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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'Avvocato Salvatore Silvestro, del Foro di SS in difesa di NI LL, il quale conclude insistendo nell'accoglimento integrale del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 08/07/2020, la Corte di appello di SS, in parziale riforma della sentenza emessa il 19/12/2018 dal GUP presso il Tribunale di SS (appellata da NI LL e dal Procuratore generale), ha confermato la condanna alla pena di anni due e sei mesi di reclusione, nei confronti del predetto imputato, per i reati previsti dagli artt.2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; ordinando, altresì e ai sensi dell’art.12-bis del d.lgs. citato (in riforma della sentenza di primo grado, che aveva disposto la revoca del sequestro), la confisca dei beni nella disponibilità del LL fino alla concorrenza di € 1.153.010,00. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.30679 del 24/06/2021, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, tanto in riferimento al trattamento sanzionatorio quanto in ordine al profilo attenente alla confisca. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12004 Anno 2026 Presidente: VE VA Relatore: MA AT Data Udienza: 05/02/2026 2 In relazione al primo aspetto, la Corte ha rilevato l’assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e ha peraltro preso atto dell’estinzione per prescrizione del reato contestato ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n.74/2000 al capo F), nonché ai capi G) e H), limitatamente alle fatture emesse sino al 2010, rimettendo alla Corte di appello la rideterminazione della pena. In ordine alla confisca, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva disposto quella per equivalente senza valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca diretta sui beni della persona giuridica per conto della quale erano stati commessi gli illeciti, ovvero su quelli del suo legale rappresentante;
rilevando, altresì, che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della sussistenza di una procedura di accertamento per adesione, idonea a riverberarsi sulla determinazione dell’entità del profitto;
d’altra parte, ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era carente anche in ordine ai criteri seguiti per la determinazione del profitto medesimo, avendo fatto mero riferimento al contenuto di una perizia, senza che fossero comprensibili i criteri adottati per la relativa quantificazione. Rilevando, altresì, l’erroneità del richiamo – operato dalla Corte territoriale – alla confisca per sproporzione prevista dall’art.12-ter del d.lgs. n.74/2000, in quanto applicabile alle sole condotte poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore (25/12/2019), attesa la sua natura di misura di sicurezza di natura speciale rispetto a quelle aventi natura patrimoniale. 2. La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio e previa rinnovazione degli atti consistita nella nomina e nell’escussione di un perito e del consulente tecnico della difesa, ha ritenuto che il profitto del reato, al netto delle sanzioni e delle somme versate in adempimento dell’accertamento con adesione, fosse da determinare in € 966.030,15; quanto ai beni da sottoporre a confisca diretta, ha individuato: l’intero attivo acquisito nel fallimento della Gruppo LL s.r.l., le quote di proprietà del LL nel gruppo G.F.G. s.r.l. e nella LL World s.r.l., nonché le quote di proprietà dell’imputato nelle dodici unità immobiliari di proprietà dello stesso, sino alla concorrenza della predetta somma complessiva;
ha, altresì, rideterminato la pena detentiva in anni uno e mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI LL, tramite i propri difensori, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 125, 533 e 627 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 2, 8 e 12-bis del d.lgs. n.74/2000. 3 Ha dedotto che il giudice del rinvio avrebbe eluso i criteri dettati dalla sentenza rescindente per la determinazione della somma sottoponibile alla confisca, attribuendo una assoluta valenza dimostrativa, sulla scia delle conclusioni rassegnate dal perito, all’accertamento con adesione concluso dalla Gruppo LL s.r.l. per ciascuna annualità di imposta a partire del 2011; argomentando come il giudice penale ben possa discostarsi, sulla base di elementi di fatto, dalla determinazione del profitto risultante da accordi conciliativi conclusi con l’amministrazione finanziaria, a maggior ragione in un caso – come quello di specie – in cui l’adesione era stata conclusa con il nuovo amministratore della società; esponendo, in diretta conseguenza di tale considerazione, come l’accordo concluso dal nuovo amministratore non potesse in alcun modo essere assimilato a una confessione stragiudiziale;
