Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 26 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5466/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CAPOBIANCO STEFANIA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCCA PASQUALE e MARIA ALVINO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva che era stato assunto dalla Parte_1 CP_2
in data 01.04.1987 e che, a seguito di fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con l' a far data dal Controparte_3
01.01.2013, con inquadramento nel profilo professionale di impiegato, parametro 210, Area Terza
Professionale. Rilevava: che la società datrice di lavoro, nel corrispondergli la retribuzione per le giornate di ferie godute, aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo le voci retributive denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa”, istituite dall'Accordo Regionale del 15.12.2011 e trasfuse nell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012. Contr
Rilevava che tali indennità, essendo corrisposte in cifra fissa per ogni giornata di effettiva presenza e connaturate alle mansioni svolte, avrebbero dovuto essere incluse nella retribuzione feriale.
Deduceva, inoltre, che nel periodo dal 2014 al 2022 non gli erano stati corrisposti i ticket mensa per i giorni di ferie.
Assumeva, infine, che nel periodo dal 2019 al 2023 aveva svolto un numero di ore di lavoro straordinario superiore ai limiti massimi fissati dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente, subendo per ciò un danno da usura psico-fisica del quale chiedeva il risarcimento.
Concludeva, pertanto, formulando le seguenti testuali richieste: “1.Accertare e dichiarare il diritto
del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità perequativa” e della “indennità compensativa”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la nozione europea di retribuzione e comunque la nullità dell' art. 2 dell' Accordo Regionale del 15-
16.12.2011, dell' art. 4 dell'Accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato “nuova struttura della retribuzione normale”, dell' art. 3 CCNL 27 novembre
2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE.
2.Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva del ticket mensa cosi come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza. Per l'effetto condannare in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di € 3.018,00 a titolo di Parte_2
indennità perequativa e compensativa, € 1.556,00 (MILLECINQUECENTOCINQUANTASEI/00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati per legge a titolo di ticket mensa ed € 17.316,00
(DICIASETTEMILATRECENTOSEDICI/00) o migliore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico-fisica, oltre ad interessi dalla data di insorgenza del credito e fino al saldo, in via subordinata, condannare, sempre previo accertamento, la Società resistente a risarcire il danno in via equitativa ex art 432 cpc. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati per legge. Condannare (breviter: Controparte_1
) P. IVA , in personale del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica Cont P.IVA_1
presso la sede legale della società, sita in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 alla refusione delle spese di lite con attribuzione all' Avvocato Capobianco che se né dichiara antistatario.”
Si costituiva l' Controparte_1
che rilevava: in via preliminare, la nullità della domanda relativa al danno da usura psico-fisica per la sua assoluta genericità, in violazione dell'art. 414 c.p.c.;
nel merito, con riferimento alle indennità feriali, l'infondatezza della pretesa per l'assenza di un reale effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, stante l'esiguità degli importi richiesti.
Eccepiva la necessità di distinguere le giornate di ferie dai permessi retribuiti e contestava l'inclusione dei ticket mensa, qualificandoli come erogazione di carattere assistenziale e non retributivo.
In merito al danno da straordinario, sosteneva che la prestazione eccedente i limiti era stata resa su base volontaria e si era resa necessaria per eccezionali esigenze tecnico-produttive dovute a carenza di personale, aggravata da vincoli normativi sulle assunzioni. 3
Contestava, inoltre, la sussistenza del danno, non essendo questo in re ipsa e dovendo essere specificamente provato.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale per entrambe le domande.
In via subordinata, contestava i conteggi avversari, proponendo criteri alternativi e ridotti per la liquidazione degli importi eventualmente dovuti. Concludeva, pertanto, chiedendo: “- la nullità e/o inammissibilità del ricorso;
- l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
- la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente relativa alla retribuzione feriale, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 2.755,18 in virtù delle eccezioni formulate e/o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste
(diritto all'indennità perequativa, compensativa, ticket), per i motivi innanzi esposti;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni per eccesso di straordinario, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico- fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto I-d (somma delle colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. Ancora in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni per eccesso di straordinario, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto I-d) e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
All' udienza del 26 giugno 2025 la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
La questione relativa alla composizione della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie deve essere esaminata alla luce dei principi sanciti dal diritto dell'Unione Europea e costantemente affermati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
L'articolo 36, comma 3, della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a “ferie annuali retribuite”.
Tale principio è recepito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 2109, comma 2, c.c. e dall'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che attua la Direttiva 2003/88/CE. L'art. 7 di detta direttiva, interpretato costantemente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (a partire dalle sentenze
CGUE C-155/10, Williams, e CGUE C-539/12, Lock), ha delineato una “nozione europea di 4
retribuzione” feriale, la quale deve essere “paragonabile” a quella ordinariamente percepita dal lavoratore durante i periodi di lavoro. La finalità è quella di evitare che una decurtazione economica possa dissuadere il lavoratore dall'esercitare il proprio diritto al riposo, compromettendo così la tutela della sua salute e sicurezza.
Secondo tale consolidato orientamento, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. In tale calcolo devono essere inclusi tutti gli importi pecuniari che costituiscono la contropartita della prestazione lavorativa e che sono intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o che si ricollegano al suo status personale e professionale.
