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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1035/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Spiazzi (foro di Verona)
- OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Tomezzoli (foro di Verona)
- OPPOSTO
Oggetto: retribuzione. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 26 aprile 2023,
[...]
chiedeva al Tribunale di CI - Sezione Lavoro l'emissione di CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di con sede a CI, Parte_1 per euro 14.255,17 lordi, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dal dovuto al saldo, nonché le competenze, le spese e gli onorari di difesa.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente adduceva che:
- egli era stato dipendente della società dal 20 novembre 2017 all'8 giugno 2022 con qualifica di autista livello 3S, come da contratto che produceva (cfr. doc. 1 allegato);
- in data 8 giugno 2022 recedeva dal rapporto di lavoro, a far tempo dal 9 giugno 2022;
- l'impresa non corrispondeva la retribuzione di maggio 2022 dell'importo di euro 2.519,16 lordi e 2.080,00 netti e la retribuzione relativa alla mensilità di giugno 2022, comprensiva del T.F.R., dell'importo di euro 11.736,01 lordi e
8.717,03 netti, per un totale pari a complessivi euro 14.255,17 lordi (cfr. docc. 3
- 4).
2. In accoglimento delle domande del lavoratore, con decreto n. 249/2023
(depositato il 3 maggio 2023) il Tribunale di CI (in comp. monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro) ingiungeva a di Parte_1 pagare a la somma di euro 14.255,17, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data della domanda, nonché le spese della procedura.
Altresì, il Giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2 3. Avverso detto provvedimento la società presentava tempestiva opposizione, con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 23 maggio 2023) con cui conveniva in giudizio . Controparte_1
Più precisamente, deduceva che:
- in data 3 maggio 2023 aveva ricevuto la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro di CI n. 860/2023;
- dalla lettura delle buste paga azionate (maggio e giugno 2022) si evinceva che il netto a pagare era di euro 10.797,03 e il lordo era di euro 14.255,17; la differenza di euro 3.458,14 riguardava trattenute fiscali e previdenziali che erano state pagate ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo come attestavano i documenti compiegati (all. 2 - 9). Perciò, il decreto doveva essere emesso per l'importo netto di euro 10.797,03, anziché per la cifra lorda di euro 14.255,17;
- inoltre, l'opponente invocava la compensazione del credito spettante a
[...]
, per la minor somma riconosciuta, con i danni da lui arrecati CP_1 alla società nello svolgimento della sua attività di autista sino alle dimissioni, avvenute il giorno 8 giugno 2022;
- invero, la società lamentava che in costanza del rapporto di lavoro l'opposto, alla guida degli automezzi di aveva provocato sinistri Parte_1 stradali ed era incorso in violazioni di legge che avevano provocato alla società danni ingenti, di gran lunga superiori all'ammontare delle spettanze retributive del lavoratore. Era per tale motivo che l'impresa non aveva pagato il netto delle due ultime buste paga.
In particolare, si citavano gli incidenti del 26 luglio 2021, del 28 luglio 2021 e del 25 maggio 2022, di cui era fornito accurato resoconto, sia in merito alla dinamica dei fatti, sia quanto ai profili di responsabilità concernenti la posizione di e sia, in fine, alla quantificazione del Controparte_1 pregiudizio patrimoniale subìto dall'ente.
La società compiegava nutrito carteggio a suffragio delle circostanze rappresentate;
- complessivamente, esponeva un danno di euro Parte_1
51.503,06.
3 L'opponente chiedeva: in via preliminare: ex art. 649 c.p.c. sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
• revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
• accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'opposto Controparte_1 per i sinistri di cui è causa e condannare il medesimo al risarcimento dei conseguenti danni a favore della società opponente, indicati nella totale somma di euro 51.503,06 o quella diversa somma, maggiore e/o minore, risultata di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
• operarsi in ogni caso la compensazione di legge fra i crediti di lavoro dell'opposto e il maggior danno dallo stesso provocato all'opponente, condannando a corrispondere immediatamente alla Controparte_1 società la differenza di euro 37.248 o quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta, sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
• con vittoria di spese di lite.
