Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 2
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la memoria difensiva inviata ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell'elenco degli indirizzi PEC di cui all'allegato al provvedimento del ministero della giustizia del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell'atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l'ufficio giudiziario competente.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, non integra alcuna nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato il mancato esame di una memoria difensiva con cui il difensore si sia limitato ad insistere per l'accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19433 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale RG SI, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria scritta del difensore dell'imputato, Avvocato Stefano Latini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19433 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Lecce con sentenza del 9 marzo 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha condannato P.F. alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai delitti di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso nel quale deduce un unico motivo, relativo a violazione della legge processuale, in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993. 2.1. In particolare, viene eccepito che la Corte di appello di Lecce ha definito, secondo la disciplina emergenziale da Covid 19, il giudizio di appello in mancanza delle conclusioni scritte della difesa dell'imputato, nonostante queste fossero state inviate dal difensore a mezzo PEC alla cancelleria della Sezione unica presso la medesima Corte di appello. Precisa il ricorrente che, sebbene la memoria sia stata inviata alla Corte di appello all'indirizzo PEC relativo a Sezione (Sezione unica) diversa da quella presso la quale si è celebrato il giudizio di appello (Sezione promiscua), nondimeno la cancelleria della Sezione presso la quale la memoria è pervenuta avrebbe dovuto tempestivamente inviarla a quella competente a giudicare l'appello proposto. La decisione adottata dalla Corte di appello senza aver preso in considerazione la memoria integra ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Questa Corte ha ritenuto che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 72( 2 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (v. Sez. 6, n. 3913 del 14 dicembre 2021 - dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881; Sez. 6, n. 8958 del 13/12/2022 - dep. 2023, Cucinotta, non massimata). 3. Dagli atti del procedimento - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una nullità di natura processuale - risulta che il 3 marzo 2022 il difensore del P.F. ha inviato una memoria in vista dell'udienza cartolare del 9 marzo 2022 nella quale è stato rigettato l'appello dell'imputato. La sentenza impugnata dà atto che solo il PG e la Parte civile hanno presentato conclusioni scritte. 4. Nella specie, però, il ricorrente ammette (e la circostanza emerge dagli atti allegati al ricorso) che la memoria è stata inviata ad un indirizzo PEC, sempre della Corte di appello di Lecce settore penale, ma relativo a Sezione diversa da quella che aveva in carico il procedimento (cancelleria Sezione unica, anziché cancelleria Sezione promiscua). Secondo il PG di legittimità poiché la PEC contenente le conclusioni nell'interesse dell'imputato non è stata trasmessa alla Cancelleria titolare del procedimento «il difetto di comunicazione non è addebitabile ad una violazione di legge da parte della corte di appello ma semmai allo stesso difensore dell'imputato». 5. In effetti, risulta che la Corte di appello di Lecce con comunicazione diffusa tramite il sito web istituzionale dell'ottobre del 2022 - confermativa di una precedente nota del novembre 2021 - ha indicato che l'indirizzo PEC valido per il deposito degli atti relativi ai procedimenti di competenza della Sezione penale promiscua è solo depositoattipenali2.ca .lecce©giustiziacert.it , mentre dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la PEC - recante la precisa indicazione dell'udienza di trattazione e del numero di registro generale della Corte di appello (dati corrispondenti a quelli presenti nella sentenza oggetto del ricorso in esame) - è stata trasmessa a "depositoattipenali3 ca.lecce@giustiziacert.it " 6. Ritiene il Collegio che la circostanza che l'atto sia stato inviato alla Corte di appello di Lecce, giudice competente a decidere il gravame, con la precisa indicazione degli estremi del procedimento penale e dell'udienza fissata per l'esame dell'appello, avrebbe imposto alla cancelleria ricevente di trasmettere 3 tempestivamente l'atto alla cancelleria della Sezione deputata alla trattazione dell'appello. 7. Ciò in considerazione della circostanza che nell'allegato al provvedimento del Ministero della Giustizia - DGSIA - del 9 novembre 2020, recante l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, in riferimento alla Corte di appello di Lecce vengono indicati entrambi i gli indirizzi PEC sopra riportati, senza una distinzione in relazione alle Sezioni di destinazione degli atti alla stessa trasmessi. 8. Ciò premesso, ritiene il Collegio che dalla mancata trasmissione della memoria in oggetto alla Sezione della Corte di appello competente per il gravame non sia conseguita alcuna nullità. 8.1. Invero, il principio già ricordato, e relativo alla valenza della mancata allegazione ed omesso esame delle memorie difensive trasmesse al giudice di appello nell'ambito del procedimento a trattazione cartolare - principio che il Collegio condivide - non può trovare applicazione nel caso in cui l'atto trasmesso in vista dell'udienza cartolare di appello si limiti a chiedere l'accoglimento del gravame reiterando, senza alcun ulteriore argomentazione né richiamo alle questioni di fatto e di diritto articolate nell'atto di impugnazione, le mere conclusioni dell'atto di appello. Nel caso di specie, come risulta dal testo delle conclusioni della difesa dell'imputato trasmesse via PEC alla Corte leccese e allegate al ricorso, il difensore dell'imputato si è limitato a «riportarsi integralmente ai propri motivi di appello, istanza per la riforma dell'impugnata sentenza». 8.2. Dunque, non emerge violazione del diritto di difesa nell'operato della Corte territoriale atteso che, a fronte della mera richiesta, pur erroneamente non trasmessa alla Sezione competente, di accogliere i motivi di gravame, i giudici di appello hanno provveduto ad esaminare, disattendendolo, ogni motivo di impugnazione, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 2 ss.); circostanza, questa, non contestata dal ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infine, si deve disporre nel caso di diffusione della presente sentenza l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 d.Ig. n. 196 del 2003. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 febbraio 2023