ha quindi dedotto che la Corte, di fatto, non si era confrontata con il profilo attinente ai costi deducibili e all’effettiva presenza di un profitto, la cui sussistenza era stata esclusa nella perizia disposta in sede di udienza preliminare. Per l’effetto, ha argomentato come la Corte avesse eluso l’applicazione dei principi dettati in sede di legittimità e in base ai quali il profitto del reato tributario non può non identificarsi con il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito; esponendo che doveva invece intendersi dimostrato che la Gruppo LL s.r.l. non aveva conseguito alcun effettivo vantaggio fiscale dal complesso delle operazioni contestate. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unitario motivo di ricorso è complessivamente inammissibile, in quanto non si confronta con il principio di vincolatività del dictum contenuto nella sentenza rescindente, in relazione al disposto dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen.. 2. Parte ricorrente, nell’unitario motivo di impugnazione, ha complessivamente dedotto una violazione, da parte della Corte territoriale, del disposto dell’art.627 cod.proc.pen. in punto di esatta determinazione del profitto confiscabile in relazione ai reati contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n.74/2000. Specificamente, il ricorrente ha contestato il percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio che, nel fare integrale riferimento alle conclusioni del perito nominato in sede di rinnovazione istruttoria, avrebbe erroneamente 4 attribuito valenza probatoria alla determinazione delle somme oggetto dell’accertamento con adesione, concluso tra l’amministrazione finanziaria e la Gruppo LL s.r.l., tramite il suo nuovo rappresentante legale;
nonché ritenuto erroneamente non attendibili le consulenze di parte depositate per conto dell’imputato in ordine ai costi deducibili asseritamente sostenuti;
non tenendo altresì conto della perizia disposta in sede di udienza preliminare e in base alla quale sarebbe risultata l’assenza effettiva di un vantaggio fiscale derivante dalla commissione dei reati contestati. 3. Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, deve peraltro ritenersi che il giudice del rinvio abbia invece rispettato i principi dettati dalla pronuncia della Terza Sezione, con particolare riferimento a quelle inerente alla determinazione dei criteri da seguite per la quantificazione del profitto confiscabile. 4. Sotto un primo aspetto, va quindi considerato che la sentenza rescindente aveva rilevato – in specifico riferimento al punto attinente alla confisca – oltre al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca diretta, anche la mancanza di valutazione del procedimento di accertamento con adesione concluso dalla società e l’assenza di indicazione degli effettivi criteri seguiti per la determinazione del profitto confiscabile. A tale proposito, la pronuncia rescindente ha ribadito il principio – da intendersi, quindi, vincolante per il giudice del rinvio – in base al quale il profitto astrattamente sottoponibile a confisca derivante dal reato di dichiarazione fiscale fraudolenta operata mediante indicazione di elementi passivi fattizi corrispondenti a fatture relative a operazioni inesistenti (art.2, d.lgs. n.74/2000) è rappresentato dal risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni tributarie (cfr. Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Trantino, Rv. 285226; Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Di Giambattista, Rv. 275474; Sez. 3, n. 19994 del 21/09/2016, dep. 2017, Bifulco, Rv. 269763). Mentre, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8, d.lgs. n.74/2000), come ricordato nella pronuncia di annullamento, la confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto medesimo, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727). 5 5. Quanto al primo aspetto oggetto dei rilievi difensivi, ovvero la valenza da attribuire alla conclusione di un accertamento con adesione, va quindi rilevato come la Corte territoriale abbia effettivamente tenuto conto di tale elemento nel pieno rispetto di quanto indicato dalla pronuncia di annullamento, facendo riferimento alle conclusioni del perito nominato in sede di giudizio di rinvio;
