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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2278/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2278/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in indirizzo Parte_1 C.F._1
telematico presso il Difensore BACCHETTA ALESSANDRO
OPPONENTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
PIETRO CELLA 55 PIACENZA presso il Difensore RASTELLI CRISTINA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Nell'ambito di un rapporto amicale dal
2010, si rendeva disponibile ad occuparsi, per conto dell'amica Parte_1 CP_1
dei vari pagamenti erariali e fiscali relativi al parcheggio San Fermo gestito in
Piacenza da quest'ultima. A tal fine, firmava in data 21 gennaio 2010 una CP_1
delega bancaria che conferiva a ampi poteri di gestione del conto corrente Pt_1
aziendale, compresi bancomat, password per l'home banking, carta prepagata e tessera per versamenti in cassa continua. Dal 2016 si instaurava inoltre un accordo di collaborazione tra le rispettive attività per la sorveglianza e custodia del parcheggio
San Fermo, con la società di (Patty che emetteva fatture mensili Pt_1 Parte_2
regolarmente saldate da Alla fine del 2018, su consiglio di amici CP_1 CP_1
comuni e perplessa per la frequente incapienza del conto corrente nonostante il buon rendimento del parcheggio, si rivolgeva al commercialista Dott. per Tes_1
chiarimenti. Il consulente segnalava che tra il 2015 e il 2018 avrebbe dovuto registrarsi un attivo di almeno € 45.000,00, consigliando una verifica degli estratti conto bancari.
Attraverso un lavoro di riscontro tra gli estratti conto dal 2010 al 2018 e le cifre riportate sul registro dei corrispettivi del parcheggio, accertava un ammanco CP_1
complessivo di € 98.663,00. Messe al corrente e la sua amica Pt_1 Persona_1
quest'ultima preparava un fac simile di riconoscimento di debito e un piano di rientro scaglionato. Nel marzo 2019 le parti sottoscrivevano il riconoscimento di debito del 4
marzo 2019 per € 98.663,00 e il successivo piano di rientro del 18 marzo 2019, con impegno di restituzione di almeno € 4.000,00 annui. Dal 31 luglio 2019 al 6 marzo 2021,
restituiva mediante cinque versamenti l'importo totale di € 8.000,00. Pt_1
Successivamente, non ricevendo ulteriori pagamenti da oltre un anno, CP_1
pagina 2 di 9 costituiva in mora nell'aprile 2022 e otteneva il decreto ingiuntivo nel giugno Pt_1
2022. Propone opposizione in primo luogo argomentando Parte_1
sull'inefficacia del riconoscimento del debito per vizio del consenso nella sottoscrizione, trattandosi di documento sottoscritto obtorto collo e comunque in un momento di grande prostrazione. A tal riguardo sostiene di essere stata indotta a sottoscrivere il riconoscimento di debito attraverso artifici e raggiri, specificamente: i)
la rappresentazione ingannevole della necessità di sottoscrivere il documento per evitare la revoca degli affidamenti bancari di ii) l'approfittamento del CP_1
rapporto di fiducia esistente tra le parti;
iii) la pressione psicologica esercitata in un momento di particolare vulnerabilità (tamen coacta voluit). In secondo luogo, evidenzia di aver svolto attività lavorativa sostanzialmente subordinata per la quale non ha mai ufficialmente percepito compensi se non quelli prelevati in autonomia dal conto della u cui era legittimata ad operare;
di tal che, delle due l'una: valido ed efficace CP_1
il riconoscimento di debito, detto debito andrebbe comunque compensato con il credito retributivo insoddisfatto;
ovvero, in alternativa, insussistente il debito, non vi sarebbe comunque appropriazione indebita essendo state prelevate somme comunque dovute e non sarebbe dovuta alcuna restituzione.
Resiste la contestando integralmente quanto ex adverso argomentato dedotto CP_1
ed eccepito e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento. È pacifico che la Pt_1
abbia prelevato dal conto corrente della le somme per cui è ingiunzione. Ciò CP_1
che occorre accertare se ciò sia atto illecito o meno e se ne derivi, comunque, una obbligazione (restitutoria) della verso la È altrettanto pacifico che la Pt_1 CP_1
abbia effettuato, in esecuzione del riconoscimento di debito del 4 marzo 2019 e Pt_1
del piano di rientro del 18 marzo 2019, pagamenti parziali per 8mila euro.
Va altresì evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il pagina 3 di 9 procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. (Cassazione civile sez. lav.
