Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1680/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA LA FARINA 3, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
LANNINO MARCO FILIPPO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA LA FARINA 3, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LANNINO MARCO FILIPPO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1 aprile 2025 e sottoscritto il 31 marzo 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/07/1987).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza, e con l'obbligo tuttavia di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento;
2) la casa coniugale, sita in Palermo Via Sampolo n. 20 di proprietà di entrambi i coniugi resterà nella disponibilità del sig. , atteso che la Parte_1 sig.ra è comproprietaria con la sorella di altro immobile sito CP_1 Pt_2 nel comune di Palermo nel quale si trasferirà insieme alla figlia maggiorenne.
La sig.ra potrà asportare dalla casa coniugale i seguenti beni: CP_1 lavatrice, divano tre posti, televisore marca Samsung, aspirapolvere marca
Dyson, tutti i mobili -nessuno escluso- che compongono la stanza da letto della figlia, servizio di piatti, bicchieri e posate marca Kasanova, batteria di pentole, friggitrice ad aria, mobile vetrina del soggiorno, quadro raffigurante barchette del TO , libreria bianca IKEA, tre tappeti, mobile basso Pt_3 colore noce, oltre ovviamente tutti i suoi effetti personali.
Art. 3) Tenuto conto che l'unico percettore di reddito (da pensione pari a circa 930,00 euro mensili) è il sig. e che la sig.ra è allo stato priva Pt_1 CP_1 di occupazione, il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di Parte_1 contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 250,00 entro e non oltre i primi cinque giorni di ciascun mese. Tale assegno di anno in anno verrà incrementato in misura pari all'indice ISTAT con riferimento all'anno precedente.
Art. 4) Il sig. inoltre, tenuto conto che in atto anche la figlia è Pt_1 Per_1 priva di occupazione, contribuirà al suo mantenimento ordinario nella misura di euro 150,00 mensili, anch'essa rivalutabile annualmente come per legge.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e tutte le altre esigenze di carattere straordinario previamente concordate che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia saranno sostenute al 50% tra i coniugi.
Art.5) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei
2 documenti validi per l'espatrio.
Art.6) L'assegno mensile di mantenimento in favore di moglie e figlia decorrerà dalla data di omologa della separazione o, alternativamente, dalla data in cui avverrà il trasferimento della sig.ra presso la nuova CP_1 abitazione se antecedente alla omologa.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 370, P. II, S. A, Anno 1987) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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