il quale, a propria volta, ha quantificato il profitto confiscabile facendo riferimento alle somme determinate nei separati atti di accertamento con adesione conclusi tra la Gruppo LL s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate in relazione alle annualità comprese tra il 2010 e il 2014, tenendo conto della prescrizione dichiarata nella sentenza di annullamento in ordine al reato contestato al capo F) nonché - per quelli contestati ai capi G) e H) - limitatamente alle fatture emesse nell’anno 2010. Ulteriormente, il perito ha tenuto conto delle somme già effettivamente versate in adempimento degli accordi e non di quelle complessivamente oggetto dell’obbligazione di versamento, atteso che – come dato atto dall’ausiliario – la società ha provveduto ad adempiere solo in parte al piano di rateizzazione concordato (e ciò, quindi, conformemente al principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D’Angela, Rv. 280014, citata nella sentenza rescindente e per cui la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito). 6. In ordine alla valenza dell’atto di accertamento con adesione in riferimento alla determinazione del profitto confiscabile – oggetto del citato rilievo difensivo - vanno quindi richiamati i principi elaborati da questa Corte, la quale ha ritenuto che il giudice non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa, dalla quantificazione risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente;
con la precisazione, peraltro, in forza della quale, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'AR (anche al fine della verifica del superamento o meno della soglia di punibilità), occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 29091 del 04/04/2019, Nugo, Rv. 276756 – 03; Sez. 3, n. 5640 del 02/12/2011, 6 dep. 2012, Manco, Rv. 251892) e ciò in diretta conseguenza della natura latamente transattiva dell’atto di accertamento con adesione. D’altra parte, in riferimento a profilo di diritto pure richiamato in sede di motivo di ricorso, l'adesione - con specifico riferimento alla quantificazione delle somme costituenti evasione di imposta - non ha un valore probatorio di confessione stragiudiziale, perché la stessa può essere anche determinata dalla necessità di concludere la controversia con il fisco e beneficiare della riduzione dei tributi (cfr. Sez.3, n.859 del 29/11/2023, dep.2024, Di Staso, n.m.); a maggior ragione quando, come nel caso di specie, gli atti di accertamento con adesione siano stati conclusi dalla persona giuridica tramite un legale rappresentante diverso rispetto all’imputato. Peraltro, fermo restando che il profitto dell’evasione fiscale deve essere inteso nel senso suddetto - con corrispondenza del medesimo al risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni tributarie, profilo in relazione al quale, per le considerazioni suddette, deve intendersi formato il giudicato - deve conseguentemente ritenersi che l’odierno ricorrente non abbia alcun interesse a dolersi del criterio seguito dalla Corte territoriale e facente riferimento alle somme oggetto degli accertamenti con adesione. Ciò in quanto, come dato atto dal perito e secondo la specifica argomentazione della sentenza impugnata, in sede di accertamenti con adesione si è giunti a un abbattimento forfetario dell’imponibile accertato alla misura dell’80%, con un effetto quindi da intendersi univocamente come favorevole al contribuente rispetto all’applicazione del suddetto criterio generale. 7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, non sussista alcun deficit motivazionale in capo alla sentenza rescindente in ordine alla determinazione complessiva del profitto confiscabile. In particolare, deve ritenersi che la motivazione della Corte sia complessivamente adeguatamente confrontata, non incorrendo nel denunciato vizio omissivo, in relazione ai contenuti della consulenza di parte depositata in sede di giudizio di rinvio e attinente al profilo dei costi deducibili e quindi detraibili dal profitto di imposta quantificato dal perito. A tale proposito - conformemente all'indirizzo interpretativo affermatosi e consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, senza alcuna oscillazione – deve ritenersi che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice di merito ha la possibilità di scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli ausiliari, 7 quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti: ne deriva che, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto e, come tale, insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). In conformità con tale principio, deve ritenersi che la Corte si sia complessivamente raffrontata in modo adeguato con il contenuto della consulenza di parte e, specificamente, in ordine al profilo attinente alla quantificazione dei costi deducibili;
