Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
E inammissibile l'impugnazione in Cassazione dell'ordinanza di condanna alle spese, non modificata dal giudice del reclamo avverso un provvedimento di rigetto della tutela possessoria, perché ai sensi dell'art. 669 "septies" cod. proc. civ., applicabile alla fase interdittale del procedimento possessorio per il richiamo dell'art. 703 cod. proc. civ. e per l'identità di natura interinale e provvisoria con il procedimento cautelare uniforme, introdotto con legge 26 novembre 1990 n. 353, tale ordinanza è soggetta ad opposizione.
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Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15322 del 4 dicembre 2001 «...o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare).» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983 «...dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio.» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9532 del 19 maggio 2004 «Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. NT VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle I.P.A.B., in persona del suo Presidente del Collegio Commissariale dott. Renato Botti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato A. DEL BIANCO, difesa dall'avvocato GAETANI BIAGIO M., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB NI, AD GE;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di MONZA, depositata il 20/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato GAETANI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dell'11 maggio 1995 il Pretore di Monza respinse la domanda di reintegrazione nel possesso proposta dall'Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Milano nei confronti di NT AB e AN DA relativamente ai locali in cui i due destinatari del ricorso gestivano il servizio di bar all'interno dell'istituto geriatrico Radaelli di Vimodrone e condannò la parte istante alle spese del procedimento. Impugnato con reclamo dall'ente soccombente, il provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Monza, che con ordinanza del 20 luglio 1995 ha rigettato il gravame, senza provvedere sulle spese per difetto della relativa istanza, ritenendo che l'Amministrazione delle i.p.a.b., con il sostituire le serrature dei locali in questione, era stata essa autrice di uno spoglio in danno del AB e della DA, i quali avevano la detenzione qualificata del bene in forza del contratto di appalto di servizi concluso con l'altra parte, sicché legittimamente ne avevano ripreso la disponibilità, in reazione difensiva al comportamento arbitrario del possessore.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione delle i.p.a.b., in base a un motivo, con il quale viene contestata l'esattezza della qualifica di detentori riconosciuta dal Tribunale alle controparti e si sostiene che le spese di giudizio, anche di primo grado, avrebbero dovuto essere quanto meno compensate. NT AB e AN DA non si sono costituiti in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve essere affrontata la questione, sollevata dal rappresentante del pubblico ministero in udienza e comunque rilevabile di ufficio, concernente l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro un provvedimento avente forma di ordinanza:
si tratta di verificare, alla luce dei noti principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, se la pronuncia in esame incida in maniera definitiva su diritti soggettivi con potenziale efficacia di giudicato e abbia quindi sostanzialmente natura di sentenza, come tale soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non altrimenti impugnabile. L'eccezione formulata dal procuratore generale è fondata. Nel sistema del "procedimento cautelare uniforme", introdotto mediante le modificazioni e le integrazioni apportate al codice di procedura civile dagli art. 74 ss. della legge 26 novembre 1990, n.353, i relativi provvedimenti - siano positivi o negativi e siano emessi in prima istanza o in sede di reclamo - hanno carattere tipicamente interinale e provvisorio, poiché sono comunque destinati ad essere assorbiti o sostituiti dalla decisione che conclude il successivo giudizio ordinario di merito (oppure a perdere efficacia, se di accoglimento, nel caso di mancato inizio di tale giudizio o di sua estinzione). Ne consegue che essi non sono idonei a pregiudicare irrimediabilmente i diritti della parte soccombente e pertanto non possono essere impugnati per cassazione, neppure in via "straordinaria": cfr.
Cass. 24 gennaio 1995 n. 824, 13 giugno 1996 n. 5430, 30 luglio 1996 n. 6851, 9 settembre 1996 n. 8178, 14 luglio 1997 n. 605 (ord.). Il che non può non valere anche per i provvedimenti adottati, come nella specie, nella fase interdittale dei procedimenti possessori, che l'art. 703 c.p.c. sottopone senza riserve alla stessa disciplina di quelli cautelari in genere, ai quali sono accomunati dall'identità di natura, quanto a interinalità e provvisorietà: cfr. Cass. 17 febbraio 1995 n. 1735, 7 maggio 1996 n. 4220, 19 dicembre n. 11359, 7 marzo 1997 n. 2042, 9 giugno 1997 n. 5118, 12 giugno 1997 n. 5264, 8 novembre 1997 n. 10999. Nè a diversa soluzione si può pervenire con riferimento alla doglianza della ricorrente, riguardante le spese di giudizio (alle quali, peraltro, sembra che sia ormai limitata la materia del contendere, avendo l'Amministrazione delle i.p.a.b. dedotto, nell'atto di impugnazione e nelle osservazioni sulle conclusioni del pubblico ministero, che il rilascio dei locali in questione è già avvenuto ed è pendente il giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni): in materia, l'art. 669-septies c.p.c. appresta lo specifico rimedio dell'opposizione, con conseguente preclusione del (diretto) esperimento dell'impugnazione per cassazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il AB e la DA svolto attività difensiva in questa sede.
DISPOSITIVO
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 1999.