4. Con comparsa depositata il 14 luglio 2023 si costituiva in giudizio
[...]
, ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione sulla CP_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza 27 luglio 2023 il Giudice del lavoro accoglieva parzialmente la richiesta di sospensione dell'esecuzione in relazione all'importo di euro 3.458,14; confermava la provvisoria esecuzione in relazione al residuo importo enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, rilevava che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente risultava che il lavoratore era creditore della somma netta di euro 10.797,03, in quanto la società datrice di lavoro aveva provato il versamento dei contributi e delle ritenute fiscali.
4 Osservava altresì, in relazione alla somma posta in compensazione, che non si poteva ritenere il credito certo, liquido ed esigibile.
Infine, considerava che la limitata somma pignorata dimostrava la probabile incapienza della datrice di lavoro e attestava il rischio della perdita delle possibilità di ottenere la somma dovuta.
6. Con memoria 16 marzo 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale evidenziava che durante tutto il periodo lavorativo nessuna
[...] contestazione e nessun richiamo verbale o scritto era stato adottato dalla società nei confronti del lavoratore.
Il rilievo era della massima importanza, in quanto determinava improcedibilità della domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente, alla luce dell'art. 32 C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
In ogni caso, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria azionata da sia sotto il profilo della responsabilità di Parte_1 [...]
, sia per la stima dei danni a mezzi e cose. CP_1
In merito alla richiesta di compensazione, sottolineava che poteva essere azionata solo in caso l'entità del risarcimento fosse certa, liquida ed esigibile.
Ancora, si osservava che il contratto collettivo di riferimento poneva dei limiti al risarcimento, comunque esercitabile solo dopo l'emissione di un provvedimento disciplinare nei confronti del datore di lavoro, la dimostrazione della sua colpa grave e dell'esatto ammontare dei danni. Infatti, il C.C.N.L. all'art. 32, punto 2, comma 2, prevede che, se l'importo del danno è fino a 3.500 euro, esso viene completamente addebitato al lavoratore, se invece è superiore a tale somma l'importo addebitato al lavoratore è del 75%, con un massimo di 20.000 euro. Se l'azienda è assicurata con una franchigia, al lavoratore è addebitata la sola franchigia. Il danno viene rimborsato ratealmente tramite prelievi mensili sullo stipendio, con un massimo di un quinto della retribuzione.
Erano rassegnate le seguenti conclusioni: in via preliminare: rigettare il ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda;
5 in via principale: rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o nel merito infondato e confermare che a erano dovute le somme nette di cui il CP_1 decreto ingiuntivo n. 249 del 2023, per l'ammontare di euro 10.797,03, da cui andava detratta la somma assegnata al col pignoramento presso terzo, CP_1 pari a euro 433,29, sicché - conseguentemente - la somma di euro 10.363,74; in ogni caso: con vittoria di spese, compenso per il procedimento.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione 4 luglio 2023, il Giudice del lavoro emetteva ordinanza 28 luglio 2023, in cui concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La Giudice, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo tra le parti, rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza 4 febbraio
2025.
In vista dell'udienza di discussione, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti costituite depositavano note finali in cui ribadivano le conclusioni già rassegnate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
8. Reputa la Decidente che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo sia solo parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei limitati termini di cui in appresso.
Un primo rilievo: alcune circostanze in fatto sono pacifiche, in quanto non contestate dalle parti.
Innanzitutto, è certo che era assunto in qualità di Controparte_1 autista dal 20 novembre 2017 all'8 giugno 2022 dalla società
[...]
Parte_1
In secondo luogo, è irrefutabile che egli si dimetteva spontaneamente proprio l'8 giugno 2022, con effetto dal giorno successivo.
In terzo luogo, risulta incontrovertibile che al lavoratore non erano corrisposti alcuni emolumenti, derivanti dal rapporto di lavoro e, segnatamente, le somme riportate nelle buste paga agli atti di maggio e giugno 2022
(quest'ultima comprensiva del T.F.R.).
