs.
385/93” e “ quale legale rappresentante p.t. della ditta ED Parte_1
di IO EA & C. snc e titolare del c/c ordinario n° 10087009, del c/c anticipi n°
10360783 e del c/c finanziamento n° 10360789 con Voi intrattenuti, invita e diffida il
V/s Istituto a voler inviare con massima sollecitudine copia dei sotto elencati documenti:
1. copia contratto originario di apertura di c/c di corrispondenza 2. copia contratto originario d'apertura di credito 3. copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta 4. copia di eventuali contratti e convenzioni successive alle originarie regolarmente sottoscritte dall'amministratore 5. estratti conto completi di scalare” (cfr. corrispondenza allegata all'atto di appello).
Quanto alla richiesta di consulenza contabile, dalla sentenza impugnata emerge che
“parte attrice si è limitata a produrre, oltre alla richiesta di copia dei documenti (…) del 20.12.2013, inviata alla banca convenuta a mezzo raccomandata e reiterata in data 7.4.2015, una perizia di parte relativa all'esame delle illegittimità contrattuali risultanti dai contratti bancari indicati, contenente, tra gli allegati, copia dei
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 contratti di concessione fido del c/c di corrispondenza n. 10087009; di concessione del fido del conto anticipi n. 10360783; del contratto di mutuo ipotecario e relativo piano di ammortamento, tutti debitamente firmati dal legale rappresentante di nonché, infine, delle tabelle tecniche Parte_1
relative ai predetti conti nonché al conto anticipi n. 10360789” (cfr. pag. 3, sentenza di primo grado): ne deriva che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi esplorativa, ma basata sulla documentazione prodotta.
E proprio alla luce delle considerazioni sin qui esposte, tanto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. quanto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sono state accolte nel presente giudizio.
Tornando alla disamina dei motivi di appello, con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono pure essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto assolto il proprio onere probatorio.
In particolare, col secondo motivo, eccepisce la produzione degli estratti conto “in formato cartaceo contestualmente alla iscrizione della causa a ruolo” ed afferma che
“successivamente, in corso di causa, con deposito telematico del 16-10-2015, parte attrice ha prodotto gli estratti conto mancanti, che la banca ha consegnato, volutamente, successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 cpc”.
Col terzo, evidenzia che “nessun rilievo è comunque attribuibile alla tardività del deposito telematico di una parte degli estratti conto, avvenuto in data 16-10-2015, perché la controparte non ha sollevato eccezioni in merito né ha chiesto che detti documenti venissero espunti dal fascicolo telematico o non utilizzati ai fini della decisione”.
Col quarto, infine, aggiunge che la società ha prodotto, oltre agli estratti conto integrali, i contratti relativi ai rapporti oggetto di causa e una relazione di consulenza tecnica contabile “in cui sono indicate le singole poste illegittimamente addebitate” e che il giudice di prime cure “avrebbe dovuto integrare le deduzioni difensive
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 contenute nell'atto di citazione con le allegazioni difensive di natura tecnico contabile contenute nella CTP, allegazioni precise e puntuali” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 28-30).
Anche questi aspetti meritano condivisione: devesi ricordare che il correntista che agisce con azione di ripetizione di indebito, “tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 24948/2017).
Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto. Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla CP_4
come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico,
l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che
“d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
Pertanto, con l'ordinanza che ha disposto CTU per la ricostruzione della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra la società appellante e la banca per il rapporto di conto corrente n. 10087009, dal primo estratto conto disponibile al 31.3.2010, è stato previsto che il consulente utilizzasse “'saldi di raccordo' in caso di periodi del tutto mancanti tra quelli in esame”.
Quanto alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 10087009, dall'elaborato peritale emerge che: “Non essendoci pattuizione scritta dall'apertura del conto corrente (primo movimento del 31.07.2003) fino al 29.03.2010 il ricalcolo, per questo periodo, andrà effettuato applicando i tassi legali tempo per tempo così come previsto dall'art. 1284 cc”; “Dall'analisi documentale si evidenzia che nei fascicoli in atti non è presente il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa ed il primo documento con pattuizioni scritte, seppur parziali, è il contratto di apertura di credito del 29.03.2010”; “Gli estratti conto versati agli atti di causa sono piuttosto completi presentando sia le singole movimentazioni, che gli scalari che il calcolo delle competenze ad eccezione dei seguenti trimestri: - IV Trimestre 2003 manca l'estratto conto;
- III e IV Trimestre 2010 manca lo scalare e il conteggio competenze;
- III Trimestre 2012 manca lo scalare. Si è provveduto ad effettuare il movimento di raccordo tra il III e il V trimestre 2003 mentre per gli altri trimestri essendo presenti tutte le operazioni si è provveduto a ricalcolare le competenze”; “in atti è presente esclusivamente una lettera contratto di apertura di credito datata
29.03.2010 per l'utilizzo massimo di € 100.000,00 valido fino a revoca. Dall'analisi del suddetto contratto si evincono esclusivamente le seguenti pattuizioni: - Tasso di interesse, entro l'utilizzo, nominale annuo del 11,60%; - Tasso di interesse, sugli utilizzi oltre il fido, nominale annuo del 12,10%; con capitalizzazione trimestrale.