ricordando, sul punto, che questa Corte ha stabilito che il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa (e il conseguente profitto del reato), è tenuto ad effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché i costi deducibili non contabilizzati devono essere considerati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendo legittimo inferire l'inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori (Sez. 3, n. 14821 del 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860; Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120). 8. Il giudice del rinvio ha quindi, conformemente con tale principio e con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica, ritenuto che i rilievi contenuti nella consulenza di parte – in ordine a tale specifico aspetto - non fossero idonei a fornire la prova dell’effettivo sostenimento dei costi, atteso che la stessa si limitava a una mera enunciazione aritmetica degli effetti dei medesimi sui bilanci della società ma senza fornire alcuna documentazione in ordine alla loro epoca ed entità. Avendo altresì la Corte territoriale richiamato la documentazione già prodotta in sede di attività di accertamento e ritenendo che neppure dalla stessa fossero ricavabili i relativi e necessari elementi favorevoli. 9. Tali considerazioni, si riflettono quindi in modo diretto – determinando la manifesta infondatezza del rilievo – sulla questione inerente alla mancata presa in considerazione della perizia integrativa disposta in sede di udienza preliminare, 8 sulla base della quale l’ausiliario (sulla scorta di un raffronto tra i costi fittizi riportati in dichiarazione, frutto delle fatture passive per operazioni inesistenti e i ricavi fittizi ascrivibili alle fatture attive) aveva ritenuto che, nel periodo oggetto dell’imputazione, la Gruppo LL s.r.l. non avesse conseguito alcun effettivo vantaggio di imposta. Difatti, tale profilo di fatto deve – innanzi tutto – ritenersi non più esaminabile in sede di giudizio rescissorio, atteso che (sulla base delle considerazioni predette) il criterio per la determinazione del profitto di imposta è stato già delineato in sede di sentenza rescindente. In ogni caso, la Corte territoriale – in sede di rinvio – ha comunque espressamente rilevato, a fronte del rilievo difensivo inerente alla mancata considerazione (sempre ai fini della quantificazione del profitto confiscabile) dei costi sostenuti richiamati dalla difesa e asseritamente tali da influire sulla determinazione del profitto medesimo, che gli stessi non erano comunque stati dimostrati neanche all’esito della nuova audizione del consulente di parte;
il quale non avrebbe documentato l’effettivo sostenimento di costi ma unicamente provveduto a quantificare, mediante una mera enunciazione aritmetica, gli effetti degli stessi su bilanci senza dare conto dell’epoca e del loro effettivo sostenimento. 10. Deve quindi ritenersi che il complesso delle considerazioni difensive inerenti a una dedotta violazione dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen. da parte del giudice del rinvio sia manifestamente infondato, conseguendone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AT MA VA VE
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'Avvocato Salvatore Silvestro, del Foro di SS in difesa di NI LL, il quale conclude insistendo nell'accoglimento integrale del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 08/07/2020, la Corte di appello di SS, in parziale riforma della sentenza emessa il 19/12/2018 dal GUP presso il Tribunale di SS (appellata da NI LL e dal Procuratore generale), ha confermato la condanna alla pena di anni due e sei mesi di reclusione, nei confronti del predetto imputato, per i reati previsti dagli artt.2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; ordinando, altresì e ai sensi dell’art.12-bis del d.lgs. citato (in riforma della sentenza di primo grado, che aveva disposto la revoca del sequestro), la confisca dei beni nella disponibilità del LL fino alla concorrenza di € 1.153.010,00. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.30679 del 24/06/2021, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, tanto in riferimento al trattamento sanzionatorio quanto in ordine al profilo attenente alla confisca. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12004 Anno 2026 Presidente: VE VA Relatore: MA AT Data Udienza: 05/02/2026 2 In relazione al primo aspetto, la Corte ha rilevato l’assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e ha peraltro preso atto dell’estinzione per prescrizione del reato contestato ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n.74/2000 al capo F), nonché ai capi G) e H), limitatamente alle fatture emesse sino al 2010, rimettendo alla Corte di appello la rideterminazione della pena. In ordine alla confisca, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva disposto quella per equivalente senza valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca diretta sui beni della persona giuridica per conto della quale erano stati commessi gli illeciti, ovvero su quelli del suo legale rappresentante;
rilevando, altresì, che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della sussistenza di una procedura di accertamento per adesione, idonea a riverberarsi sulla determinazione dell’entità del profitto;
