CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28338 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28338 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30.11.2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di CH AB, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595, commi 1 e 3, cod. pen., perché, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di TI SE, mediante offese recate col mezzo di pubblicità costituito dalla rete internet, attribuendo allo stesso fatti determinati, e lo aveva condannato alla pena di euro 550,00 di multa. 2.Rícorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; ossia la nullità del decreto di citazione a giudizio (per mancata indicazione dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione il processo sarebbe stato celebrato in assenza) 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione per omessa valutazione di motivo di appello, con cui era stata contestata l'attribuibilità all'imputato della pubblicazione dell'articolo sul sito Iacchitè. Si ritiene infatti che non sia emersa alcuna prova che l'imputato sia stato l'autore dello scritto presuntivamente offensivo e che nessun tecnico sia stato chiamato a verificare l'originalità del post, che non risulta firmato. Neanche il Tribunale ha dichiarato la ríconducibilità dell'articolo all'odierno ricorrente, affermando solamente che lo stesso lo abbia inserito sul sito. Al fine della dichiarazione di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, solo un'attività istruttoria volta ad accertare la paternità dello scritto diffamatorio (così come previsto dallo stesso Tribunale di Cosenza, nella sentenza n. 886 del 2018, che fa riferimento ai criteri sanciti all'interno della Convenzione di Budapest del 2001 e recepiti nel nostro ordinamento dalla I. 48 del 2008), omessa nell'odierno procedimento, avrebbe consentito al giudice di esprimersi con il necessario grado di certezza;
non essendo sufficiente "catturare la schermata" della pagina incriminata né tantomeno fare la stampa su cartaceo. Il Giudice è giunto alla conclusione, errata, che CH AB sia il direttore responsabile della testata giornalistica, ma non ha mai affermato che fosse anche l'autore dello scritto. La Corte non ha motivato la paternità dello scritto in capo all'odierno ricorrente;
inoltre non si è espressa sulla motivazione del Giudice di primo grado che ha attribuito il fatto all'imputato sulla semplice supposizione di un teste - il Maresciallo Fiore - che non è un tecnico informatico e riferisce semplicemente di aver verificato l'esistenza su Facebook del profilo di CH AB e, vista l'immagine del ricorrente, di aver attribuito il fatto allo stesso. 2 Non sono state eseguite le verifiche idonee come l'emissione, da parte della polizia giudiziaria delegata, del decreto di acquisizione dei numeri ID di connessione relativi al profilo, oppure gli accertamenti tramite forma della rogatoria, dato che il social network Facebook è gestito da una società che ha sede negli Stati Uniti. Altrettanto vale per il sito Iacchitè.com per cui non si è proceduto a richiedere rogatoria internazionale al fine della identificazione di CH AB quale gestore del sito. Si ritiene infatti che, data la registrazione del sito Iacchitè.com negli Stati Uniti d'America, dovesse essere richiesta in tale nazione la lista delle società registrate ed i loro amministratori, ma che ciò non sia avvenuto. La polizia giudiziaria si è limitata a far copia di quanto appariva sul proprio computer e quindi ad "accertare" che il sito corrispondesse a quello in uso a CH AB. La difesa considera questa una indagine insufficiente per provare una responsabilità penale. In conclusione, a parere della difesa, l'imputato non ha diffamato la parte offesa ed i fatti di cui all'articolo meritavano in ogni caso un approfondimento, che non c'è stato, da parte dell'autorità giudiziaria. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo che assume che il decreto di citazione diretta a giudizio - nonostante si possa considerare regolarmente notificato - sia comunque nullo, in quanto non contenente l'avvertimento all'imputato per cui, se non fosse comparso in udienza, sarebbe stato giudicato comunque in assenza, in base alle disposizioni di cui agli artt. 420 - bis e ss. c.p.p., è manifestamente infondato. Ribadito che le nullità sono tassative (art. 177 cod. proc. pen.), va rilevato che alcuna norma prevede la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio quando questo non contenga l'avvertimento all'imputato che, in caso di mancata comparizione, verrà giudicato in assenza;
