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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2353 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Via Tuscolana Parte_1
n. 739, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Orsi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
SA BE n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis del cod. proc. civ. ha richiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'erogazione della prestazione di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 (pensione di inabilità) o in subordine il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 13 legge n. 118/71 (assegno mensile di assistenza), nonché l'esenzione (parziale) dal pagamento della spesa sanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge n. 407/1990 e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 o in subordine il riconoscimento delle condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, legge n.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 31.8.2022.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il ctu nominato ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari utili per l'ottenimento della condizione di disabilità lieve di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, mentre ha escluso la sussistenza degli ulteriori requisiti medici.
1 Con l'instaurazione del giudizio di opposizione, mediante deposito del ricorso in data 9.4.2025, la ha contestato le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, Pt_1 sostenendo che il ctu avrebbe sottostimato la valutazione del quadro patologico, come emergente dalla documentazione in atti. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 9.4.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 13.3.2025.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta la sottovalutazione del quadro clinico da parte del Ctu, richiamandosi a tutti i documenti già depositati nella prima fase e sostenendo che dagli stessi emergerebbe la sussistenza dei requisiti sanitari qualora gli stessi fossero stati correttamente valutati dal Ctu. Il che – però – senza aver svolto alcuna argomentazione di valore scientifico ma mere considerazioni atecniche da parte del difensore. Peraltro, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu e omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
2 Ebbene, deve rilevarsi, tra l'altro, che la difesa non ha sollevato contestazioni per il tramite del Per_ proprio consulente Dott. che nonostante abbia preso parte alle indagini peritali, non ha formulato osservazioni critiche avverso la bozza peritale.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. (dott.ssa ), nell'elaborato peritale Persona_2 in atti, tratte dall'esame della documentazione prodotta e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha accertato che la è affetta da Pt_1 un complesso di infermità che non è in grado di integrare i requisiti medici in discussione.
Quanto alle singole patologie da cui è affetta la ricorrente, il Ctu ha spiegato quanto segue: “ •
La sindrome depressiva si è manifestata nel gennaio del 2012 allorquando la pz accedeva in sede di
PS per “intossicazione acuta da alcool”: i sanitari diagnosticavano una “depressione reattiva”; nell'aprile dello stesso anno si rendeva necessario intervento del 118 per “ingestione incongrua di
BDZ”. Nel giugno e nel luglio del 2016 alla pz veniva prescritta terapia farmacologica a base di
IB 50 mg e Zoloft 50 mg;
e nel novembre 2019 le era prescritta terapia farmacologica a base di EN 20 mg e AK 300 mg (continuativa per 12 mesi). Da allora non risultano ulteriori prescrizioni e/o visite psichiatriche. In sede di accertamento peritale è stata evidenziata una depressione del tono dell'umore per la quale la pz ha riferito di assumere Entatc e EX gtt la sera
e di aver sospeso il IB un paio di mesi fa su indicazione di una psichiatra. La situazione afferente al versante psichico è valutabile con una percentuale del 25% (codice DM 05/02/1992:
2205). • L'ipertensione arteriosa in terapia con AM risulta certificata in data 20/12/2022 (vedi visita cardiologica con ECG eseguita presso l'Ospedale “Cristo Re” dalla Dott.ssa ) con il Per_3 codice di esenzione 0A31 (ipertensione arteriosa senza danno d'organo); non sono stati esibiti altri accertamenti specialistico-strumentali; in sede di visita peritale sono stati riscontrati valori della pressione arteriosa pari 155/90 mmHg. L'ipertensione arteriosa non è prevista nel D.M. 5/2/1992.
Si ritiene a questo proposito utile riportare per una valutazione mirata la classificazione della scuola di e quella di In detta tabella una forma di ipertensione lieve non complicata Tes_1 Persona_4
(quale quella in oggetto) è valutata nella misura del 10%.
• Il diabete mellito – riportato in diagnosi dai Sanitari della Commissione medica – risulta, CP_1 come riferito dalla pz., in trattamento con Metformina: nel merito non sono state esibite visite endocrinologiche e/o analisi di laboratorio che sarebbero state utili per una adeguata valutazione.
Tale situazione si valuta con una percentuale del 15%. • La diagnosi audiologica di “ipoacusia neurosensoriale destra media e medio grave sinistra” è stata formulata nell'ottobre 2022 con prescrizione di protesi acustiche: in sede di visita peritale –in assenza di protesi acustiche– la pz ha mostrato di udire con qualche difficoltà la voce di conversazione. Il calcolo della perdita uditiva
3 ottenuto dall'audiogramma in atti risulta pari ad una percentuale di invalidità del 9%. • La compromissione dell'apparato osteoarticolare risulta certificata in data 07/03/2023 dalla Dott.ssa
dell'ambulatorio di ortopedia Asl Roma 5: “…cervicobrachialgia bilaterale con Persona_5 ipoestesie/parestesie degli arti superiori e delle mani, in esiti di neurolisi del mediano al canale carpale bilateralmente (2019 e 2020), da ernia del disco C5-C6 con effetti compressivi sulla corda midollare e da e.d. di C4-C5; scoliosi evolutiva dell'adulto con fulcro in L2-L3 e discopatie e protrusioni discali L2-L3, L3- L4 ed L1-L2. Esiti di trauma distorsivo ginocchio dx (2017), con lesione completa del LCA ed LCP deteso, ed alterazioni di tipo meniscosico dei M.M. in tilt rotuleo esterno con condropatia femoro-rotulea. Clinicamente si rileva un quadro di limitazione funzionale del rachide ai gradi estremi con dolore evocato dalla mobilizzazione e dolore al bending laterale sn, in quadro di scoliosi dorso-lombare con gibbo costale dorsale sn. e Phalen positivi al canale CP_2 carpale sn. Ipotrofia eminenza tenar ed ipotenar con deficit della pinza I-II e I-V alla mano sn.
Lasegue arti superiori evoca dolore cervicale;
contrattura dolorosa dei trapezi e dei paravertebrali, con limitazione antalgica funzionale del rachide cervicale. Ginocchio dx: Rom ridotto e dolente ai gradi estremi, segno della raspa positivo;
dolore faccette rotulee e dolenzia emirima mediale;
test del cassetto anteriore +/-. Ginocchio sx sovrapponibile ma di minore gravità. Le suddette condizioni cliniche determinano un quadro di limitazione funzionale del rachide ed alterazione posturale con compromissione della statica e dinamica del rachide, ed una sofferenza radicolare degli arti superiori da imputarsi alla patologia discale cervicale…”. Tale situazione nel suo complesso può essere valutata con una percentuale del 25%.
In sintesi, valutate le singole infermità, applicato il calcolo riduzionistico e tenuto conto del fatto che le minorazioni inscritte tra lo 0 e il 10% non sono prese in considerazione -purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori- si giunge ad una invalidità complessiva non utile al riconoscimento dei benefici richiesti: la sig.ra è Parte_1 invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 52% e portatrice di handicap non in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda”.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
In ossequio alle risultanze dell'atp, deve essere riconosciuto che si trova con Parte_1 decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.8.2022 nella condizione di disabilità lieve ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992.
Il riconoscimento di uno solo dei requisiti medici richiesto determina la compensazione per intero delle spese di lite, comprese quelle di atp.
P.Q.M.
4 Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
– rigetta l'opposizione;
– dichiara che si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 104 del Parte_1
1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.8.2022;
– compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 16.12.2025
Il Giudice
SI Di IE
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