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Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2023, n. 29991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29991 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di AL in data 2/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2/12/2022, il Tribunale di sorveglianza di AL ha rigettato l'opposizione avvero la decisione con cui lo stesso Tribunale, in data 13/07/2022, aveva respinto la richiesta di riabilitazione proposta nell'interesse di IO RI con riferimento alle sentenze emesse: 1) dalla Pretura di Santa Maria Capua Vetere in data 4/03/1991, irrevocabile il 27/04/1996, relativa al delitto di violazione degli obblighi assistenza familiare, con sospensione condizionale della pena di 2 mesi di reclusione e di 258,23 euro di multa;
2) dalla Corte di appello di Napoli il 30/03/1998, irrevocabile il 10/02/1999, per violazione degli obblighi assistenza familiare, con sospensione condizionale Penale Sent. Sez. 1 Num. 29991 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 07/06/2023 della pena di 4 mesi di reclusione e di 258,23 euro di multa;
3) dalla Corte di appello di AL il 4/10/2005, irrevocabile in data 8/02/2007, per calunnia, applicato l'indulto ex lege n. 241 del 2006 sulla pena di 3 anni di reclusione;
4) dal Tribunale di Enna il 27/05/2003, irrevocabile 14/10/2009, per estorsione, con condanna alla pena di 5 anni di reclusione e di 600,00 euro di multa, quest'ultima interamente condonata. Secondo il Collegio, infatti, il condannato non aveva provveduto al pagamento delle spese processuali relative alla condanna di cui al punto 1), per come emergeva dalla nota trasmessa in data 7/02/2022 dall'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, né risultava altrimenti risarcito il danno in favore della vittima del reato;
né RI risultava avere provveduto, per le condanne di cui ai punti nn. 2), 3), 4), sia al pagamento delle spese processuali, sia al risarcimento del danno (secondo quanto documentato, rispettivamente, con nota dell'Ufficio Recupero Crediti della Corte di appello di Napoli, della Corte di appello di AL e del Tribunale di Enna). 2. IO RI ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ferdinando Milia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il mancato risarcimento dei danni nei confronti delle persone offese dai reati per cui RI è stato condannato sarebbe stata determinata dall'impossibilità di provvedervi per la mancanza, se si eccettuano i proventi derivanti dal reddito di cittadinanza, di fonti di reddito (essendo stato destituito dall'impiego per effetto delle condanne riportate) e a causa delle precarie condizioni di salute in cui verserebbe. In ogni caso, quanto alle condanne indicate ai nn. 1) e 2), la persona offesa avrebbe proceduto civilmente nei suoi confronti, con conseguente pignoramento dello stipendio, quantomeno fino al 19/11/1999, data della sua destituzione dall'impiego, e successivamente dell'indennità di buonuscita. Dopo tale momento RI non avrebbe mai ricevuto dalla stessa nessuna ulteriore richiesta, fermo restando che la sospensione della pena era subordinata al pagamento di quanto dovuto alla vittima, cosa che al tempo avvenne. Per tale ragione, trascorsi più di 30 anni dai fatti, RI non conserverebbe più la documentazione cartacea di quanto avvenuto, salva la possibilità per l'Autorità giudiziaria procedente di compiere i necessari accertamenti presso gli uffici preposti del Ministero dell'Interno. Le condizioni di indigenza correlate alla perdita del lavoro e alla condizione di invalido civile, per la quale percepirebbe una pensione di invalidità pari a 302,00 euro mensili, non gli avrebbero consentito di 2 pagare spese processuali e risarcimento dei danni alle persone offese dei reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 3 e 4; e ciò nemmeno dopo essere stato ammesso a percepire il reddito di cittadinanza, anche tenuto conto delle spese dell'affitto. 3. In data 1/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 179, sesto comma, cod. pen. subordina l'eventuale concessione della riabilitazione, tra le altre condizioni, all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle. Tra le obbligazioni civili derivanti dal reato richiamate dalla citata disposizione vi sono quelle indicate negli artt. 185 ss. cod. pen., ovvero l'obbligo del risarcimento del danno e delle restituzioni e quello di rifondere allo Stato le spese di cui all'art. 189 cod. pen., tra le quali rientrano le spese del procedimento che, nel caso in esame, non risultano essere stato pagate dal condannato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale adempimento assume specifico rilievo in funzione del suo valore dimostrativo dell'emenda del condannato. In altri termini, il primo