Nel dettaglio:
6 • la busta paga di maggio 2022 reca un importo netto di euro 2.080,00 e un importo lordo di euro 2.519,16 (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo monitorio dal ricorrente);
• la busta paga di giugno 2022 specifica un importo netto di euro 8.717,03 e un importo lordo di euro 11.736,01 (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio dal ricorrente).
Come esposto sopra, in totale agiva per il recupero di euro 14.255,17 CP_1 lordi e il decreto ingiuntivo era concesso per pari importo, provvisoriamente esecutivo in ragione della natura del credito.
Epperò, come dimostrato dall'opponente con copioso apparato documentale
(cfr. doc. 2 - 9 allegati al ricorso introduttivo), in realtà Parte_1 curava tempestivamente il versamento dei contributi previdenziali
[...] all' e dell' all'Agenzia delle Entrate, per l'importo complessivo CP_2 CP_3 di euro 3.458,14, sicché sin dal momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo rimaneva debitrice delle sole somme nette, pari come si è visto a euro 10.797,03.
Tanto premesso, reputa la Decidente che il debito dell'opponente per tale cifra sia provato in causa per tabulas in modo inconfutabile.
Come anticipato, questa circostanza è stata ammessa da entrambe le parti processuali, di talché all'esito dell'udienza di discussione la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto era mantenuta proprio per il minor importo di euro 10.797,03.
9. Ciò posto, ritiene la Giudice che la domanda svolta in via riconvenzionale da di risarcimento danni per grave inadempimento Parte_1 contrattuale da parte del lavoratore, funzionale alla compensazione con il credito vantato da , sia paralizzata dall'eccezione formulata dal CP_1 difensore del ricorrente di improcedibilità per mancanza di preventivi richiami scritti ai sensi dell'art. 32 C.C.N.L. Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione.
Sul punto, va rimarcato che è sicura l'applicabilità al caso di specie di detto contratto collettivo.
7 Infatti, esso era espressamente citato nella lettera 19 gennaio 2022 di
[...] con cui il contratto di lavoro di a tempo determinato Parte_1 CP_1 siglato il 20 novembre 2017 era trasformato a tempo indeterminato e full time, con decorrenza dal giorno successivo (cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio, con relativo modello UNI - LAV).
Il contratto, sottoscritto dalla società e dal lavoratore, conteneva la clausola:
Per quanto non specificato si farà riferimento al C.C.N.L. di categoria
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni>.
È appena il caso di rilevare che l'opponente non ha obiettato alcunché al richiamo del contratto collettivo al rapporto di lavoro in questione.
Orbene, l'art. 32, la cui rubrica recita Diritti e doveri del lavoratore -
Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti>, alla lettera B), comma 2, prevede testualmente: L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno> - cfr. all.
7 alla comparsa dell'opposto.
Il limpido tenore letterale della disposizione non lascia adito a dubbi: è preclusa al datore di lavoro la proposizione della domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c., per inadempimento contrattuale, a seguito della violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di diligenza stabiliti dall'art. 2104 c.c. nell'esecuzione del contratto di lavoro, laddove non sia stata previamente adottata, nei confronti di quest'ultimo a opera della sua controparte contrattuale, una sanzione disciplinare per l'illecito addebitato e se non vi sia stata previa quantificazione del danno arrecato.
Infatti, come correttamente ribattuto dal patrono di Borisov, il fatto che la legge non condizioni la domanda di risarcimento dei danni all'adempimento di particolari oneri, non significa, peraltro, che le garanzie del lavoratore non possano essere arricchite dalla contrattazione collettiva, che può stabilire più restrittive modalità di ricorso a tale rimedio da parte del datore di lavoro.