L'art. 9 delle condizioni, pag.2 del contratto, prevede la facoltà della banca di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni previa comunicazione al cliente
(…). Nessun'altra pattuizione come, ad esempio, Cms e/o oneri e spese risulta,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 quindi, regolata. Il primo estratto conto in atti è datato 30.09.2003 con primo movimento al 30.07.2003. Il saldo finale all'ultimo estratto conto in data 19.09.2012 era pari a € 109.811,54 a debito per il correntista con giroconto a sofferenza. In virtù di ciò si è provveduto a ricalcolare il saldo di conto: - partendo dal saldo esposto nel primo estratto conto in atti pari a € 0,00; - eliminando tutte le competenze, spese e commissioni non pattuite per tutto il periodo di analisi;
- applicando la capitalizzazione semplice fino al 31.03.2010; - applicando la capitalizzazione trimestrale dal 01.04.2010 fino all'ultimo movimento del
19.09.2012; ed applicando: - Interessi al saggio legale tempo per tempo dal
30.07.2003 al 31.03.2010; - Interessi contrattuali, con applicazione dello Jus
Variandi, dal 01.04.2010 alla fine del rapporto” (cfr. pagg.
3-6 della relazione
CTU). Queste conclusioni, siccome basate sulle previsioni negoziali documentate, non possono che confermarsi, non offrendo l'appellata indicazioni tali da poterle superare, come peraltro evidenziato dal CTU in sede di risposta alle osservazioni.
Il consulente tecnico d'ufficio conclude quindi che il saldo del conto corrente n.
10087009, alla data del 19.9.2012, è “pari a € 63.061,85 a debito del correntista. La differenza a favore del correntista è pari a € 46.749,69 come differenza tra l'importo passato a sofferenza di € 109.811,54 e il saldo ricalcolato di € 63.061,85” (cfr. ancora CTU, pagg. 6-9): in questi termini andava e va quindi accolta la pretesa.
Di conseguenza, in accoglimento del gravame, deve rideterminarsi il saldo del conto corrente n. 10087009 al 19.9.2012 in € 63.061,85 a debito del correntista, onerandosi la banca delle appostazioni correttive.
Stante la fondatezza dell'appello, anche il sesto (ed ultimo) motivo merita accoglimento: in particolare, la società contesta la condanna alle spese di lite, affermando che “ha errato il Tribunale nel condannare parte attrice al pagamento delle spese legali perché il rigetto delle domande avanzate da è Parte_1
fondato su presupposti di fatto erronei ovvero la mancanza di estratti conto e la genericità delle contestazioni” (cfr. pag. 31, atto di appello).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Sul punto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità,
è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n.
6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez.
VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Ora, nella fattispecie in esame, la banca, all'esito del giudizio, è risultata comunque soccombente, anche se per alcune soltanto delle ragioni prospettate e per importo inferiore: le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno pertanto poste a suo carico, e per essa a carico della mandataria, liquidandole tenendo conto del valore di tale soccombenza (pari a € 46.749,69 come differenza tra l'importo passato a sofferenza di € 109.811,54 e il saldo ricalcolato di
€ 63.061,85).
Pertanto, parte appellata andava e va condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di e Parte_1
dette spese vengono liquidate nell'intero in complessivi € 4.300,00 (d.m. 55/2014 tabelle vigenti), per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico dell'appellata, e vengono liquidate, in € 7.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.); le spese per la consulenza tecnica d'ufficio devono infine essere definitivamente poste a carico della banca, soccombente.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione del 23/9/2019 avverso la sentenza n. 929/2019 resa dal
Tribunale di Agrigento il 3/7/2019, e in riforma di detta sentenza: ridetermina, alla data del 19/9/2012, il saldo del conto corrente n. 10087009 in - €
63.061,85, onerandosi la banca delle appostazioni correttive;
condanna e per essa quale mandataria e Controparte_2 CP_3
in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1
primo grado del giudizio, liquidate in € 4.300,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Condanna e per essa quale mandataria e Controparte_2 CP_3
in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 7.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.), pone definitivamente a carico di Controparte_2
e per essa quale mandataria e in solido le spese
[...] CP_3 Controparte_1
di consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11