Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6895 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPRE0689 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 18410/99 Cron. 19468 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FF DO, FU RG (già contitolari della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO ING. FF, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S.ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, - che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO SANTON, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
AT RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato FABIO GIACHIN, giusta delega in atti;
805 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 114/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 09/10/98 R.G. N. 49/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 21/02/02 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato PRASTARO ERMANNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. ། ་ ་ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza non definitiva in data 6 febbraio 14 settembre 1996, il Pretore di Mestre, accogliendo la domanda proposta da AR NA nei confronti di DO FF e TA UG contitolari della - associazione professionale Studio Ing. FF, alle dipendenze dei quali lo NA assumeva di avere lavorato come perito liquidatore -, per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato;
perché fosse - dichiarata la illegittimità del licenziamento, intimato senza giusta causa o giustificato motivo e l'inefficacia dello stesso per difetto di forma scritta;
- e perché i convenuti fossero condannati a reintegrarlo nel posto di lavoro, a corrispondergli le differenze retributive e a regolarizzare la posizione contributiva, dichiarava la natura subordinata del rapporto inter partes e l'inefficacia del licenziamento;
ordinava, quindi, la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro. Con sentenza definitiva in data 25 novembre 1997 /31 gennaio 1998, il Pretore dichiarava che le somme già riscosse in corso di rapporto erano superiori a quelle spettanti e respingeva la domanda per le differenze retributive. Con sentenza in data 18 giugno 19 ottobre 1998, il Tribunale di Venezia, accogliendo solo in parte l'appello del FF e della UG avverso entrambe le decisioni, dichiarava gli appellanti non tenuti alla reintegrazione del lavoratore per intervenuta cessazione dell'attività e li condannava nei 4/5 delle spese del grado, compensate per il residuo. 1841099.doc 3 Il giudice del gravame ha ritenuto che correttamente il rapporto era stato qualificato di lavoro subordinato non assumendo rilievo decisivo i criteri complementari di qualificazione dedotti dagli appellanti, come la volontà delle parti nel momento genetico del rapporto, la forma della retribuzione e le modalità di fatturazione dei compensi, o il rimborso delle spese di produzione del reddito, l'assunzione di incarichi direttamente da società di assicurazione. Era, invece, determinante il concreto atteggiamento del rapporto, svoltosi con i caratteri della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo, vincolante, del FF, denotato dall'orario di lavoro e dal relativo controllo, dalla indicazione del luogo degli accertamenti peritali, dal rilievo di eventuali errori dello NA;
dalla necessità che costui si accordasse con gli altri dipendenti per la determinazione del periodo feriale;
dal fatto che si occupava, come gli altri dipendenti, delle pratiche che gli venivano affidate, facenti capo alla associazione professionale. Peraltro, doveva escludersi l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro per cessazione dell'attività dell'associazione professionale e lo scioglimento dell'associazione. Anche il motivo attinente alla improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1 della legge 1990 n.108 doveva essere disatteso in quanto il tentativo non era necessario a fronte della accertata inefficacia del licenziamento per difetto di forma. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono il FF e la UG con tre motivi illustrati con memoria. B Resiste lo NA con controricorso. 1841099.doc MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, deducendo motivazione carente e contraddittoria con riferimento all'art.360, n.3 e 5 c.p.c., i ricorrenti lamentano che il giudice di appello non ha verificato gli elementi di fatto che avrebbero dovuto giustificare il proprio giudizio circa la natura subordinata del rapporto di lavoro e non ha chiarito l'iter logico giuridico che lo ha condotto a tale qualificazione, così impedendo la verifica del ragionamento seguito;
