Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1392
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Sentenza 19 febbraio 1999

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La regola dettata dall'art. 16, comma primo, lett. f) del D.Lgs. n. 29 del 1993, secondo cui "i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere", non aveva diretta applicazione nei confronti di una Regione a statuto ordinario, in mancanza di adeguamento del suo statuto alla medesima disposizione,in ottemperanza all'art. 13 del medesimo decreto nel suo tenore originario, ripristinato dalla sentenza della Corte cost. n. 383 del 1994 (ma poi ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998: cfr. l'attuale art. 27 - bis del D.Lgs. n. 29/1993). (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione relativo ad opposizione ad un'ordinanza ingiunzione diretto al dirigente dell'ufficio contenzioso della Regione Puglia che l'aveva emessa, in quanto, secondo il vigente statuto di tale regione la rappresentanza legale anche in giudizio spettava al Presidente della Giunta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1392
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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