sintomo dell'avvenuta risocializzazione del condannato è costituito dal positivo interessamento di quest'ultimo nei confronti della persona offesa dal reato, attraverso la fattiva riparazione delle conseguenze determinate dalla condotta illecita. E ciò spità per quale ragione si ritenga, in giurisprudenza, che l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato sia condizione imprescindibile anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Zurita Ramirez, Rv. 261276 - 01). Nondimeno, l'eventuale inadempimento determinato da una situazione di impossibilità non può impedire l'accesso al beneficio. E a questo proposito, secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza dell'impossibilità di adempimento non è necessario che l'interessato versi in stato assoluto di povertà, essendo sufficiente che non possa provvedervi senza subire un sensibile sacrificio per sé o per la propria famiglia. In ogni caso, la giurisprudenza consolidata ritiene che a carico del richiedente sussista un preciso onere probatorio, in base al quale egli è tenuto a dimostrare di avere provveduto all'adempimento o, all'opposto, di essere impossibilitato a provvedervi (cfr. Sez. 1, n. 35630 del 18/09/2012, Rv. 3 253182-01), ovviamente a partire da dati oggettivi, senza che la circostanza possa ritenersi dimostrata alla stregua di generiche autocertificazioni (cfr. Sez. 1, n. 10556 del 7/11/2018, dep. 2019, Teardo, Rv. 274887 - 01; Sez. 1, n. 7269 del 27/02/2006, Rv. 234073-01). 3. Tanto premesso, va osservato che nel presentare la prima richiesta di riabilitazione, RI nulla aveva dedotto in merito alle spese processuali e al risarcimento del danno derivante dai reati, limitandosi a elencare le sentenze per le quali la riabilitazione era stata richiesta e a dichiarare di avere mantenuto una buona condotta. In sede di opposizione, invece, egli ha dedotto genericamente di non essere stato in grado di adempiervi, senza, tuttavia, allegare alcunché a sostegno di quanto dichiarato in relazione ai propri redditi o, ancora, altra valida documentazione da cui inferire l'entità dei propri introiti. 3.1. Analogamente, nel presentare l'odierno ricorso, la difesa, nonostante il richiamo all'art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen., si è limitata a riproporre argomenti fattuali, già compiutamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dg le a — ‘'! o '1I7 di euro tremila in favore della cassa co el '(.5 .• o Q;
C f-- spese processuali e della somma ammende. Così deciso in data 7/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2/12/2022, il Tribunale di sorveglianza di AL ha rigettato l'opposizione avvero la decisione con cui lo stesso Tribunale, in data 13/07/2022, aveva respinto la richiesta di riabilitazione proposta nell'interesse di IO RI con riferimento alle sentenze emesse: 1) dalla Pretura di Santa Maria Capua Vetere in data 4/03/1991, irrevocabile il 27/04/1996, relativa al delitto di violazione degli obblighi assistenza familiare, con sospensione condizionale della pena di 2 mesi di reclusione e di 258,23 euro di multa;
2) dalla Corte di appello di Napoli il 30/03/1998, irrevocabile il 10/02/1999, per violazione degli obblighi assistenza familiare, con sospensione condizionale Penale Sent. Sez. 1 Num. 29991 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 07/06/2023 della pena di 4 mesi di reclusione e di 258,23 euro di multa;
3) dalla Corte di appello di AL il 4/10/2005, irrevocabile in data 8/02/2007, per calunnia, applicato l'indulto ex lege n. 241 del 2006 sulla pena di 3 anni di reclusione;
4) dal Tribunale di Enna il 27/05/2003, irrevocabile 14/10/2009, per estorsione, con condanna alla pena di 5 anni di reclusione e di 600,00 euro di multa, quest'ultima interamente condonata. Secondo il Collegio, infatti, il condannato non aveva provveduto al pagamento delle spese processuali relative alla condanna di cui al punto 1), per come emergeva dalla nota trasmessa in data 7/02/2022 dall'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, né risultava altrimenti risarcito il danno in favore della vittima del reato;
