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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20240/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1988, con il patrocinio dell'Avv. PROSPERI MANGILI LORENZO e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/08/1973
RESISTENTE-NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 Parte_1
premesso che in data 25.09.2019 aveva contratto matrimonio a Roma con CP_1
e che dalla predetta unione non erano nati figli, esponeva che con
[...]
sentenza n. 7154/23 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1 All'udienza del 24.02.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di istanze istruttorie.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20240/2024, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 25.09.2019 tra e ; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00093, parte 1, serie 15);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
26/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Cecilia PRATESI