8 È invece sicuro che, nel caso di specie, mai alcun richiamo era sollevato nei confronti del dipendente , nel corso di tutta la durata del rapporto CP_1 contrattuale alle dipendenze della società Pt_1 Parte_1
Le contestazioni dei sinistri, fonte da un lato di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 2106 c.c. e, dall'altro lato, contrattuale in forza dell'art. 1218, c.c., erano formalizzate per la prima volta solo nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò ha comportato, in tutta evidenza, una concreta, rilevante e inaccettabile lesione del diritto di difesa di , che a distanza di anni si è visto CP_1 imputare condotte per le quali non era stato posto in condizioni di discolparsi immediatamente.
Da questa considerazione discende che è destituita di fondamento l'obiezione svolta nelle note conclusive, depositate su Consolle il 24 gennaio 2025 da
[...]
secondo cui l'art. 32, lett. B) comma 2 C.C.N.L. Logistica, Parte_1
Trasporto, Merci e Spedizione esulerebbe dalla vicenda che occupa, in quanto riferito al lavoratore, mentre nel caso in esame è un ex dipendente, in CP_1 quanto dimessosi il giorno 8 giugno 2022, sicché all'atto dell'introduzione della causa era venuto meno l'affidamento fiduciario tra le parti.
Infatti, è appena il caso di osservare che i comportamenti asseritamente lesivi degli interessi economici dell'opponente avvenivano in costanza del rapporto di lavoro e a causa del suo svolgimento, sicché non vi è motivo per disattendere la clausola citata, che è pienamente operativa.
In definitiva, la conclamata assenza di apposita ed esplicita comunicazione a dei fatti rilevanti sul piano disciplinare, in termini circostanziati e CP_1 precisi, nonché della richiesta di risarcimento, con puntuale quantificazione del danno ascrittogli, effettuata nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 32, lett. B), comma 6 C.C.N.L. citato, in una con l'inosservanza della sequenza procedimentale ivi indicata, integrano la causa di improcedibilità invocata dall'opposto.
Il suo riconoscimento preclude a di azionare il proprio Parte_1 presunto controcredito nei confronti dell'opposto.
9 10. Si rammenta che nelle proprie conclusioni sosteneva che gli erano CP_1 dovute le somme nette di cui il decreto ingiuntivo n. 249/2023 per l'ammontare di euro 10.797,03, da cui andava detratta la somma a lui assegnata col pignoramento presso terzo, pari a euro 433,29, sicché ridimensionava il quantum in euro 10.363,74.
Pertanto, in base a tutto quanto sopra esposto l'opposizione va accolta solo per la somma di euro 3.458,14 (contributi previdenziali e oneri fiscali corrisposti da , con l'aggiunta di euro 433,29 recuperati dal Parte_1 lavoratore con il pignoramento presso terzi.
In conclusione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 10.363,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è parte opponente Parte_1
Infatti, la richiesta iniziale avanzata con il ricorso monitorio da aveva CP_1 un valore superiore al credito riconosciuto in corso di causa al lavoratore, ma il c.d. errore di euro 3.458,14 - come peraltro precisato dallo stesso opponente - riguarda la somma richiesta per le trattenute fiscali e previdenziali;
le stesse erano state effettivamente versate dalla senza Parte_1 comunicarlo all'ex dipendente, il quale allorché depositava l'istanza di ingiunzione per il pagamento di stipendio e T.F.R., non sapendo dell'avvenuto pagamento delle trattenute, non poteva fare altro che richiedere tutte le somme che riteneva gli fossero dovute, ossia il lordo degli emolumenti e non il netto.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto
10 ministeriale, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il procedimento (non vi è stata la fase istruttoria).