13 luglio 2009 n. 16340). “Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario
giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto
dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle
norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni
delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate
con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda,
si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti
al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della
decisione sull'opposizione” (Cassazione civile 09 novembre 2021 n. 32792, ex plurimis).
Tanto premesso, ritiene preliminarmente questo giudice che le evidenze di causa individuino profili di economia processuale tali da suggerire la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni,
l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della
Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della pagina 4 di 9 questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019). Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica –
che il giudice può e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia
richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel
caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in
relazione alla situazione giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una affermazione di un principio, di massima o accademica”,
imponendo invece che essa sia, necessariamente, “idonea ad accertare, costituire,
modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla
sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass. 14574/2010).
3. E tanto doverosamente premesso, vi sono due questioni che emergono in termini di maggior evidenza determinando, in concorso tra loro, il rigetto della domanda monitoria.
La prima è la scarsa attendibilità della prospettazione attorea (sostanziale):
l'esistenza del credito azionato in sede monitoria non trova riscontri sufficienti. In
particolare: i) pacifico che la fosse legittimata ad operare sul conto corrente Pt_1
della è francamente inverosimile che costei sia rimasta inerte, senza svolgere CP_1
alcun controllo, finendo per accorgersi solo casualmente che c'era un ammanco di pagina 5 di 9 quasi 100mila euro, cifra che risulterebbe non modesta – e la cui assenza pertanto si farebbe sentire eccome – quantomeno per l'uomo medio mediamente possidente;
e non v'è evidenza per cui la fosse talmente benestante da restarne insensibile, CP_1
per ignara o sprovveduta che sia;
ii) è altrettanto pacifica la falsa rappresentazione, da parte della lla di problemi con le banche che non hanno trovato alcun CP_1 Pt_1
riscontro probatorio ed anzi aperte smentite, il che dimostra per tabulas il vizio del consenso nel sollecitato riconoscimento di debito;
iii) è del pari documentata la condizione di particolare fragilità psicologica della donna tormentata (v. il Pt_1
doc. 7 prod. , che – a tacer della soggezione indotta dalla compagna CP_1 Per_2
della la cui divisa pare abbia avuto un certo peso nella brutta vicenda che ci CP_1
occupa – ha dovuto sottoscrivere un atto predisposto interamente da altri ( e Per_2
, sotto notevole pressione, e in un momento difficile della sua vita, eseguendo Per_1
poi pagamenti spontanei solo per “prendere tempo” su consiglio del suo legale e aver modo di verificare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti;
iv) come valutare,
poi, l'omissione di qualsiasi controllo del titolare sul conto corrente su cui delegava altri ad operare, se non in termini di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227
c.c.?
La seconda considerazione attiene al rapporto di collaborazione professionale che, proprio dal doc. 7 prodotto dalla se non altro, emerge in termini più CP_1
prossimi alla subordinazione che alla pariteticità. Invero vanno valorizzati:
a) la delega bancaria sottoscritta da il 21 gennaio 2010, con cui conferiva CP_1
a ampi poteri di gestione del conto corrente aziendale, compresi Parte_1
bancomat, password per l'home banking, carta prepagata e tessera per versamenti in cassa continua. La delega bancaria dimostra un livello di fiducia e integrazione nell'organizzazione aziendale che va oltre la semplice pagina 6 di 9 collaborazione occasionale, configurando un inserimento stabile nelle funzioni amministrative dell'impresa;
b) L'ininterrotta protrazione del rapporto per otto anni, caratterizzato da continuità e stabilità, che unitamente allo stabile inserimento veduto sub a)
costituisce un indice di stabilità tipico del lavoro subordinato piuttosto che di prestazioni occasionali o autonome;
c) Il profilo qualitativo dell'opera prestata. Renda si occupava sistematicamente dei pagamenti erariali e fiscali relativi al parcheggio San Fermo, attività che rappresenta una funzione essenziale e strutturale per qualsiasi impresa. A tacer del fatto che le attività amministrative e contabili svolte da (pagamenti Pt_1
fiscali, gestione bancaria, adempimenti burocratici) sono tipicamente riconducibili a mansioni impiegatizie subordinate, non assumono carattere marginale ma rappresentano il cuore operativo dell'impresa, richiedendo competenze specifiche e continuità operativa;
a ulteriore riprova dello stabile inserimento nell'organizzazione,
d) L'utilizzo esclusivo di strumenti del datore di lavoro. utilizzava Pt_1
esclusivamente strumenti e risorse messi a disposizione da bancomat, CP_1
password, carte prepagate), senza disporre di una propria organizzazione imprenditoriale.
e) Last but not least, l'assenza di rischio economico. non assumeva alcun Pt_1
rischio imprenditoriale nell'attività svolta, limitandosi ad eseguire operazioni amministrative per conto di È uno degli indici sintomatici della CP_1
subordinazione.