né RI risultava avere provveduto, per le condanne di cui ai punti nn. 2), 3), 4), sia al pagamento delle spese processuali, sia al risarcimento del danno (secondo quanto documentato, rispettivamente, con nota dell'Ufficio Recupero Crediti della Corte di appello di Napoli, della Corte di appello di AL e del Tribunale di Enna). 2. IO RI ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ferdinando Milia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il mancato risarcimento dei danni nei confronti delle persone offese dai reati per cui RI è stato condannato sarebbe stata determinata dall'impossibilità di provvedervi per la mancanza, se si eccettuano i proventi derivanti dal reddito di cittadinanza, di fonti di reddito (essendo stato destituito dall'impiego per effetto delle condanne riportate) e a causa delle precarie condizioni di salute in cui verserebbe. In ogni caso, quanto alle condanne indicate ai nn. 1) e 2), la persona offesa avrebbe proceduto civilmente nei suoi confronti, con conseguente pignoramento dello stipendio, quantomeno fino al 19/11/1999, data della sua destituzione dall'impiego, e successivamente dell'indennità di buonuscita. Dopo tale momento RI non avrebbe mai ricevuto dalla stessa nessuna ulteriore richiesta, fermo restando che la sospensione della pena era subordinata al pagamento di quanto dovuto alla vittima, cosa che al tempo avvenne. Per tale ragione, trascorsi più di 30 anni dai fatti, RI non conserverebbe più la documentazione cartacea di quanto avvenuto, salva la possibilità per l'Autorità giudiziaria procedente di compiere i necessari accertamenti presso gli uffici preposti del Ministero dell'Interno. Le condizioni di indigenza correlate alla perdita del lavoro e alla condizione di invalido civile, per la quale percepirebbe una pensione di invalidità pari a 302,00 euro mensili, non gli avrebbero consentito di 2 pagare spese processuali e risarcimento dei danni alle persone offese dei reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 3 e 4; e ciò nemmeno dopo essere stato ammesso a percepire il reddito di cittadinanza, anche tenuto conto delle spese dell'affitto. 3. In data 1/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 179, sesto comma, cod. pen. subordina l'eventuale concessione della riabilitazione, tra le altre condizioni, all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle. Tra le obbligazioni civili derivanti dal reato richiamate dalla citata disposizione vi sono quelle indicate negli artt. 185 ss. cod. pen., ovvero l'obbligo del risarcimento del danno e delle restituzioni e quello di rifondere allo Stato le spese di cui all'art. 189 cod. pen., tra le quali rientrano le spese del procedimento che, nel caso in esame, non risultano essere stato pagate dal condannato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale adempimento assume specifico rilievo in funzione del suo valore dimostrativo dell'emenda del condannato. In altri termini, il primo sintomo dell'avvenuta risocializzazione del condannato è costituito dal positivo interessamento di quest'ultimo nei confronti della persona offesa dal reato, attraverso la fattiva riparazione delle conseguenze determinate dalla condotta illecita. E ciò spità per quale ragione si ritenga, in giurisprudenza, che l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato sia condizione imprescindibile anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Zurita Ramirez, Rv. 261276 - 01). Nondimeno, l'eventuale inadempimento determinato da una situazione di impossibilità non può impedire l'accesso al beneficio. E a questo proposito, secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza dell'impossibilità di adempimento non è necessario che l'interessato versi in stato assoluto di povertà, essendo sufficiente che non possa provvedervi senza subire un sensibile sacrificio per sé o per la propria famiglia. In ogni caso, la giurisprudenza consolidata ritiene che a carico del richiedente sussista un preciso onere probatorio, in base al quale egli è tenuto a dimostrare di avere provveduto all'adempimento o, all'opposto, di essere impossibilitato a provvedervi (cfr. Sez. 1, n. 35630 del 18/09/2012, Rv. 3 253182-01), ovviamente a partire da dati oggettivi, senza che la circostanza possa ritenersi dimostrata alla stregua di generiche autocertificazioni (cfr. Sez. 1, n. 10556 del 7/11/2018, dep. 2019, Teardo, Rv. 274887 - 01; Sez. 1, n. 7269 del 27/02/2006, Rv. 234073-01). 3. Tanto premesso, va osservato che nel presentare la prima richiesta di riabilitazione, RI nulla aveva dedotto in merito alle spese processuali e al risarcimento del danno derivante dai reati, limitandosi a elencare le sentenze per le quali la riabilitazione era stata richiesta e a dichiarare di avere mantenuto una buona condotta. In sede di opposizione, invece, egli ha dedotto genericamente di non essere stato in grado di adempiervi, senza, tuttavia, allegare alcunché a sostegno di quanto dichiarato in relazione ai propri redditi o, ancora, altra valida documentazione da cui inferire l'entità dei propri introiti. 3.1. Analogamente, nel presentare l'odierno ricorso, la difesa, nonostante il richiamo all'art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen., si è limitata a riproporre argomenti fattuali, già compiutamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dg le a — ‘'! o '1I7 di euro tremila in favore della cassa co el '(.5 .• o Q;
C f-- spese processuali e della somma ammende. Così deciso in data 7/06/2023