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente
[...] in favore dell'opposto e sono liquidate nella somma Parte_1 CP_1 complessiva di euro 2.109,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
A ciò si aggiungono le spese del procedimento d'ingiunzione, pari a euro
850,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
ai sensi dell'art. 32 C.C.N.L. Logistica, Trasporto, Merci e Parte_1
Spedizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 249/2023 emesso dal Tribunale di CI
- Sezione Lavoro in favore di nei confronti di Controparte_1 [...]
limitatamente alla somma di euro 10.363,74, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.959,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI, il 5 febbraio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Spiazzi (foro di Verona)
- OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Tomezzoli (foro di Verona)
- OPPOSTO
Oggetto: retribuzione. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 26 aprile 2023,
[...]
chiedeva al Tribunale di CI - Sezione Lavoro l'emissione di CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di con sede a CI, Parte_1 per euro 14.255,17 lordi, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dal dovuto al saldo, nonché le competenze, le spese e gli onorari di difesa.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente adduceva che:
- egli era stato dipendente della società dal 20 novembre 2017 all'8 giugno 2022 con qualifica di autista livello 3S, come da contratto che produceva (cfr. doc. 1 allegato);
- in data 8 giugno 2022 recedeva dal rapporto di lavoro, a far tempo dal 9 giugno 2022;
- l'impresa non corrispondeva la retribuzione di maggio 2022 dell'importo di euro 2.519,16 lordi e 2.080,00 netti e la retribuzione relativa alla mensilità di giugno 2022, comprensiva del T.F.R., dell'importo di euro 11.736,01 lordi e
8.717,03 netti, per un totale pari a complessivi euro 14.255,17 lordi (cfr. docc. 3
- 4).
2. In accoglimento delle domande del lavoratore, con decreto n. 249/2023
(depositato il 3 maggio 2023) il Tribunale di CI (in comp. monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro) ingiungeva a di Parte_1 pagare a la somma di euro 14.255,17, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data della domanda, nonché le spese della procedura.
Altresì, il Giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2 3. Avverso detto provvedimento la società presentava tempestiva opposizione, con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 23 maggio 2023) con cui conveniva in giudizio . Controparte_1
Più precisamente, deduceva che:
- in data 3 maggio 2023 aveva ricevuto la notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro di CI n. 860/2023;
- dalla lettura delle buste paga azionate (maggio e giugno 2022) si evinceva che il netto a pagare era di euro 10.797,03 e il lordo era di euro 14.255,17; la differenza di euro 3.458,14 riguardava trattenute fiscali e previdenziali che erano state pagate ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo come attestavano i documenti compiegati (all. 2 - 9). Perciò, il decreto doveva essere emesso per l'importo netto di euro 10.797,03, anziché per la cifra lorda di euro 14.255,17;
- inoltre, l'opponente invocava la compensazione del credito spettante a
[...]
, per la minor somma riconosciuta, con i danni da lui arrecati CP_1 alla società nello svolgimento della sua attività di autista sino alle dimissioni, avvenute il giorno 8 giugno 2022;
- invero, la società lamentava che in costanza del rapporto di lavoro l'opposto, alla guida degli automezzi di aveva provocato sinistri Parte_1 stradali ed era incorso in violazioni di legge che avevano provocato alla società danni ingenti, di gran lunga superiori all'ammontare delle spettanze retributive del lavoratore. Era per tale motivo che l'impresa non aveva pagato il netto delle due ultime buste paga.
In particolare, si citavano gli incidenti del 26 luglio 2021, del 28 luglio 2021 e del 25 maggio 2022, di cui era fornito accurato resoconto, sia in merito alla dinamica dei fatti, sia quanto ai profili di responsabilità concernenti la posizione di e sia, in fine, alla quantificazione del Controparte_1 pregiudizio patrimoniale subìto dall'ente.
La società compiegava nutrito carteggio a suffragio delle circostanze rappresentate;
- complessivamente, esponeva un danno di euro Parte_1
51.503,06.
3 L'opponente chiedeva: in via preliminare: ex art. 649 c.p.c. sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
• revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
• accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'opposto Controparte_1 per i sinistri di cui è causa e condannare il medesimo al risarcimento dei conseguenti danni a favore della società opponente, indicati nella totale somma di euro 51.503,06 o quella diversa somma, maggiore e/o minore, risultata di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
• operarsi in ogni caso la compensazione di legge fra i crediti di lavoro dell'opposto e il maggior danno dallo stesso provocato all'opponente, condannando a corrispondere immediatamente alla Controparte_1 società la differenza di euro 37.248 o quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta, sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
• con vittoria di spese di lite.
