Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
Le affermazioni provenienti da collaboranti di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente da dichiarazioni provenienti da altri soggetti, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le propalazioni del collaborante siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Nella specie sono state ritenute sufficientemente specifiche e determinate le accuse formulate nei confronti dell'indagato consistenti nell'aver compiuto "affiliazioni" al sodalizio di altre persone con indicazione dei nomi delle persone affiliate; nell'avere fornito abitualmente stupefacenti in favore della "famiglia"; nell'essersi associato con altro indagato per gli acquisti di droghe; nell'avere incaricato la moglie di effettuare viaggi per il rifornimento, in caso di sua assenza per detenzione, "quando finiva la droga").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/1997, n. 7413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7413 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 19.12.1997
1. Dott. Varola Luigi Consigliere SENTENZA
2. " LU di Cortemiglia CA " N. 7413
3. " NA Pietro A. " REGISTRO GENERALE
4. " BE LE " N. 38788/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT NG
avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari in data 26.8.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LU di Cortemiglia udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. M. Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso
LA CORTE
Osserva
in fatto e diritto
Ricorre il difensore, nell'interesse di NT NG, avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari in data 26.8.1997, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere, applicata al VE per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), nonché ad associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e di spaccio continuato di quantità rilevanti di tali sostanze (capo B).
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata individuata dal Tribunale della Libertà sulla base dell'"incrocio" delle convergenti chiamate in correità dei collaboratori TT Pietro e TT OM, i quali hanno concordemente indicato il VE come affiliato di grado elevato nel l'associazione mafiosa operante in Gravina di Puglia e comuni limitrofi, con specifico campo d'azione nel settore del traffico di stupefacenti.
Dalla combinazione delle suddette chiamate emergeva, invero, che nella gerarchia del sodalizio mafioso il VE rivestiva il grado di "sgarrista" ed aveva a sua volta compiuto numerose affiliazioni, "attivando" nuovi adepti e consegnando anche "il secondo fiore" a camorristi già affiliati.
Nel l'organigramma degli spacciatori di sostanze stupefacenti, di cui, peraltro, era il maggior fornitore della "famiglia", il VE rivestiva un posto di primissimo piano. In tale attività egli era coadiuvato dalla moglie, la quale ne esercitava attivamente la supplenza durante i periodi di detenzione del marito, facendo i viaggi per suo conto.
A riscontro di tali accuse, si segnalava l'avvenuto arresto del VE perché sorpreso con altri affiliati al sodalizio nel possesso di un chilogrammo di cocaina: quantitativo tale da escludere, peraltro, un'attività di spaccio gestita dal VE "in proprio", e da indurre, per contro, il convincimento della sua appartenenza, o quanto meno la sua collaborazione con un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti nella zona di Gravina, la quale tuttavia costituiva soltanto un'articolazione di "un più vasto, sovraordinato e potente sodalizio criminoso, in cui l'attività di spaccio era solo una delle molteplici intraprese dal gruppo" mafioso, cui il VE era affiliato.
Nel ricorso, si deducono i vizi di "motivazione illogica, motivazione apparente, mancanza di motivazione" in ordine ad entrambi i reati associativi contestati, nonché di travisamento del fatto. Il ricorso è infondato.
Si osserva che ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di misura cautelare personale, le dichiarazioni - provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto, indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e che le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Cass., Sez.VI, 15.5.1997, n. 662, rv.208123).
Orbene, che le concordi dichiarazioni accusatorie del TT nei riguardi del VE posseggano i suddetti requisiti, non par dubbio, avuto riguardo alla sufficiente specificità e determinatezza dei riferiti comportamenti dell'accusato (le affiliazioni compiute, con indicazione nominativa delle persona affiliate;
le abituali forniture di stupefacente alla "famiglia" da parte del VE, "il quale portava la droga sempre da Milano"; la società costituita dal VE insieme al coindagato ES TO OL per gli acquisti di droga;
i viaggi compiuti dalla moglie del VE, in carcere, per incarico del marito e su sua indicazione, "quando la droga finiva"), rispetto ai quali, peraltro, la carente indicazione di precisi riferimenti temporali non toglie all'accusa concretezza ed valenza probatoria, ne' impedisce all'incolpato l'apprestamento di adeguata tutela difensiva.
Deve essere precisato, d'altra parte, che le dichiarazioni accusatorie del TT costituiscono vere e proprie chiamate in correità nei confronti del VE, atteso che i dichiaranti hanno ammesso la loro colpevolezza proprio in ordine ai fatti nei quali hanno coinvolto il ricorrente;
dallo stesso tenore delle dichiarazioni, emerge, peraltro, la loro conoscenza di quei fatti personale e diretta, non "de relato". E pertanto, il reciproco riscontro delle suddette chiamate consente una positiva verifica dell'attendibilità dell'accusa formulata a carico del chiamato. La censura del ricorrente, con la quale si negano, o si pongono in dubbio nelle dichiarazioni accusatorie del TT le suddette qualità non merita, quindi, accoglimento.
Quanto poi alla motivazione con la quale i giudici del riesame hanno negato rilevanza argomentativa alla allegazione difensiva circa l'avvenuta separazione di fatto del VE dalla AR, nessuna profilo di censura sembra legittimarsi al riguardo, atteso che quei giudici, lungi dal l'avventurarsi in fantasiose ipotesi alternative, si sono limitati a valutare negativamente l'incidenza dell'allegata circostanza sul quadro indiziario emergente dal racconto dei collaboranti, negandone la incompatibilità con la riferita collaborazione prestata dalla AR nel rifornimento e nella consegna della droga durante la carcerazione del marito in base all'ineccepibile rilievo che la relazione affettiva eventualmente allacciata dalla donna in tale periodo con tale Manciossi, sarebbe semmai indicativa della "cessazione del rapporto di coniugio tra il VE e la AR e null'altro", in particolare, non escluderebbe la protrazione della collaborazione con il marito nella condotta delittuosa (tenuto conto altresì, che anche la AR è indagata nello stesso procedimento in relazione all'attività di spaccio). Pertanto, sotto ogni profilo, il ricorso deve essere disatteso e rigettato, con la conseguente pronuncia in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso e
Condanna il ricorrente alle spese del procedimento
Si provveda ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1998