Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 474/2024 (+ 476/2024 + 588/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 27/01/2025 nella causa n. 474/2024 RGL, promossa da:
, , e assistiti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dall'avv. AMERICO FRANCESCO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con ricorsi introduttivi di procedimenti successivamente riuniti, , , Parte_1 Parte_2
e , tutti docenti alle dipendenze del Parte_3 Parte_4 Controparte_1
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno
[...] lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_1
2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021, Parte_2
2019/2020 e 2020/2021 Parte_3
1
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021. Parte_4
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del convenuto ad attribuire loro la predetta carta con CP_1 accredito del valore nominale corrispondente, o, in subordine, l'attribuzione della somma a titolo risarcitorio.
Il , costituitosi in giudizio nell'ambito dei singoli procedimenti, si Controparte_1
è limitato a chiederne la riunione ed ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati da anteriormente al 28.05.2019 e da in data anteriore al 13.05.2019. Parte_4 Parte_2
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
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l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che sia stato destinatario di contratti di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e di contratti di supplenza fino al 31.08 negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023; che sia stata destinataria di supplenze fino al termine delle attività didattiche in tutti gli Parte_2 anni scolastici per cui ha proposto domanda;
sia stata destinataria di Parte_5 contratto di supplenza fino al termine delle attività nell'a.s. 2019/2020 e di supplenza fino al 31.08 nell'anno scolastico 2020/2021; che sia stata destinataria di supplenza fino al termine Parte_4 delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 e di supplenze annuali negli anni scolastici 2018/2019 e
2020/2021 (v. contratti prodotti).
I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (
[...]
è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2023, è Pt_1 Parte_2 stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2021, è Parte_5 stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2021, è stata assunta a Parte_4 tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2020).
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non
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impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si precisa che l'eccezione di prescrizione sollevata dal non è fondata in quanto è CP_1 documentata l'interruzione della prescrizione quinquennale per in data 20.07.2022 e Parte_2 per in data 14.04.2022 (v. diffide). Parte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 2.500,00; Parte_1
€ 1.500,00; Parte_6
€ 1.000,00; Parte_3
€ 1.500,00; Parte_4
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.850,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Americo Francesco.
Alessandria, il 27/1/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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