4. Con comparsa depositata il 14 luglio 2023 si costituiva in giudizio
[...]
, ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione sulla CP_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza 27 luglio 2023 il Giudice del lavoro accoglieva parzialmente la richiesta di sospensione dell'esecuzione in relazione all'importo di euro 3.458,14; confermava la provvisoria esecuzione in relazione al residuo importo enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, rilevava che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente risultava che il lavoratore era creditore della somma netta di euro 10.797,03, in quanto la società datrice di lavoro aveva provato il versamento dei contributi e delle ritenute fiscali.
4 Osservava altresì, in relazione alla somma posta in compensazione, che non si poteva ritenere il credito certo, liquido ed esigibile.
Infine, considerava che la limitata somma pignorata dimostrava la probabile incapienza della datrice di lavoro e attestava il rischio della perdita delle possibilità di ottenere la somma dovuta.
6. Con memoria 16 marzo 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale evidenziava che durante tutto il periodo lavorativo nessuna
[...] contestazione e nessun richiamo verbale o scritto era stato adottato dalla società nei confronti del lavoratore.
Il rilievo era della massima importanza, in quanto determinava improcedibilità della domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente, alla luce dell'art. 32 C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione.
In ogni caso, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria azionata da sia sotto il profilo della responsabilità di Parte_1 [...]
, sia per la stima dei danni a mezzi e cose. CP_1
In merito alla richiesta di compensazione, sottolineava che poteva essere azionata solo in caso l'entità del risarcimento fosse certa, liquida ed esigibile.
Ancora, si osservava che il contratto collettivo di riferimento poneva dei limiti al risarcimento, comunque esercitabile solo dopo l'emissione di un provvedimento disciplinare nei confronti del datore di lavoro, la dimostrazione della sua colpa grave e dell'esatto ammontare dei danni. Infatti, il C.C.N.L. all'art. 32, punto 2, comma 2, prevede che, se l'importo del danno è fino a 3.500 euro, esso viene completamente addebitato al lavoratore, se invece è superiore a tale somma l'importo addebitato al lavoratore è del 75%, con un massimo di 20.000 euro. Se l'azienda è assicurata con una franchigia, al lavoratore è addebitata la sola franchigia. Il danno viene rimborsato ratealmente tramite prelievi mensili sullo stipendio, con un massimo di un quinto della retribuzione.
Erano rassegnate le seguenti conclusioni: in via preliminare: rigettare il ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda;
5 in via principale: rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o nel merito infondato e confermare che a erano dovute le somme nette di cui il CP_1 decreto ingiuntivo n. 249 del 2023, per l'ammontare di euro 10.797,03, da cui andava detratta la somma assegnata al col pignoramento presso terzo, CP_1 pari a euro 433,29, sicché - conseguentemente - la somma di euro 10.363,74; in ogni caso: con vittoria di spese, compenso per il procedimento.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione 4 luglio 2023, il Giudice del lavoro emetteva ordinanza 28 luglio 2023, in cui concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La Giudice, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo tra le parti, rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza 4 febbraio
2025.
In vista dell'udienza di discussione, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti costituite depositavano note finali in cui ribadivano le conclusioni già rassegnate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
8. Reputa la Decidente che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo sia solo parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei limitati termini di cui in appresso.
Un primo rilievo: alcune circostanze in fatto sono pacifiche, in quanto non contestate dalle parti.
Innanzitutto, è certo che era assunto in qualità di Controparte_1 autista dal 20 novembre 2017 all'8 giugno 2022 dalla società
[...]
Parte_1
In secondo luogo, è irrefutabile che egli si dimetteva spontaneamente proprio l'8 giugno 2022, con effetto dal giorno successivo.
In terzo luogo, risulta incontrovertibile che al lavoratore non erano corrisposti alcuni emolumenti, derivanti dal rapporto di lavoro e, segnatamente, le somme riportate nelle buste paga agli atti di maggio e giugno 2022
(quest'ultima comprensiva del T.F.R.).