Tali elementi fanno emergere l'inverosimiglianza intrinseca di un accordo negoziale tanto presunto quanto farraginoso che prevedesse la (simulata) attività di consulenza pagina 7 di 9 al fine di consentire la remunerazione dietro fattura. E anche indipendentemente da tale rilievo, c'è quantomeno un principio di prova del credito da lavoro subordinato consistente nei conteggi (previo esame documentale) da parte del consulente del lavoro dott. (doc. 8 prod. Renda) che non è stato oggetto di efficace e specifica Per_3
contestazione.
Fermo restando pertanto che, ove occorra, sarà il giudice del lavoro, nella sede naturalmente competente, a ricostruire compiutamente i rapporti di dare-avere tra le parti, in questa sede emerge con chiarezza che il credito azionato con il ricorso monitorio non è né certo, né liquido, né esigibile;
da cui, in accoglimento della spiegata opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Le plurime espressioni sconvenienti ed offensive, tali da travalicare sia la legittima dialettica processuale, sia la normale educazione;
l'allegazione di artifizi e raggiri tali da configurare se veri il reato di estorsione, e se falsi quello di calunnia;
così come le riferite offese pronunciate dalla ai testi in Tribunale, e la ventilata Per_2
assunzione, da parte della stessa, di iniziative eccedenti una moral suasion comunque non richiesta da alcuno né necessaria, giustificano la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero in sede per le valutazioni di competenza e gli eventuali approfondimenti nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti;
nonché al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Piacenza per le valutazioni in ordine alla condotta dell'avv. Bacchetta,
difensore di Parte_1
5. Spese secondo soccombenza e secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione; e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate in Euro 9.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza in ordine alle condotte dei soggetti interessati;
Dispone trasmettersi gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, per le valutazioni di competenza.
Piacenza, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2278/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in indirizzo Parte_1 C.F._1
telematico presso il Difensore BACCHETTA ALESSANDRO
OPPONENTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
PIETRO CELLA 55 PIACENZA presso il Difensore RASTELLI CRISTINA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Nell'ambito di un rapporto amicale dal
2010, si rendeva disponibile ad occuparsi, per conto dell'amica Parte_1 CP_1
dei vari pagamenti erariali e fiscali relativi al parcheggio San Fermo gestito in
Piacenza da quest'ultima. A tal fine, firmava in data 21 gennaio 2010 una CP_1
delega bancaria che conferiva a ampi poteri di gestione del conto corrente Pt_1
aziendale, compresi bancomat, password per l'home banking, carta prepagata e tessera per versamenti in cassa continua. Dal 2016 si instaurava inoltre un accordo di collaborazione tra le rispettive attività per la sorveglianza e custodia del parcheggio
San Fermo, con la società di (Patty che emetteva fatture mensili Pt_1 Parte_2
regolarmente saldate da Alla fine del 2018, su consiglio di amici CP_1 CP_1
comuni e perplessa per la frequente incapienza del conto corrente nonostante il buon rendimento del parcheggio, si rivolgeva al commercialista Dott. per Tes_1
chiarimenti. Il consulente segnalava che tra il 2015 e il 2018 avrebbe dovuto registrarsi un attivo di almeno € 45.000,00, consigliando una verifica degli estratti conto bancari.
