Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 11911/2024 R.G.
premesso che con ordinanza del 14.4.2025, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 5.5.2025;
CP_ lette le “note scritte” depositate dal ricorrente, dall' e dall' Controparte_2
entro tale termine;
[...]
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luigi Aprea
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Del Sarto CP_3
- resistente -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.5.2025 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90127930 90 000, notificatagli il 19.5.2022, limitatamente alle somme vantate dall' nelle cartelle esattoriali n. 07120110238876307000 (per l'importo CP_3 di € 3.129,98) e n. 07120120157394942000 (per l'importo di € 6.343,00), nonché dall' CP_1 nell'avviso di addebito n. 37120112002011033000 (per l'importo di € 10.974,35). Ha eccepito l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati da tali enti previdenziali e ha concluso per la richiesta di accertamento dell'inesistenza di questi ultimi.
1
CP_ In particolare, l' ha eccepito la tardività dell'opposizione all'avviso di addebito per cui è causa, stante la regolare notifica dello stesso.
Inoltre ha dedotto:
- che in relazione all'avviso di addebito opposto l'istante in data 21.5.2019 “ha chiesto ed ottenuto in ADR dilazione di pagamenti, riconoscendo così il debito. Dilazione revocata per mancanza di versamenti, avendo versato solo poche rate”;
- che “egli aveva già aderito alla definizione agevolata del 2018 che risulta revocata per mancanza di versamenti”;
- che il medesimo “anche nel 2023 ha aderito alla definizione agevolata che è stata revocata per mancanza di versamenti”.
L' ha eccepito: CP_3
- “l'improponibilità del ricorso per assenza della preventiva domanda amministrativa all'agenzia delle entrate e all' ; CP_3
- la tardività dell'opposizione alle cartelle esattoriali.
L ha dedotto: Controparte_2
- che il ricorrente ha proposto due istanze di definizione agevolata, entrambe accolte;
- che, “precisamente, ha presentato la prima istanza in data 31/07/2019 prot. 2019 - ADERISC - 6690507 accolta con provvedimento n. AT – 07190201903701355170 comunicato all'istante con Pec il 28/10/2019”;
- che “in data 29.06.2023 con prot. W-2023062908480778 ha presentato la seconda istanza di definizione agevolata accolta con provvedimento n. AT – 07190202302079111180”;
- che “tale circostanza dimostra il riconoscimento del debito e rende inammissibile e inutile l'odierna opposizione”;
- che, peraltro, “con la rateizzazione il ricorrente ha di fatto compiuto un fatto giuridico incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione” e dunque la relativa istanza concretizza “anche la rinunzia ad avvalersi della prescrizione per il credito”;
- che il ricorrente, inoltre, “si è visto notificare un ulteriore atto della , che ha CP_2 interrotto i termini della prescrizione che hanno ricominciato a decorrere” e, segnatamente, l'“avviso di intimazione 07120179038424185000”.
*** In primo luogo si rileva l'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito e che il ricorrente ha impugnato la stessa solo con riferimento alle cartelle esattoriali e all'avviso di addebito innanzi riportati.
Sempre in via preliminare, si osserva che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nelle “note scritte” del 13.1.2025, e poi in parte ribadito in quelle successive (cfr. da ultimo in quelle depositate il 5.5.2025), la materia del contendere non è cessata.
Ed invero, dagli estratti di ruolo depositati dall'agente per la riscossione il 5.5.2025 e da quanto dalla stessa rappresentato nelle “note scritte” depositate in pari data, oltre che da CP_ quanto dedotto dall' da ultimo nelle “note scritte” dell'1.5.2025, si evince che le cartelle esattoriali e l'avviso di addebito per cui è causa sono stati sospesi (in seguito al decreto di questo Tribunale del 23.5.2024) e solo in parte sgravati (presumibilmente in applicazione
2 l'art. 1, comma 222, della L. 197/2022 (come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. D) del DL 198/2022 convertito in L. 14/2023).
In particolare:
- la cartella n. 07120110238876307000 presenta ancora un carico complessivi per €
2.107,17;
- la cartella n. 07120120157394942000 presenta ancora un carico di € 4.527,87; CP_
- l'avviso di addebito n. 37120112002011033000 (come precisato dall' nelle note scritte dell'1.5.2025) presenta ancora un carico di € 5.615,63.
Deve inoltre premettersi che, posto che per le questioni oggetto di causa non era necessaria alcuna domanda amministrativa (come eccepito dall' , il ricorrente non ha CP_3 specificamente contestato - come richiesto dall'art. 416 c.p.c. - di aver ricevuto le cartelle esattoriali e l'avviso di addebito oggetto di domanda.