Nel dettaglio:
6 • la busta paga di maggio 2022 reca un importo netto di euro 2.080,00 e un importo lordo di euro 2.519,16 (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo monitorio dal ricorrente);
• la busta paga di giugno 2022 specifica un importo netto di euro 8.717,03 e un importo lordo di euro 11.736,01 (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio dal ricorrente).
Come esposto sopra, in totale agiva per il recupero di euro 14.255,17 CP_1 lordi e il decreto ingiuntivo era concesso per pari importo, provvisoriamente esecutivo in ragione della natura del credito.
Epperò, come dimostrato dall'opponente con copioso apparato documentale
(cfr. doc. 2 - 9 allegati al ricorso introduttivo), in realtà Parte_1 curava tempestivamente il versamento dei contributi previdenziali
[...] all' e dell' all'Agenzia delle Entrate, per l'importo complessivo CP_2 CP_3 di euro 3.458,14, sicché sin dal momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo rimaneva debitrice delle sole somme nette, pari come si è visto a euro 10.797,03.
Tanto premesso, reputa la Decidente che il debito dell'opponente per tale cifra sia provato in causa per tabulas in modo inconfutabile.
Come anticipato, questa circostanza è stata ammessa da entrambe le parti processuali, di talché all'esito dell'udienza di discussione la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto era mantenuta proprio per il minor importo di euro 10.797,03.
9. Ciò posto, ritiene la Giudice che la domanda svolta in via riconvenzionale da di risarcimento danni per grave inadempimento Parte_1 contrattuale da parte del lavoratore, funzionale alla compensazione con il credito vantato da , sia paralizzata dall'eccezione formulata dal CP_1 difensore del ricorrente di improcedibilità per mancanza di preventivi richiami scritti ai sensi dell'art. 32 C.C.N.L. Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione.
Sul punto, va rimarcato che è sicura l'applicabilità al caso di specie di detto contratto collettivo.
7 Infatti, esso era espressamente citato nella lettera 19 gennaio 2022 di
[...] con cui il contratto di lavoro di a tempo determinato Parte_1 CP_1 siglato il 20 novembre 2017 era trasformato a tempo indeterminato e full time, con decorrenza dal giorno successivo (cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio, con relativo modello UNI - LAV).
Il contratto, sottoscritto dalla società e dal lavoratore, conteneva la clausola:
Per quanto non specificato si farà riferimento al C.C.N.L. di categoria
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni>.
È appena il caso di rilevare che l'opponente non ha obiettato alcunché al richiamo del contratto collettivo al rapporto di lavoro in questione.
Orbene, l'art. 32, la cui rubrica recita Diritti e doveri del lavoratore -
Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti>, alla lettera B), comma 2, prevede testualmente: L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno> - cfr. all.
7 alla comparsa dell'opposto.
Il limpido tenore letterale della disposizione non lascia adito a dubbi: è preclusa al datore di lavoro la proposizione della domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c., per inadempimento contrattuale, a seguito della violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di diligenza stabiliti dall'art. 2104 c.c. nell'esecuzione del contratto di lavoro, laddove non sia stata previamente adottata, nei confronti di quest'ultimo a opera della sua controparte contrattuale, una sanzione disciplinare per l'illecito addebitato e se non vi sia stata previa quantificazione del danno arrecato.
Infatti, come correttamente ribattuto dal patrono di Borisov, il fatto che la legge non condizioni la domanda di risarcimento dei danni all'adempimento di particolari oneri, non significa, peraltro, che le garanzie del lavoratore non possano essere arricchite dalla contrattazione collettiva, che può stabilire più restrittive modalità di ricorso a tale rimedio da parte del datore di lavoro.
