Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19433
CASS
Sentenza 9 maggio 2023

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In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la memoria difensiva inviata ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell'elenco degli indirizzi PEC di cui all'allegato al provvedimento del ministero della giustizia del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell'atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l'ufficio giudiziario competente.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, non integra alcuna nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato il mancato esame di una memoria difensiva con cui il difensore si sia limitato ad insistere per l'accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione.

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 14 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19433
Data del deposito : 9 maggio 2023

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