né tale omissione può essere ricompresa tra le nullità di ordine generale. 3 Va ricordato che, con riferimento all'analoga omissione dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, questa Corte ha affermato che «non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che, il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata» (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260354); in ogni caso tale avviso ha semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo (Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, Rv. 271497 - 01. Sez. 4, n. 5017 del 19/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 275116 - 01). Ciò si evince dalla stessa formulazione della disposizione di cui all'art. 552 cod. proc. pen. (e del suo omologo, in parte qua, art. 429 c.p.p.), che indica, come «requisiti» (ovvero come elementi strutturali dell'atto di citazione), «il luogo, il giorno e l'ora della comparizione» e ad essi aggiunge «l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia», che costituisce un quid pluris rispetto ai requisiti strutturali dell'atto, e si concretizza in un mero ammonimento (in questo senso la già citata Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato e altro, Rv. 260354 - 01), e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è da ritenere sanzionata. Quanto alla necessità dell'avvertimento, questa Corte ha, per altro verso, anche avuto modo di rilevare che l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 552 comma 1 lett. d) e dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., non è causa di nullità, atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso (che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo (Sez. 6, n. 49525, Rv. 271497, cit.). Né potrebbe richiamarsi in soccorso quanto dispone l'art. 419, ai commi 1 e 7, cod. proc. pen., avendo la nullità ivi espressamente prevista ad oggetto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e dovendo il suo contenuto, quanto ad essenzialità traducibile in nullità, essere interpretato nei medesimi termini, di cui sopra, affermati con riferimento al decreto che dispone il giudizio e al decreto di citazione giudizio. Il mancato avviso in argomento non dà quindi luogo ad alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio (che sarebbe comunque una nullità relativa deducibile subito dopo la ricezione dell'atto). 1.2. Il secondo motivo, che lamenta l'omessa valutazione del motivo di appello con cui era stata contestata l'attribuibilità all'imputato della pubblicazione dell'articolo sul sito www.iacchite.com , sotto il duplice aspetto della mancanza di certezza della 4 riconducibilità al CH sia del profilo facebook che del sito internet indicato, non si confronta specificamente con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, sicché, esso, pecca di genericìtà. A ben vedere esso è affetto innanzitutto da genericità intrinseca perché assume genericamente che, in caso di comunicazioni a mezzo Facebook, per la certezza della prova sia della provenienza che del contenuto dello scritto pubblicato sarebbe stata necessaria una rogatoria internazionale, adducendo che tra l'altro in mancanza dell'adozione di precise tecniche che garantiscano l'inalterabilità e originalità dei dati appresi, la certezza della prova è compromessa anche dalle possibili manipolazioni che possono interessare i dati medesimi;
ma nell'addure tali circostanza non espone specifiche circostanze di fatto idonee a mettere in crisi il procedimento acquisitivo della prova intervenuto nel caso di specie, facendo riferimento sempre in via del tutto generica a possibile errata custodia delle credenziali di autenticazione o a possibile creazione ex novo di fake (ovvero di profilo falso). Ciò, pure a fronte dei plurimi argomenti sviluppati al riguardo nella sentenza impugnata che ha ricavato la riferibilità del sito Iacchite all'imputato - peraltro già riscontrata dal teste di Polizia giudiziaria con riferimento ad altre indagini e affermata in altre sentenze definitive - sulla base dei risultati delle indagini esperite anche nel presente procedimento dal teste di P.G., che avevano consentito di appurare che all'epoca dei fatti "Iacchite non era un quotidiano, ma un blog collegato al settimanale Cosenza Sport, di cui l'imputato era direttore responsabile (circostanza questa non oggetto di specifica contestazione). Precisa la corte di appello al riguardo che il teste ha affermato di aver scaricato tutta "la reggenza del sito attraverso il dominio voischer dove vi sono riportati tutti i dati riconducibili all'imputato. Infatti nello stesso record vi è la registrazione, registrati.org AB CH, con i suoi dati e l'indirizzo", sicché, a differenza di quanto si assume in ricorso, le conclusioni raggiunte dal verbalizzante sul punto non sono state tratte unicamente dalle immagini e dalle generalità dell'imputato comparse sulla schermata del computer, che pure hanno accompagnato la comparsa del testo incriminato;
di talchè correttamente il giudice di merito ha concluso che l'articolo in questione fosse riconducibile all'imputato in qualità di autore dello stesso nonché quale responsabile del blog (in assenza di contestazioni specifiche sulla manipolazione del testo, sulla violazione del credenziali di accesso e sulla falsità del profilo). In definitiva, la protesta di estraneità risulta generica in quanto non collegata ad elementi concreti specifici, limitandosi essa a ventilare, in maniera del tutto generica, ipotetica e congetturale, un possibile furto di identità. Del tutto generica, infine, anche l'ultima doglianza con cui ci si duole del mancato approfondimento sui fatti di cui all'articolo, limitandosi esso a lamentare che invece la Procura della Repubblica avrebbe preferito indagare su CH. 5 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 10/5/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28338 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30.11.2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di CH AB, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595, commi 1 e 3, cod. pen., perché, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di TI SE, mediante offese recate col mezzo di pubblicità costituito dalla rete internet, attribuendo allo stesso fatti determinati, e lo aveva condannato alla pena di euro 550,00 di multa. 