8 È invece sicuro che, nel caso di specie, mai alcun richiamo era sollevato nei confronti del dipendente , nel corso di tutta la durata del rapporto CP_1 contrattuale alle dipendenze della società Pt_1 Parte_1
Le contestazioni dei sinistri, fonte da un lato di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 2106 c.c. e, dall'altro lato, contrattuale in forza dell'art. 1218, c.c., erano formalizzate per la prima volta solo nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò ha comportato, in tutta evidenza, una concreta, rilevante e inaccettabile lesione del diritto di difesa di , che a distanza di anni si è visto CP_1 imputare condotte per le quali non era stato posto in condizioni di discolparsi immediatamente.
Da questa considerazione discende che è destituita di fondamento l'obiezione svolta nelle note conclusive, depositate su Consolle il 24 gennaio 2025 da
[...]
secondo cui l'art. 32, lett. B) comma 2 C.C.N.L. Logistica, Parte_1
Trasporto, Merci e Spedizione esulerebbe dalla vicenda che occupa, in quanto riferito al lavoratore, mentre nel caso in esame è un ex dipendente, in CP_1 quanto dimessosi il giorno 8 giugno 2022, sicché all'atto dell'introduzione della causa era venuto meno l'affidamento fiduciario tra le parti.
Infatti, è appena il caso di osservare che i comportamenti asseritamente lesivi degli interessi economici dell'opponente avvenivano in costanza del rapporto di lavoro e a causa del suo svolgimento, sicché non vi è motivo per disattendere la clausola citata, che è pienamente operativa.
In definitiva, la conclamata assenza di apposita ed esplicita comunicazione a dei fatti rilevanti sul piano disciplinare, in termini circostanziati e CP_1 precisi, nonché della richiesta di risarcimento, con puntuale quantificazione del danno ascrittogli, effettuata nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 32, lett. B), comma 6 C.C.N.L. citato, in una con l'inosservanza della sequenza procedimentale ivi indicata, integrano la causa di improcedibilità invocata dall'opposto.
Il suo riconoscimento preclude a di azionare il proprio Parte_1 presunto controcredito nei confronti dell'opposto.
9 10. Si rammenta che nelle proprie conclusioni sosteneva che gli erano CP_1 dovute le somme nette di cui il decreto ingiuntivo n. 249/2023 per l'ammontare di euro 10.797,03, da cui andava detratta la somma a lui assegnata col pignoramento presso terzo, pari a euro 433,29, sicché ridimensionava il quantum in euro 10.363,74.
Pertanto, in base a tutto quanto sopra esposto l'opposizione va accolta solo per la somma di euro 3.458,14 (contributi previdenziali e oneri fiscali corrisposti da , con l'aggiunta di euro 433,29 recuperati dal Parte_1 lavoratore con il pignoramento presso terzi.
In conclusione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 10.363,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è parte opponente Parte_1
Infatti, la richiesta iniziale avanzata con il ricorso monitorio da aveva CP_1 un valore superiore al credito riconosciuto in corso di causa al lavoratore, ma il c.d. errore di euro 3.458,14 - come peraltro precisato dallo stesso opponente - riguarda la somma richiesta per le trattenute fiscali e previdenziali;
le stesse erano state effettivamente versate dalla senza Parte_1 comunicarlo all'ex dipendente, il quale allorché depositava l'istanza di ingiunzione per il pagamento di stipendio e T.F.R., non sapendo dell'avvenuto pagamento delle trattenute, non poteva fare altro che richiedere tutte le somme che riteneva gli fossero dovute, ossia il lordo degli emolumenti e non il netto.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto
10 ministeriale, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il procedimento (non vi è stata la fase istruttoria).
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente
[...] in favore dell'opposto e sono liquidate nella somma Parte_1 CP_1 complessiva di euro 2.109,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
A ciò si aggiungono le spese del procedimento d'ingiunzione, pari a euro
850,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
ai sensi dell'art. 32 C.C.N.L. Logistica, Trasporto, Merci e Parte_1
Spedizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 249/2023 emesso dal Tribunale di CI
- Sezione Lavoro in favore di nei confronti di Controparte_1 [...]
limitatamente alla somma di euro 10.363,74, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.959,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI, il 5 febbraio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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