il Tribunale si era infatti adeguato per relationem alla sentenza del Pretore. La generica svalutazione della volontà delle parti nel momento genetico del rapporto, in mancanza di qualsiasi concreto riferimento alla risultanze processuali, non valeva certo a giustificare la decisione, tanto più che non vi era stato un atto formale di assunzione o un contratto di collaborazione cui potesse essere fatto riferimento. In senso contrario militavano, anzi, gli accertamenti svolti e posti a base della propria decisione dal Tribunale di Venezia in sede penale (sentenza 23 giugno 1999, trascritta nel ricorso, successiva alla pronuncia ora impugnata) che aveva condannato lo NA per il reato di calunnia per le accuse di violazione di norme fiscali e contributive, oltre che di falsificazione di scritture contabili, formulate con l'atto introduttivo di questo giudizio. Il giudice penale, infatti, pur non ponendo in discussione le decisioni in sede civile del Pretore e del Tribunale, ha ritenuto che Vimpele inizialmente il rapporto non sarebbe sorto come rapporto di lavoro dipendente. 1841099.doc 5 Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione art.360 n.3 e 5 c.p.c., nonché artt. 2094 e 2697 c.c. Motivazione carente e contraddittoria e si dolgono che il Tribunale non abbia considerato, quali sintomi dell'autonomia del rapporto, la contestuale prestazione da parte dello NA di attività professionale, del tutto identica, anche in favore di altri agenti e/o compagnie di assicurazione, in misura prevalente, quanto meno dal 1985 al 1989; - il conferimento degli incarichi da parte del FF di volta in volta e il loro svolgimento in modo autonomo e con diretta liquidazione del danno nella maggior parte dei casi;
gli incarichi ricevuti da terzi venivano addirittura subappaltati dallo NA che agiva, quindi, con autonomia imprenditoriale. In caso di perizie svolte congiuntamente, vi era ripartizione di compiti, assumendosi il FF la cura degli aspetti contrattuali- assicurativi e lo NA quella dell'accertamento dei danni. L'accertata superiorità dei compensi, rispetto a quelli spettanti generalmente per quel tipo di attività in regime di subordinazione era indice del fatto che, in realtà, essa era stata svolta in forma autonoma. Significativo era che lo NA, con comportamento concludente, avesse detratto dai redditi il 50% del costo del carburante, secondo quanto previsto per i lavoratori autonomi dalla normativa tributaria, mentre i lavoratori subordinati debbono chiedere mese per mese il rimborso di tale spesa. I due motivi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano di essere trattati congiuntamente, non possono essere accolti. Essi presentano, anzitutto, profili di inammissibilità per essere diretti contro accertamenti di fatto, istituzionalmente di competenza del giudice di び 1841099.doc 6 merito, e non censurabili in cassazione se non per vizi di motivazione o per errori di diritto. Vero è che il Tribunale, nel riferire quali fossero gli elementi sintomatici della subordinazione, si è riferito agli accertamenti operati dal Pretore e ne ha enumerato i risultati emersi dall'istruttoria dallo stesso compiuta, senza specificamente indicare le fonti di ciascuno dato, ma è anche vero che i ricorrenti, lungi dal contestare tali acquisizioni istruttorie, si sono limitati a contrapporre altri elementi fattuali che avrebbero dovuto condurre a risultati opposti, senza, a loro volta, riportare nel ricorso il contenuto delle prove concernenti tali elementi e quindi con inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sicché il giudice di legittimità, cui è vietato ricercare negli atti processuali le prove acquisite nelle fasi di merito, non è posto in condizione di valutare la decisività delle censure. Costituisce, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente 1841099.doc 7 prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. 29 marzo 2001, n.4667; 16 novembre 2000, n.14858; 24 luglio 2000, n.9716, nonché S.U. n.13045/1995). La Corte ha altresì ripetutamente affermato che, qualora con il ricorso per cassazione vengano dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o illogica o contraddittoria motivazione per l'asserita mancanza di adeguata valutazione di determinate risultanze processuali (documentali, testimoniali, dichiarazioni di parti, ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non adeguatamente valutata, che il ricorrente precisi, ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza medesima, dato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il controllo sia consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1° febbraio 1995, ив mpel n.1161; 10 novembre 2001, n.13963; 13 luglio 2001, n.9554; 12 giugno ч 2001, n.7938). i V 1841099.doc 8 Peraltro, gli stessi dati enunciati dal ricorrente a sostegno della subordinazione non appaiono affatto decisivi. In particolare, la dedotta coesistenza di altra attività di lavoro autonomo in favore di terzi, nel cui ambito lo NA avrebbe agito con criteri e metodi imprenditoriali, non esclude di per sé che il rapporto di cui è causa avesse natura subordinata;
