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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1768/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006605510000 IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2016 0036498553000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 0004404135000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 0007043820000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 0016678923000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 291 2018 0003300044000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2019 0005083203000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2019 0005083304000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2019 0010201637000 IRAP 2016 MOTIVAZIONE
Con atto in epigrafe la soc. ricorrente propone ricorso avverso Intimazione di pagamento contenente 8 cartella per tributi vari, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Va in primo luogo precisato che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati (ex multis Cass. n.15979 del 18.5.1922) Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte dell'odierno ricorrente della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione;
per tale motivo è infondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle presupposte e la violazione dell'iter procedimentale di accertamento
– riscossione dei trinbuti.
L'ufficio ha provato che tutte le cartelle risultano ritualmente notificate a mezzo pec;
dall'esame degli atti acquisiti al processo si rileva che:
1. la cartella di pagamento n. 291 2016 0036498553000 risulta notificata in data 25/11/2016;
2. la cartella di pagamento n. 291 2017 0004404135000 risulta notificata in data 06/03/2017;
3. la cartella di pagamento n. 291 2017 0007043820000 risulta notificata in data 08/05/2017;
4. la cartella di pagamento n. 291 2017 0016678923000 risulta notificata in data 31/01/2018;
5. la cartella di pagamento n. 291 2018 0003300044000 risulta notificata in data 16/04/2018;
6. la cartella di pagamento n. 291 2019 0005083203000 risulta notificata in data 02/05/2019;
7. la cartella di pagamento n. 291 2019 0005083304000 risulta notificata in data 02/05/2019;
8. la cartella di pagamento n. 291 2019 0010201637000 risulta notificata in data 14/10/2019. Le notifiche sono state eseguite a mezzo pec e risultano consegnate nelle date indicate all'indirzzo di posta elettronica certificata del ricorrente, come dalle relative ricevute di consegna, motivo per cui anche tale motivo non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida a favore di ADER in €. 700,00, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta in favore dell'agente della riscossione.
Cosi deciso in Agrigento lì 2 Febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Michele Pellitteri
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1768/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006605510000 IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2016 0036498553000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 0004404135000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 0007043820000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2017 0016678923000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 291 2018 0003300044000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2019 0005083203000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2019 0005083304000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2019 0010201637000 IRAP 2016 MOTIVAZIONE
Con atto in epigrafe la soc. ricorrente propone ricorso avverso Intimazione di pagamento contenente 8 cartella per tributi vari, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Va in primo luogo precisato che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati (ex multis Cass. n.15979 del 18.5.1922) Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte dell'odierno ricorrente della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione;
per tale motivo è infondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle presupposte e la violazione dell'iter procedimentale di accertamento
– riscossione dei trinbuti.
L'ufficio ha provato che tutte le cartelle risultano ritualmente notificate a mezzo pec;
dall'esame degli atti acquisiti al processo si rileva che:
1. la cartella di pagamento n. 291 2016 0036498553000 risulta notificata in data 25/11/2016;
2. la cartella di pagamento n. 291 2017 0004404135000 risulta notificata in data 06/03/2017;
3. la cartella di pagamento n. 291 2017 0007043820000 risulta notificata in data 08/05/2017;
4. la cartella di pagamento n. 291 2017 0016678923000 risulta notificata in data 31/01/2018;
5. la cartella di pagamento n. 291 2018 0003300044000 risulta notificata in data 16/04/2018;
6. la cartella di pagamento n. 291 2019 0005083203000 risulta notificata in data 02/05/2019;
7. la cartella di pagamento n. 291 2019 0005083304000 risulta notificata in data 02/05/2019;
8. la cartella di pagamento n. 291 2019 0010201637000 risulta notificata in data 14/10/2019. Le notifiche sono state eseguite a mezzo pec e risultano consegnate nelle date indicate all'indirzzo di posta elettronica certificata del ricorrente, come dalle relative ricevute di consegna, motivo per cui anche tale motivo non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida a favore di ADER in €. 700,00, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta in favore dell'agente della riscossione.
Cosi deciso in Agrigento lì 2 Febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Salvatore Crispino Sanfilippo Michele Pellitteri