In ogni caso, solo per completezza, si evidenzia che tali atti risultano correttamente pervenuti allo stesso nelle date indicate nell'intimazione di pagamento opposta (cfr. ricevute a/r CP_ prodotte in atti dall' e dall'agente per la riscossione), oltre che specificate dallo stesso istante nelle note scritte del 5.5.2025, e segnatamente:
- la cartella n. 07120110238876307000 in data 14.12.2011;
- la cartella n. 07120120157394942000 in data 11.4.2013;
- l'avviso di addebito n. 37120112002011033000 in data 4.11.2011.
Appurata la regolare notifica di tali atti, non avendo l'istante proposto opposizione nel termine di legge, non può essere esaminata l'eccezione di prescrizione riferita alla data della notifica dei medesimi.
Venendo alla prescrizione che si sarebbe compiuta successivamente alla notifica dei suindicati atti, si evidenzia che sul punto si sono pronunciate le SSUU della Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Cassazione, questo giudice mutando il precedente orientamento, aderisce alla tesi della durata quinquennale della prescrizione de quo.
Deve, inoltre, premettersi che, per quanto rileva ai fini di causa, la prescrizione è rimasta sospesa per 311 giorni, come disposto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ex art. 37, comma 2, D.L. n. 27/2020, convertito in L. n. 27/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021, ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021).
Al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120120157394942000 l'agente per la riscossione ha allegato la sussistenza, quale atto interruttivo, dell'intimazione di pagamento n. 07120179038424185000 che, dalla relativa ricevuta a/r, risulta pervenuto al ricorrente in data 12.1.2018.
Tale intimazione di pagamento, infatti, contiene l'invito al ricorrente a pagare cartella esattoriale n. 07120120157394942000.
3 Orbene, tale intimazione di pagamento, essendo stata ricevuta dall'istante prima del decorso di cinque anni dall'11.4.2013, data di notifica della cartella, ha interrotto la prescrizione.
Pertanto, considerato che dal 12.1.2018 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120179038424185000) al 19.5.2022 (data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa) non sono decorsi cinque anni, la prescrizione relativa ai crediti vantati dall' CP_3 nella cartella n. 07120120157394942000 non si è compiuta;
e ciò a prescindere dalla sospensione della prescrizione di cui alla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19.
Quanto, poi, alla circostanza per la quale l'ammontare ancora dovuto in relazione a tale cartella risultante dall'estratto di ruolo del 28.4.2025 (depositato dall'agente per la riscossione unitamente alle note scritte del 5.5.2025) è inferiore a quanto indicato nell'intimazione di pagamento opposta, deve ritenersi che ciò deriva dalla decurtazione delle somme indicate dall'art. 1, comma 231 della legge n. 197/2022 conseguente all'accoglimento della domanda di definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) presentata dal ricorrente in data 29.06.2023 (cfr. produzione dell' Controparte_2
).
[...]
In merito, invece, alla cartella esattoriale n. 07120110238876307000 (notificata il 14.12.2011) e all'avviso di addebito n. 37120112002011033000 (notificato il 4.11.2011), non risultano essere stati prodotti in atti interruttivi anteriori alla intimazione di pagamento CP_ per cui è causa e, dunque, i crediti vantati dall' e dall' in tali atti, si sono estinti per CP_3 prescrizione.
Ed invero, non sono utili le domande di definizione agevolata allegate dall'Agente per la CP_ Riscossione e dall' rispettivamente del 31.7.2019 e 29.6.2023, nonché del 2.5.2019.
Tali domande, infatti, sono state presentate quando ormai erano decorsi 5 anni dalla notifica della suindicata cartella esattoriale e del suindicato avviso di addebito.
CP_ Quanto, poi, alla circostanza, pure dedotta dall' per la quale il ricorrente “aveva già aderito alla definizione agevolata del 2018”, di cui non è dato sapere la data della relativa istanza, è assorbente osservare che anche in relazione alla stessa erano evidentemente decorsi 5 anni dalla notifica dell'avviso di addebito.
In sostanza gli allegati atti di riconoscimento di debito risultano intervenuti quando ormai il CP_ credito dell' era ormai estinto per prescrizione.
Né potrebbe ritenersi, come sostenuto dall' , che con le Controparte_2 istanze di definizione agevolata il ricorrente avrebbe rinunciato ad avvalersi della prescrizione, risultando assorbente che i contributi prescritti sono irricevibili da parte degli enti previdenziali.
CP_ Concludendo, deve dichiararsi che il ricorrente non è tenuto a pagare all' e all' le CP_3 somme da ciascuno di essi vantate nella cartella esattoriale n. 07120110238876307000 e nell'avviso di addebito n. 37120112002011033000.
Quanto, invece, cartella esattoriale n. 07120120157394942000 la domanda deve essere rigettata.
4 In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
CP_ a) dichiara non dovute dal ricorrente all' e all' le somme da ciascuno di essi vantate CP_3 rispettivamente nella cartella esattoriale n. 07120110238876307000 nell'avviso di addebito n. 37120112002011033000; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 6.5.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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