Attraverso un lavoro di riscontro tra gli estratti conto dal 2010 al 2018 e le cifre riportate sul registro dei corrispettivi del parcheggio, accertava un ammanco CP_1
complessivo di € 98.663,00. Messe al corrente e la sua amica Pt_1 Persona_1
quest'ultima preparava un fac simile di riconoscimento di debito e un piano di rientro scaglionato. Nel marzo 2019 le parti sottoscrivevano il riconoscimento di debito del 4
marzo 2019 per € 98.663,00 e il successivo piano di rientro del 18 marzo 2019, con impegno di restituzione di almeno € 4.000,00 annui. Dal 31 luglio 2019 al 6 marzo 2021,
restituiva mediante cinque versamenti l'importo totale di € 8.000,00. Pt_1
Successivamente, non ricevendo ulteriori pagamenti da oltre un anno, CP_1
pagina 2 di 9 costituiva in mora nell'aprile 2022 e otteneva il decreto ingiuntivo nel giugno Pt_1
2022. Propone opposizione in primo luogo argomentando Parte_1
sull'inefficacia del riconoscimento del debito per vizio del consenso nella sottoscrizione, trattandosi di documento sottoscritto obtorto collo e comunque in un momento di grande prostrazione. A tal riguardo sostiene di essere stata indotta a sottoscrivere il riconoscimento di debito attraverso artifici e raggiri, specificamente: i)
la rappresentazione ingannevole della necessità di sottoscrivere il documento per evitare la revoca degli affidamenti bancari di ii) l'approfittamento del CP_1
rapporto di fiducia esistente tra le parti;
iii) la pressione psicologica esercitata in un momento di particolare vulnerabilità (tamen coacta voluit). In secondo luogo, evidenzia di aver svolto attività lavorativa sostanzialmente subordinata per la quale non ha mai ufficialmente percepito compensi se non quelli prelevati in autonomia dal conto della u cui era legittimata ad operare;
di tal che, delle due l'una: valido ed efficace CP_1
il riconoscimento di debito, detto debito andrebbe comunque compensato con il credito retributivo insoddisfatto;
ovvero, in alternativa, insussistente il debito, non vi sarebbe comunque appropriazione indebita essendo state prelevate somme comunque dovute e non sarebbe dovuta alcuna restituzione.
Resiste la contestando integralmente quanto ex adverso argomentato dedotto CP_1
ed eccepito e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento. È pacifico che la Pt_1
abbia prelevato dal conto corrente della le somme per cui è ingiunzione. Ciò CP_1
che occorre accertare se ciò sia atto illecito o meno e se ne derivi, comunque, una obbligazione (restitutoria) della verso la È altrettanto pacifico che la Pt_1 CP_1
abbia effettuato, in esecuzione del riconoscimento di debito del 4 marzo 2019 e Pt_1
del piano di rientro del 18 marzo 2019, pagamenti parziali per 8mila euro.
Va altresì evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il pagina 3 di 9 procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. (Cassazione civile sez. lav.
13 luglio 2009 n. 16340). “Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario
giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto
dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle
norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni
delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate
con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda,
si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti
al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della
decisione sull'opposizione” (Cassazione civile 09 novembre 2021 n. 32792, ex plurimis).
Tanto premesso, ritiene preliminarmente questo giudice che le evidenze di causa individuino profili di economia processuale tali da suggerire la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni,
l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della
Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della pagina 4 di 9 questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019). Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica –
che il giudice può e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia
richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel
caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in
relazione alla situazione giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una affermazione di un principio, di massima o accademica”,
imponendo invece che essa sia, necessariamente, “idonea ad accertare, costituire,
modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla
sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass. 14574/2010).
3. E tanto doverosamente premesso, vi sono due questioni che emergono in termini di maggior evidenza determinando, in concorso tra loro, il rigetto della domanda monitoria.
La prima è la scarsa attendibilità della prospettazione attorea (sostanziale):
l'esistenza del credito azionato in sede monitoria non trova riscontri sufficienti. In
particolare: i) pacifico che la fosse legittimata ad operare sul conto corrente Pt_1
della è francamente inverosimile che costei sia rimasta inerte, senza svolgere CP_1
alcun controllo, finendo per accorgersi solo casualmente che c'era un ammanco di pagina 5 di 9 quasi 100mila euro, cifra che risulterebbe non modesta – e la cui assenza pertanto si farebbe sentire eccome – quantomeno per l'uomo medio mediamente possidente;
e non v'è evidenza per cui la fosse talmente benestante da restarne insensibile, CP_1
per ignara o sprovveduta che sia;
ii) è altrettanto pacifica la falsa rappresentazione, da parte della lla di problemi con le banche che non hanno trovato alcun CP_1 Pt_1
riscontro probatorio ed anzi aperte smentite, il che dimostra per tabulas il vizio del consenso nel sollecitato riconoscimento di debito;
iii) è del pari documentata la condizione di particolare fragilità psicologica della donna tormentata (v. il Pt_1
doc. 7 prod. , che – a tacer della soggezione indotta dalla compagna CP_1 Per_2
della la cui divisa pare abbia avuto un certo peso nella brutta vicenda che ci CP_1
occupa – ha dovuto sottoscrivere un atto predisposto interamente da altri ( e Per_2
, sotto notevole pressione, e in un momento difficile della sua vita, eseguendo Per_1
poi pagamenti spontanei solo per “prendere tempo” su consiglio del suo legale e aver modo di verificare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti;
iv) come valutare,
poi, l'omissione di qualsiasi controllo del titolare sul conto corrente su cui delegava altri ad operare, se non in termini di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227
c.c.?
