Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12004
CASS
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 627 c.p.p. in punto di determinazione del profitto confiscabile

    Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con il principio di vincolatività del dictum contenuto nella sentenza rescindente. Il giudice del rinvio ha rispettato i principi dettati dalla pronuncia rescindente, quantificando il profitto confiscabile sulla base delle conclusioni del perito che ha tenuto conto degli accertamenti con adesione, delle somme versate e delle prescrizioni. La Corte ha ritenuto che i costi deducibili non fossero stati adeguatamente provati dalla difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12004
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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