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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 702 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 28.06.1968, rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Campana
e
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Grappa (VI) il 11.07.1966, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Mocellin
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e depositano le seguenti note riportando di seguito le
CONDIZIONI DEFINITIVE
1) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELA FIGLIA
La figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne, ma Per_1
non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre, e la madre corrisponderà al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1
concorso per il mantenimento della figlia, la somma di € 150,00 (Euro
centocinquanta/00), somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT,
avendo pattuito, altresì, i ricorrenti che il padre percepisca interamente l'assegno unico e universale (e ogni altra forma di sussidio per la gestione e l'educazione della figlia): a tal fine la sig.ra presterà ogni Controparte_1
necessaria dichiarazione ed eseguirà ogni richiesto adempimento.
Le spese straordinarie, così come individuate del protocollo del Tribunale di
Vicenza del 26 ottobre 2017, che i coniugi dichiarano di conoscere ed
2 accettare, verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno da genitori.
2) CASA CONIUGALE
L'abitazione coniugale di Via Gaidon in Bassano del Grappa (VI) rimane nella disponibilità del sig. alla quale viene con tutti gli arredi e che Parte_1
vi abiterà con la figlia . Per_1
3) AUTONOMIA REDDITUALE DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere,
rimanendo da definire solamente la comproprietà dell'appartamento sito in
Tezze sul Brenta (VI), cointestato ai due coniugi e attualmente in locazione. I
ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Marostica (VI) in data 10/05/1997.
3 La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
142/2024 pubblicata in data 24.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 142/2024 del
24.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
4 all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da in Marostica (VI) il 10.05.1997 alle condizioni Pt_1 Controparte_1
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
5 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marostica (VI) al n. 9, parte
II, serie A, anno 1997;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 702 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 28.06.1968, rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Campana
e
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Grappa (VI) il 11.07.1966, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Mocellin
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e depositano le seguenti note riportando di seguito le
CONDIZIONI DEFINITIVE
1) CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELA FIGLIA
La figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne, ma Per_1
non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre, e la madre corrisponderà al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1
concorso per il mantenimento della figlia, la somma di € 150,00 (Euro
centocinquanta/00), somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT,
avendo pattuito, altresì, i ricorrenti che il padre percepisca interamente l'assegno unico e universale (e ogni altra forma di sussidio per la gestione e l'educazione della figlia): a tal fine la sig.ra presterà ogni Controparte_1
necessaria dichiarazione ed eseguirà ogni richiesto adempimento.
Le spese straordinarie, così come individuate del protocollo del Tribunale di
Vicenza del 26 ottobre 2017, che i coniugi dichiarano di conoscere ed
2 accettare, verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno da genitori.
2) CASA CONIUGALE
L'abitazione coniugale di Via Gaidon in Bassano del Grappa (VI) rimane nella disponibilità del sig. alla quale viene con tutti gli arredi e che Parte_1
vi abiterà con la figlia . Per_1
3) AUTONOMIA REDDITUALE DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere,
rimanendo da definire solamente la comproprietà dell'appartamento sito in
Tezze sul Brenta (VI), cointestato ai due coniugi e attualmente in locazione. I
ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Marostica (VI) in data 10/05/1997.
3 La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
142/2024 pubblicata in data 24.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 142/2024 del
24.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
4 all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da in Marostica (VI) il 10.05.1997 alle condizioni Pt_1 Controparte_1
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
5 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marostica (VI) al n. 9, parte
II, serie A, anno 1997;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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