La seconda considerazione attiene al rapporto di collaborazione professionale che, proprio dal doc. 7 prodotto dalla se non altro, emerge in termini più CP_1
prossimi alla subordinazione che alla pariteticità. Invero vanno valorizzati:
a) la delega bancaria sottoscritta da il 21 gennaio 2010, con cui conferiva CP_1
a ampi poteri di gestione del conto corrente aziendale, compresi Parte_1
bancomat, password per l'home banking, carta prepagata e tessera per versamenti in cassa continua. La delega bancaria dimostra un livello di fiducia e integrazione nell'organizzazione aziendale che va oltre la semplice pagina 6 di 9 collaborazione occasionale, configurando un inserimento stabile nelle funzioni amministrative dell'impresa;
b) L'ininterrotta protrazione del rapporto per otto anni, caratterizzato da continuità e stabilità, che unitamente allo stabile inserimento veduto sub a)
costituisce un indice di stabilità tipico del lavoro subordinato piuttosto che di prestazioni occasionali o autonome;
c) Il profilo qualitativo dell'opera prestata. Renda si occupava sistematicamente dei pagamenti erariali e fiscali relativi al parcheggio San Fermo, attività che rappresenta una funzione essenziale e strutturale per qualsiasi impresa. A tacer del fatto che le attività amministrative e contabili svolte da (pagamenti Pt_1
fiscali, gestione bancaria, adempimenti burocratici) sono tipicamente riconducibili a mansioni impiegatizie subordinate, non assumono carattere marginale ma rappresentano il cuore operativo dell'impresa, richiedendo competenze specifiche e continuità operativa;
a ulteriore riprova dello stabile inserimento nell'organizzazione,
d) L'utilizzo esclusivo di strumenti del datore di lavoro. utilizzava Pt_1
esclusivamente strumenti e risorse messi a disposizione da bancomat, CP_1
password, carte prepagate), senza disporre di una propria organizzazione imprenditoriale.
e) Last but not least, l'assenza di rischio economico. non assumeva alcun Pt_1
rischio imprenditoriale nell'attività svolta, limitandosi ad eseguire operazioni amministrative per conto di È uno degli indici sintomatici della CP_1
subordinazione.
Tali elementi fanno emergere l'inverosimiglianza intrinseca di un accordo negoziale tanto presunto quanto farraginoso che prevedesse la (simulata) attività di consulenza pagina 7 di 9 al fine di consentire la remunerazione dietro fattura. E anche indipendentemente da tale rilievo, c'è quantomeno un principio di prova del credito da lavoro subordinato consistente nei conteggi (previo esame documentale) da parte del consulente del lavoro dott. (doc. 8 prod. Renda) che non è stato oggetto di efficace e specifica Per_3
contestazione.
Fermo restando pertanto che, ove occorra, sarà il giudice del lavoro, nella sede naturalmente competente, a ricostruire compiutamente i rapporti di dare-avere tra le parti, in questa sede emerge con chiarezza che il credito azionato con il ricorso monitorio non è né certo, né liquido, né esigibile;
da cui, in accoglimento della spiegata opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Le plurime espressioni sconvenienti ed offensive, tali da travalicare sia la legittima dialettica processuale, sia la normale educazione;
l'allegazione di artifizi e raggiri tali da configurare se veri il reato di estorsione, e se falsi quello di calunnia;
così come le riferite offese pronunciate dalla ai testi in Tribunale, e la ventilata Per_2
assunzione, da parte della stessa, di iniziative eccedenti una moral suasion comunque non richiesta da alcuno né necessaria, giustificano la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero in sede per le valutazioni di competenza e gli eventuali approfondimenti nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti;
nonché al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Piacenza per le valutazioni in ordine alla condotta dell'avv. Bacchetta,
difensore di Parte_1
5. Spese secondo soccombenza e secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione; e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate in Euro 9.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza in ordine alle condotte dei soggetti interessati;
Dispone trasmettersi gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, per le valutazioni di competenza.
Piacenza, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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