d’altra parte, ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era carente anche in ordine ai criteri seguiti per la determinazione del profitto medesimo, avendo fatto mero riferimento al contenuto di una perizia, senza che fossero comprensibili i criteri adottati per la relativa quantificazione. Rilevando, altresì, l’erroneità del richiamo – operato dalla Corte territoriale – alla confisca per sproporzione prevista dall’art.12-ter del d.lgs. n.74/2000, in quanto applicabile alle sole condotte poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore (25/12/2019), attesa la sua natura di misura di sicurezza di natura speciale rispetto a quelle aventi natura patrimoniale. 2. La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio e previa rinnovazione degli atti consistita nella nomina e nell’escussione di un perito e del consulente tecnico della difesa, ha ritenuto che il profitto del reato, al netto delle sanzioni e delle somme versate in adempimento dell’accertamento con adesione, fosse da determinare in € 966.030,15; quanto ai beni da sottoporre a confisca diretta, ha individuato: l’intero attivo acquisito nel fallimento della Gruppo LL s.r.l., le quote di proprietà del LL nel gruppo G.F.G. s.r.l. e nella LL World s.r.l., nonché le quote di proprietà dell’imputato nelle dodici unità immobiliari di proprietà dello stesso, sino alla concorrenza della predetta somma complessiva;
ha, altresì, rideterminato la pena detentiva in anni uno e mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI LL, tramite i propri difensori, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 125, 533 e 627 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 2, 8 e 12-bis del d.lgs. n.74/2000. 3 Ha dedotto che il giudice del rinvio avrebbe eluso i criteri dettati dalla sentenza rescindente per la determinazione della somma sottoponibile alla confisca, attribuendo una assoluta valenza dimostrativa, sulla scia delle conclusioni rassegnate dal perito, all’accertamento con adesione concluso dalla Gruppo LL s.r.l. per ciascuna annualità di imposta a partire del 2011; argomentando come il giudice penale ben possa discostarsi, sulla base di elementi di fatto, dalla determinazione del profitto risultante da accordi conciliativi conclusi con l’amministrazione finanziaria, a maggior ragione in un caso – come quello di specie – in cui l’adesione era stata conclusa con il nuovo amministratore della società; esponendo, in diretta conseguenza di tale considerazione, come l’accordo concluso dal nuovo amministratore non potesse in alcun modo essere assimilato a una confessione stragiudiziale;
ha quindi dedotto che la Corte, di fatto, non si era confrontata con il profilo attinente ai costi deducibili e all’effettiva presenza di un profitto, la cui sussistenza era stata esclusa nella perizia disposta in sede di udienza preliminare. Per l’effetto, ha argomentato come la Corte avesse eluso l’applicazione dei principi dettati in sede di legittimità e in base ai quali il profitto del reato tributario non può non identificarsi con il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito; esponendo che doveva invece intendersi dimostrato che la Gruppo LL s.r.l. non aveva conseguito alcun effettivo vantaggio fiscale dal complesso delle operazioni contestate. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unitario motivo di ricorso è complessivamente inammissibile, in quanto non si confronta con il principio di vincolatività del dictum contenuto nella sentenza rescindente, in relazione al disposto dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen.. 2. Parte ricorrente, nell’unitario motivo di impugnazione, ha complessivamente dedotto una violazione, da parte della Corte territoriale, del disposto dell’art.627 cod.proc.pen. in punto di esatta determinazione del profitto confiscabile in relazione ai reati contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n.74/2000. Specificamente, il ricorrente ha contestato il percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio che, nel fare integrale riferimento alle conclusioni del perito nominato in sede di rinnovazione istruttoria, avrebbe erroneamente 4 attribuito valenza probatoria alla determinazione delle somme oggetto dell’accertamento con adesione, concluso tra l’amministrazione finanziaria e la Gruppo LL s.r.l., tramite il suo nuovo rappresentante legale;
nonché ritenuto erroneamente non attendibili le consulenze di parte depositate per conto dell’imputato in ordine ai costi deducibili asseritamente sostenuti;