la stessa cosa deve affermarsi in ordine alle modalità secondo le quali il FF impartiva le proprie direttive (incarico per incarico), non certo incompatibili con la subordinazione potendo esse deporre, anzi, in astratto e sul piano logico giuridico, per un più immediato e costante comportamento datoriale, volto ad indirizzare l'attività del dipendente;
lo stesso può dirsi per la ripartizione del lavoro tra il FF e lo NA. La prevalenza data dal giudice di appello agli aspetti concreti del rapporto, rispetto alla volontà espressa dalle parti (nomen iuris) all'inizio del rapporto medesimo, tanto più si giustifica in quanto, come gli stessi ricorrenti affermano, non vi era stato un formale atto di assunzione che valesse a porre in evidenza la volontà delle parti di dar vita ad un determinato tipo di rapporto, piuttosto che ad altro./ Infine, non possono avere ingresso in questa sede gli accertamenti di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Venezia in sede penale (successiva alla pronuncia qui impugnata, e non risultante passata in giudicato), sentenza che non può essere acquisita dalla Corte (art.372 c.p.c.) né comunque essere presa in considerazione (senza eludere il divieto di cui alla norma ult.cit.) per il tramite della sua integrale trascrizione nel ricorso. び 1841099.doc 9 Col terzo motivo i ricorrenti deducono: art.360 n.3 e 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 Legge 108/90. Violazione e falsa applicazione art. 18 S.L. e sostengono che, mentre non era censurabile la reiezione della domanda di reintegra per cessazione dell'attività dello Studio FF, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su altri motivi di appello e, in particolare, sul punto che la reintegra non avrebbe potuto essere disposta per difetto del requisito dimensionale e sul punto che l'impugnativa del licenziamento avrebbe dovuto comunque essere preceduta dal tentativo di conciliazione;
il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere determinato nella misura prevista dall'art.8 della legge 15 luglio 1966, n.106 (da 2,5 a 6 mensilità). Il motivo è infondato. Esso è, in parte, assorbito da quanto deciso trattando dei due motivi che precedono: una volta, infatti, ritenuta la sussistenza di una circostanza (cessazione dell'attività) impeditiva della reintegrazione, non era necessario che il Tribunale indagasse sulla sussistenza di ulteriori ragioni impeditive. Per quanto attiene all'eccezione di improcedibilità per difetto di tentativo di conciliazione, questa Corte (Cass. 15 novembre 1996, n.10033; 14 dicembre 1996, n.11181; 2 dicembre 1996, n.10756; 20 novembre 2000, n.14982) ha affermato che la disposizione di cui all'art.5 della legge 11 maggio 1990, n.108 circa il tentativo obbligatorio di conciliazione, si applica soltanto all'impugnativa dei licenziamenti intimati nell'area della tutela obbligatoria e quindi con esclusione di quelli intimati nell'area della tutela reale e soltanto alle azioni dirette alla riassunzione o 1841099.doc 10 al risarcimento del danno a norma dell'art.8 della legge n.604 del 1996 per difetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non anche alle domande fondate sulla pretesa violazione delle prescrizioni formali di cui all'art.2 della legge n.604 del 1996 o sulla pretesa violazione delle regole procedimentali applicabili in sede disciplinare. Nel caso in esame, la Corte rileva altresì che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non risulta (dalla sentenza impugnata o dalle deduzioni del ricorrente) essere stata proposta in limine litis;
e che l'improcedibilità avrebbe dovuto essere dichiarata alla prima udeinza. Infine, non avendo il Tribunale pronunciato condanna al risarcimento del danno, non può farsi questione della misura di questo: le stesse conclusioni rassegnte in appello dallo NA non hanno minimamente coinvolto detta questione. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art.385 c.p.c.. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare a controparte le spese in €. 21,50, oltre €.2000.00# per onorari. Così deciso in Roma, addì 21 febbraio 2002. I A 3 8 D 1 3 S , S . 5 DENtili O A T . L T IL PRESIDENT R , L N A ' O Eune A S L B 3 E L I 7 P E IL CONSIGLIERE ESTENSORE D - S D 8 I - A I N 1 T S S 1 G N O O E P E S A I M G D I A G E IL CANCELLIERE A , E O D L O T Depositate Cancell R T E I T T A S R 13 MAG. 2002 L I I N oggi,. L G E D E S E 1841099.doc E R O D IL CANCELLIEBE