Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 16, comma primo, lett. f) del D.Lgs. n. 29 del 1993, secondo cui "i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere", non aveva diretta applicazione nei confronti di una Regione a statuto ordinario, in mancanza di adeguamento del suo statuto alla medesima disposizione,in ottemperanza all'art. 13 del medesimo decreto nel suo tenore originario, ripristinato dalla sentenza della Corte cost. n. 383 del 1994 (ma poi ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998: cfr. l'attuale art. 27 - bis del D.Lgs. n. 29/1993). (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione relativo ad opposizione ad un'ordinanza ingiunzione diretto al dirigente dell'ufficio contenzioso della Regione Puglia che l'aveva emessa, in quanto, secondo il vigente statuto di tale regione la rappresentanza legale anche in giudizio spettava al Presidente della Giunta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 71, presso l'avvocato GAETANO DE MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso l'avvocato A. FOSCARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI LEZZI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 758/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 10/3/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO GR proponeva opposizione davanti al giudice di Pace di Lecce avverso la ordinanza - ingiunzione a lui notificata dalla Regione Puglia per L.
3.230.000. Il giudice adito, nella contumacia della Regione, accoglieva l'opposizione annullando l'ingiunzione. Proponeva appello la Regione ed il Tribunale lo accoglieva, dichiarando la nullità della citazione in primo grado. Il secondo giudice riteneva preliminarmente che l'atto di appello era stato tempestivo, in quanto proposto entro l'anno, perché la notifica della sentenza del Giudice di Pace non era risultata idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.. La copia notificata infatti mancava della pagina contenente il dispositivo.
Riteneva quindi fondata la impugnazione, giacché l'opposizione era stata notificata al dirigente dell'ufficio contenzioso della Regione Puglia, sprovvisto in quanto tale di capacità processuale, benché competente ad emettere i provvedimenti ingiuntivi. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi il GR. Resiste con controricorso la regione Puglia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 325, 156, 160 c.p.c.. Sostiene che la notifica della copia incompleta della sentenza del giudice di Pace è stata superata dal suo buon fine, giacché la individuazione dell'ufficio che aveva emesso la decisione era sicuramente avvenuta.
1a) Osservava il collegio che la Corte di cassazione ha da tempo dato luogo ad un orientamento dal quale non vi sono ragioni per dissentire, in base al quale la notifica della sentenza priva della parte di dispositivo che identifica la data del deposito e le firme dei giudici ed altresì la disposizione sulle spese non contiene tutti gli elementi che in base all'art. 326 c.p.c. occorrono per la conoscenza di tutto il contenuto della decisione, (Cass. n. 7981 del 1996). E nella specie è per l'appunto avvenuto che la sentenza in questione, peraltro malamente e disordinatamente affoliata, senza rispettare l'ordine progressivo delle pagine come in originale, risulta priva del foglio nel quale dovrebbe esservi il dispositivo. La notificazione pertanto non è stata in grado di far decorrere il termine breve.
Il motivo è infondato.
2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 75 c.p.c., conseguente all'avere la sentenza del tribunale dimenticato che il Direttore dell'ufficio contenzioso della regione Puglia, poiché possiede personalità giuridica atta a fargli emettere il provvedimento oggetto di possibile contenzioso, può ricevere la notifica della citazione in opposizione.
2a) Osserva il collegio che la norma dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, espressamente dedicata alla
Funzione dei dirigenti generali, alla lettera f, dispone che: "i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di riconciliare e transigere".
Tuttavia la legge stessa all'art. 13 nel testo precedente alla odierna formulazione introdotta dall'art. 189 del dlgs n. 80 del 1998, e conseguente alla sentenza della Corte Costituzione n. 383
del 1994 che dichiarava illegittima la formulazione introdotta dall'art. 3 del dlgs n. 470 del 1993 ripristinando quella originaria, stabiliva che: "A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti". Orbene il vigente Statuto della Regione Puglia prevede tutt'ora che la rappresentanza legale anche in giudizio dell'ente spetta al Presidente della Giunta. La sentenza impugnata dunque esattamente ha affermato la nullità della citazione in primo grado perché effettuata non già nei confronti del Presidente della Giunta Regionale e alla sede di Bari della appellante, ove ha sede il Presidente della Giunta, bensì all'Ufficio del contenzioso di Lecce (v. art. 145 c.p.c., primo comma). 3) Il ricorso deve essere respinto. ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
In Roma il 24 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.