non tenendo altresì conto della perizia disposta in sede di udienza preliminare e in base alla quale sarebbe risultata l’assenza effettiva di un vantaggio fiscale derivante dalla commissione dei reati contestati. 3. Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, deve peraltro ritenersi che il giudice del rinvio abbia invece rispettato i principi dettati dalla pronuncia della Terza Sezione, con particolare riferimento a quelle inerente alla determinazione dei criteri da seguite per la quantificazione del profitto confiscabile. 4. Sotto un primo aspetto, va quindi considerato che la sentenza rescindente aveva rilevato – in specifico riferimento al punto attinente alla confisca – oltre al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca diretta, anche la mancanza di valutazione del procedimento di accertamento con adesione concluso dalla società e l’assenza di indicazione degli effettivi criteri seguiti per la determinazione del profitto confiscabile. A tale proposito, la pronuncia rescindente ha ribadito il principio – da intendersi, quindi, vincolante per il giudice del rinvio – in base al quale il profitto astrattamente sottoponibile a confisca derivante dal reato di dichiarazione fiscale fraudolenta operata mediante indicazione di elementi passivi fattizi corrispondenti a fatture relative a operazioni inesistenti (art.2, d.lgs. n.74/2000) è rappresentato dal risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni tributarie (cfr. Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Trantino, Rv. 285226; Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Di Giambattista, Rv. 275474; Sez. 3, n. 19994 del 21/09/2016, dep. 2017, Bifulco, Rv. 269763). Mentre, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8, d.lgs. n.74/2000), come ricordato nella pronuncia di annullamento, la confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto medesimo, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727). 5 5. Quanto al primo aspetto oggetto dei rilievi difensivi, ovvero la valenza da attribuire alla conclusione di un accertamento con adesione, va quindi rilevato come la Corte territoriale abbia effettivamente tenuto conto di tale elemento nel pieno rispetto di quanto indicato dalla pronuncia di annullamento, facendo riferimento alle conclusioni del perito nominato in sede di giudizio di rinvio;
il quale, a propria volta, ha quantificato il profitto confiscabile facendo riferimento alle somme determinate nei separati atti di accertamento con adesione conclusi tra la Gruppo LL s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate in relazione alle annualità comprese tra il 2010 e il 2014, tenendo conto della prescrizione dichiarata nella sentenza di annullamento in ordine al reato contestato al capo F) nonché - per quelli contestati ai capi G) e H) - limitatamente alle fatture emesse nell’anno 2010. Ulteriormente, il perito ha tenuto conto delle somme già effettivamente versate in adempimento degli accordi e non di quelle complessivamente oggetto dell’obbligazione di versamento, atteso che – come dato atto dall’ausiliario – la società ha provveduto ad adempiere solo in parte al piano di rateizzazione concordato (e ciò, quindi, conformemente al principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D’Angela, Rv. 280014, citata nella sentenza rescindente e per cui la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito). 6. In ordine alla valenza dell’atto di accertamento con adesione in riferimento alla determinazione del profitto confiscabile – oggetto del citato rilievo difensivo - vanno quindi richiamati i principi elaborati da questa Corte, la quale ha ritenuto che il giudice non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa, dalla quantificazione risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente;
con la precisazione, peraltro, in forza della quale, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'AR (anche al fine della verifica del superamento o meno della soglia di punibilità), occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 29091 del 04/04/2019, Nugo, Rv. 276756 – 03; Sez. 3, n. 5640 del 02/12/2011, 6 dep. 2012, Manco, Rv. 251892) e ciò in diretta conseguenza della natura latamente transattiva dell’atto di accertamento con adesione. D’altra parte, in riferimento a profilo di diritto pure richiamato in sede di motivo di ricorso, l'adesione - con specifico riferimento alla quantificazione delle somme costituenti evasione di imposta - non ha un valore probatorio di confessione stragiudiziale, perché la stessa può essere anche determinata dalla necessità di concludere la controversia con il fisco e beneficiare della riduzione dei tributi (cfr. Sez.3, n.859 del 29/11/2023, dep.2024, Di Staso, n.m.); a maggior ragione quando, come nel caso di specie, gli atti di accertamento con adesione siano stati conclusi dalla persona giuridica tramite un legale rappresentante diverso rispetto all’imputato. Peraltro, fermo restando che il profitto dell’evasione fiscale deve essere inteso nel senso suddetto - con corrispondenza del medesimo al risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni tributarie, profilo in relazione al quale, per le considerazioni suddette, deve intendersi formato il giudicato - deve conseguentemente ritenersi che l’odierno ricorrente non abbia alcun interesse a dolersi del criterio seguito dalla Corte territoriale e facente riferimento alle somme oggetto degli accertamenti con adesione. Ciò in quanto, come dato atto dal perito e secondo la specifica argomentazione della sentenza impugnata, in sede di accertamenti con adesione si è giunti a un abbattimento forfetario dell’imponibile accertato alla misura dell’80%, con un effetto quindi da intendersi univocamente come favorevole al contribuente rispetto all’applicazione del suddetto criterio generale. 