2.Rícorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; ossia la nullità del decreto di citazione a giudizio (per mancata indicazione dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione il processo sarebbe stato celebrato in assenza) 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione per omessa valutazione di motivo di appello, con cui era stata contestata l'attribuibilità all'imputato della pubblicazione dell'articolo sul sito Iacchitè. Si ritiene infatti che non sia emersa alcuna prova che l'imputato sia stato l'autore dello scritto presuntivamente offensivo e che nessun tecnico sia stato chiamato a verificare l'originalità del post, che non risulta firmato. Neanche il Tribunale ha dichiarato la ríconducibilità dell'articolo all'odierno ricorrente, affermando solamente che lo stesso lo abbia inserito sul sito. Al fine della dichiarazione di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, solo un'attività istruttoria volta ad accertare la paternità dello scritto diffamatorio (così come previsto dallo stesso Tribunale di Cosenza, nella sentenza n. 886 del 2018, che fa riferimento ai criteri sanciti all'interno della Convenzione di Budapest del 2001 e recepiti nel nostro ordinamento dalla I. 48 del 2008), omessa nell'odierno procedimento, avrebbe consentito al giudice di esprimersi con il necessario grado di certezza;
non essendo sufficiente "catturare la schermata" della pagina incriminata né tantomeno fare la stampa su cartaceo. Il Giudice è giunto alla conclusione, errata, che CH AB sia il direttore responsabile della testata giornalistica, ma non ha mai affermato che fosse anche l'autore dello scritto. La Corte non ha motivato la paternità dello scritto in capo all'odierno ricorrente;
inoltre non si è espressa sulla motivazione del Giudice di primo grado che ha attribuito il fatto all'imputato sulla semplice supposizione di un teste - il Maresciallo Fiore - che non è un tecnico informatico e riferisce semplicemente di aver verificato l'esistenza su Facebook del profilo di CH AB e, vista l'immagine del ricorrente, di aver attribuito il fatto allo stesso. 2 Non sono state eseguite le verifiche idonee come l'emissione, da parte della polizia giudiziaria delegata, del decreto di acquisizione dei numeri ID di connessione relativi al profilo, oppure gli accertamenti tramite forma della rogatoria, dato che il social network Facebook è gestito da una società che ha sede negli Stati Uniti. Altrettanto vale per il sito Iacchitè.com per cui non si è proceduto a richiedere rogatoria internazionale al fine della identificazione di CH AB quale gestore del sito. Si ritiene infatti che, data la registrazione del sito Iacchitè.com negli Stati Uniti d'America, dovesse essere richiesta in tale nazione la lista delle società registrate ed i loro amministratori, ma che ciò non sia avvenuto. La polizia giudiziaria si è limitata a far copia di quanto appariva sul proprio computer e quindi ad "accertare" che il sito corrispondesse a quello in uso a CH AB. La difesa considera questa una indagine insufficiente per provare una responsabilità penale. In conclusione, a parere della difesa, l'imputato non ha diffamato la parte offesa ed i fatti di cui all'articolo meritavano in ogni caso un approfondimento, che non c'è stato, da parte dell'autorità giudiziaria. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo che assume che il decreto di citazione diretta a giudizio - nonostante si possa considerare regolarmente notificato - sia comunque nullo, in quanto non contenente l'avvertimento all'imputato per cui, se non fosse comparso in udienza, sarebbe stato giudicato comunque in assenza, in base alle disposizioni di cui agli artt. 420 - bis e ss. c.p.p., è manifestamente infondato. Ribadito che le nullità sono tassative (art. 177 cod. proc. pen.), va rilevato che alcuna norma prevede la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio quando questo non contenga l'avvertimento all'imputato che, in caso di mancata comparizione, verrà giudicato in assenza;
