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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3365/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10320/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002166451108477373 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21105/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 5/05/2025 e depositato in data 3/06/2025, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 20250002166451108477373 del 14.02.2025, notificato il 7/03/2025 e relativo al presunto omesso/parziale pagamento della Tassa Automobilistica dell'anno
2016 per l'importo di euro 1.007,11 conseguente alle ingiunzioni di pagamento n.634334166587 del
11.05.2022 asseritamente notificata il 07.06.2022 (Tassa Automobilistica dell'anno 2016 per il veicolo targato Targa_1), n.634164305645 del 11.05.2022 asseritamente notificata 07.06.2022 (Tassa Automobilistica dell'anno 2016 per il veicolo targato Targa_2) e n.634119034634 del 03.06.2022 asseritamente notificata il 04.07.2022 (Tassa automobilistica dell'anno 2016 per il veicolo targato Targa_3), avverso la società Municipia Spa e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica delle ingiunzioni sottese e degli avvisi di accertamento prodromici e l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva né Municipia Spa e né la Regione Campania.
Venivano depositate in data 19/11/2025 memorie illustrative con le quali il resistente evidenziava la mancata costituzione nei termini degli Uffici nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2019 e le successive ingiunzioni di pagamento entro il 31/12/2022. Entrambi gli Uffici non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica da parte del ricorrente e non è stata così documentata la notifica degli atti prodromici all'atto impugnato con il presente ricorso. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna gli Uffici al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti in solido alle spese di lite quantificate in E 300,00, a cui aggiugere spese del 15% oneri accessori e rimborso CUT, da liquidare al procuratore antistatario
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10320/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002166451108477373 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21105/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 5/05/2025 e depositato in data 3/06/2025, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 20250002166451108477373 del 14.02.2025, notificato il 7/03/2025 e relativo al presunto omesso/parziale pagamento della Tassa Automobilistica dell'anno
2016 per l'importo di euro 1.007,11 conseguente alle ingiunzioni di pagamento n.634334166587 del
11.05.2022 asseritamente notificata il 07.06.2022 (Tassa Automobilistica dell'anno 2016 per il veicolo targato Targa_1), n.634164305645 del 11.05.2022 asseritamente notificata 07.06.2022 (Tassa Automobilistica dell'anno 2016 per il veicolo targato Targa_2) e n.634119034634 del 03.06.2022 asseritamente notificata il 04.07.2022 (Tassa automobilistica dell'anno 2016 per il veicolo targato Targa_3), avverso la società Municipia Spa e la Regione Campania, eccependo l'omessa notifica delle ingiunzioni sottese e degli avvisi di accertamento prodromici e l'intervenuta prescrizione triennale. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva né Municipia Spa e né la Regione Campania.
Venivano depositate in data 19/11/2025 memorie illustrative con le quali il resistente evidenziava la mancata costituzione nei termini degli Uffici nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art.5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede:
“L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento prodromico andava effettuato entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il
31/12/2019 e le successive ingiunzioni di pagamento entro il 31/12/2022. Entrambi gli Uffici non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica da parte del ricorrente e non è stata così documentata la notifica degli atti prodromici all'atto impugnato con il presente ricorso. Il credito, pertanto, si è prescritto.
Pertanto il Giudice monocratico, alla luce di tutto quanto motivato, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna gli Uffici al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti in solido alle spese di lite quantificate in E 300,00, a cui aggiugere spese del 15% oneri accessori e rimborso CUT, da liquidare al procuratore antistatario