7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, non sussista alcun deficit motivazionale in capo alla sentenza rescindente in ordine alla determinazione complessiva del profitto confiscabile. In particolare, deve ritenersi che la motivazione della Corte sia complessivamente adeguatamente confrontata, non incorrendo nel denunciato vizio omissivo, in relazione ai contenuti della consulenza di parte depositata in sede di giudizio di rinvio e attinente al profilo dei costi deducibili e quindi detraibili dal profitto di imposta quantificato dal perito. A tale proposito - conformemente all'indirizzo interpretativo affermatosi e consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, senza alcuna oscillazione – deve ritenersi che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice di merito ha la possibilità di scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli ausiliari, 7 quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti: ne deriva che, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto e, come tale, insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). In conformità con tale principio, deve ritenersi che la Corte si sia complessivamente raffrontata in modo adeguato con il contenuto della consulenza di parte e, specificamente, in ordine al profilo attinente alla quantificazione dei costi deducibili;
ricordando, sul punto, che questa Corte ha stabilito che il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa (e il conseguente profitto del reato), è tenuto ad effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché i costi deducibili non contabilizzati devono essere considerati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendo legittimo inferire l'inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori (Sez. 3, n. 14821 del 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860; Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120). 8. Il giudice del rinvio ha quindi, conformemente con tale principio e con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica, ritenuto che i rilievi contenuti nella consulenza di parte – in ordine a tale specifico aspetto - non fossero idonei a fornire la prova dell’effettivo sostenimento dei costi, atteso che la stessa si limitava a una mera enunciazione aritmetica degli effetti dei medesimi sui bilanci della società ma senza fornire alcuna documentazione in ordine alla loro epoca ed entità. Avendo altresì la Corte territoriale richiamato la documentazione già prodotta in sede di attività di accertamento e ritenendo che neppure dalla stessa fossero ricavabili i relativi e necessari elementi favorevoli. 9. Tali considerazioni, si riflettono quindi in modo diretto – determinando la manifesta infondatezza del rilievo – sulla questione inerente alla mancata presa in considerazione della perizia integrativa disposta in sede di udienza preliminare, 8 sulla base della quale l’ausiliario (sulla scorta di un raffronto tra i costi fittizi riportati in dichiarazione, frutto delle fatture passive per operazioni inesistenti e i ricavi fittizi ascrivibili alle fatture attive) aveva ritenuto che, nel periodo oggetto dell’imputazione, la Gruppo LL s.r.l. non avesse conseguito alcun effettivo vantaggio di imposta. Difatti, tale profilo di fatto deve – innanzi tutto – ritenersi non più esaminabile in sede di giudizio rescissorio, atteso che (sulla base delle considerazioni predette) il criterio per la determinazione del profitto di imposta è stato già delineato in sede di sentenza rescindente. In ogni caso, la Corte territoriale – in sede di rinvio – ha comunque espressamente rilevato, a fronte del rilievo difensivo inerente alla mancata considerazione (sempre ai fini della quantificazione del profitto confiscabile) dei costi sostenuti richiamati dalla difesa e asseritamente tali da influire sulla determinazione del profitto medesimo, che gli stessi non erano comunque stati dimostrati neanche all’esito della nuova audizione del consulente di parte;
il quale non avrebbe documentato l’effettivo sostenimento di costi ma unicamente provveduto a quantificare, mediante una mera enunciazione aritmetica, gli effetti degli stessi su bilanci senza dare conto dell’epoca e del loro effettivo sostenimento. 10. Deve quindi ritenersi che il complesso delle considerazioni difensive inerenti a una dedotta violazione dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen. da parte del giudice del rinvio sia manifestamente infondato, conseguendone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AT MA VA VE