né tale omissione può essere ricompresa tra le nullità di ordine generale. 3 Va ricordato che, con riferimento all'analoga omissione dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, questa Corte ha affermato che «non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che, il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata» (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260354); in ogni caso tale avviso ha semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo (Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, Rv. 271497 - 01. Sez. 4, n. 5017 del 19/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 275116 - 01). Ciò si evince dalla stessa formulazione della disposizione di cui all'art. 552 cod. proc. pen. (e del suo omologo, in parte qua, art. 429 c.p.p.), che indica, come «requisiti» (ovvero come elementi strutturali dell'atto di citazione), «il luogo, il giorno e l'ora della comparizione» e ad essi aggiunge «l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia», che costituisce un quid pluris rispetto ai requisiti strutturali dell'atto, e si concretizza in un mero ammonimento (in questo senso la già citata Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato e altro, Rv. 260354 - 01), e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è da ritenere sanzionata. Quanto alla necessità dell'avvertimento, questa Corte ha, per altro verso, anche avuto modo di rilevare che l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 552 comma 1 lett. d) e dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., non è causa di nullità, atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso (che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo (Sez. 6, n. 49525, Rv. 271497, cit.). Né potrebbe richiamarsi in soccorso quanto dispone l'art. 419, ai commi 1 e 7, cod. proc. pen., avendo la nullità ivi espressamente prevista ad oggetto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e dovendo il suo contenuto, quanto ad essenzialità traducibile in nullità, essere interpretato nei medesimi termini, di cui sopra, affermati con riferimento al decreto che dispone il giudizio e al decreto di citazione giudizio. Il mancato avviso in argomento non dà quindi luogo ad alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio (che sarebbe comunque una nullità relativa deducibile subito dopo la ricezione dell'atto). 1.2. Il secondo motivo, che lamenta l'omessa valutazione del motivo di appello con cui era stata contestata l'attribuibilità all'imputato della pubblicazione dell'articolo sul sito www.iacchite.com , sotto il duplice aspetto della mancanza di certezza della 4 riconducibilità al CH sia del profilo facebook che del sito internet indicato, non si confronta specificamente con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, sicché, esso, pecca di genericìtà. A ben vedere esso è affetto innanzitutto da genericità intrinseca perché assume genericamente che, in caso di comunicazioni a mezzo Facebook, per la certezza della prova sia della provenienza che del contenuto dello scritto pubblicato sarebbe stata necessaria una rogatoria internazionale, adducendo che tra l'altro in mancanza dell'adozione di precise tecniche che garantiscano l'inalterabilità e originalità dei dati appresi, la certezza della prova è compromessa anche dalle possibili manipolazioni che possono interessare i dati medesimi;
ma nell'addure tali circostanza non espone specifiche circostanze di fatto idonee a mettere in crisi il procedimento acquisitivo della prova intervenuto nel caso di specie, facendo riferimento sempre in via del tutto generica a possibile errata custodia delle credenziali di autenticazione o a possibile creazione ex novo di fake (ovvero di profilo falso). Ciò, pure a fronte dei plurimi argomenti sviluppati al riguardo nella sentenza impugnata che ha ricavato la riferibilità del sito Iacchite all'imputato - peraltro già riscontrata dal teste di Polizia giudiziaria con riferimento ad altre indagini e affermata in altre sentenze definitive - sulla base dei risultati delle indagini esperite anche nel presente procedimento dal teste di P.G., che avevano consentito di appurare che all'epoca dei fatti "Iacchite non era un quotidiano, ma un blog collegato al settimanale Cosenza Sport, di cui l'imputato era direttore responsabile (circostanza questa non oggetto di specifica contestazione). Precisa la corte di appello al riguardo che il teste ha affermato di aver scaricato tutta "la reggenza del sito attraverso il dominio voischer dove vi sono riportati tutti i dati riconducibili all'imputato. Infatti nello stesso record vi è la registrazione, registrati.org AB CH, con i suoi dati e l'indirizzo", sicché, a differenza di quanto si assume in ricorso, le conclusioni raggiunte dal verbalizzante sul punto non sono state tratte unicamente dalle immagini e dalle generalità dell'imputato comparse sulla schermata del computer, che pure hanno accompagnato la comparsa del testo incriminato;
di talchè correttamente il giudice di merito ha concluso che l'articolo in questione fosse riconducibile all'imputato in qualità di autore dello stesso nonché quale responsabile del blog (in assenza di contestazioni specifiche sulla manipolazione del testo, sulla violazione del credenziali di accesso e sulla falsità del profilo). In definitiva, la protesta di estraneità risulta generica in quanto non collegata ad elementi concreti specifici, limitandosi essa a ventilare, in maniera del tutto generica, ipotetica e congetturale, un possibile furto di identità. Del tutto generica, infine, anche l'ultima doglianza con cui ci si duole del mancato approfondimento sui fatti di cui all'articolo, limitandosi esso a lamentare che invece la Procura della Repubblica avrebbe preferito indagare su CH. 5 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 10/5/2023.