Vanno esclusi unicamente gli elementi diretti a coprire spese occasionali o accessorie. Come affermato dalla Corte di Cassazione, tale nozione europea è vincolante per il giudice nazionale e impone di disapplicare le disposizioni interne, anche di fonte collettiva, che si pongano in contrasto con essa (cfr. Cass. n. 25840/2024 e, in precedenza, Cass. n. 13425/2019 e Cass. n. 22401/2020).()
Alla luce di tali principi, occorre analizzare la natura delle indennità oggetto di causa.
Le indennità perequativa e compensativa, come emerge dalla stessa prospettazione delle parti e dagli accordi collettivi richiamati, sono state istituite nell'ambito di un processo di armonizzazione dei trattamenti retributivi a seguito della fusione di diverse aziende di trasporto nel gruppo . Contr
La loro finalità, come indicato nell'accordo del 25 luglio 2012, era quella di “individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizione economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento”.
L'indennità perequativa è determinata in misura fissa per ciascuna figura professionale, mentre la compensativa è volta a coprire la differenza tra il valore della perequativa e il trattamento economico preesistente.
Entrambe, pertanto, non sono legate a prestazioni occasionali o a rimborsi spesa, ma sono concepite come emolumenti facenti parte della retribuzione fissa e continuativa, strettamente correlate allo status professionale e alle mansioni ordinariamente svolte.
Esse compensano in modo forfettario e stabile i disagi e le peculiarità intrinseche alla prestazione lavorativa del personale autoferrotranviario, ricomprendendo e novando precedenti emolumenti. Il fatto che la contrattazione ne preveda la corresponsione “per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa” non ne altera la natura retributiva ordinaria, ma definisce unicamente il criterio di maturazione del diritto, senza renderlo un compenso per attività meramente eventuale o accessoria.
Tali indennità, pertanto, rientrano a pieno titolo nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Diversa è la conclusione per quanto concerne i ticket mensa. 5
Come correttamente eccepito dalla resistente, la giurisprudenza di legittimità è consolidata CP_4
nel qualificare il buono pasto non come un elemento della retribuzione, ma come una provvidenza di carattere assistenziale, un fringe benefit il cui nesso con il rapporto di lavoro è meramente occasionale, essendo primariamente finalizzato a sopperire all'esigenza del pasto del lavoratore in relazione a determinate modalità di articolazione dell'orario di lavoro (cfr. Cass. n. 5547/2021;
Cass. n. 16135/2020). La sua erogazione è infatti legata alla presenza effettiva in servizio e non è dovuta durante i periodi di assenza, quali le ferie, in cui l'esigenza del pasto fuori sede non sussiste.
La domanda sul punto va, pertanto, rigettata.
Quanto alle eccezioni della resistente, non può essere accolta l'eccezione dell'assenza di un effetto dissuasivo.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” (Cass. n. 13932/2024). La valutazione non richiede la prova di un'effettiva rinuncia alle ferie, ma va condotta ex ante sulla potenzialità della decurtazione economica di influenzare la scelta del lavoratore. Nel caso di specie, la mancata corresponsione delle indennità costituisce una decurtazione non irrisoria, idonea a determinare quello svantaggio economico che la normativa europea mira a prevenire.
Nella determinazione del compenso spettante deve tenersi conto che il diritto al ricalcolo della retribuzione concerne esclusivamente le giornate di ferie in senso stretto e non anche i giorni di permesso retribuito goduti in sostituzione delle festività soppresse. Questi ultimi, infatti, hanno una ratio e una disciplina distinte dal diritto al riposo psicofisico garantito dall'art. 36 Cost. e dalla
Direttiva 2003/88/CE. Il diritto del ricorrente deve, pertanto, essere parametrato a un massimo di 26 giorni di ferie annuali.
Parzialmente fondata è la domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso, il quale, pur sinteticamente, espone i fatti
(svolgimento di straordinario in eccesso in un determinato arco temporale) e le ragioni di diritto
(violazione dei limiti legali e contrattuali e dell'art. 2087 c.c.), consentendo alla controparte di esplicare compiutamente le proprie difese.
Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del
CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite 6
massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art.
36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n.
26450/2021).
Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato, lo svolgimento di un numero di ore di straordinario significativamente superiore ai limiti contrattuali per un arco temporale di diversi anni. La società resistente, pur adducendo le note difficoltà organizzative e i vincoli normativi alle assunzioni, non ha dimostrato di aver adottato misure idonee a prevenire o compensare il danno, né ha provato l'effettiva fruizione di adeguati riposi compensativi da parte del lavoratore.
Entrambe le eccezioni di prescrizione sollevate dalla società resistente sono infondate.
Per quanto riguarda le differenze retributive feriali, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022, Cass. n. 11766 del 02/05/2024) ha fissato il principio 7
secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge
92/2012 e del D.lgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essendo il rapporto di lavoro del sig. ancora in corso e Pt_1
soggetto alla disciplina post L. 92/2012, il termine di prescrizione quinquennale non ha iniziato a decorrere.
Per quanto attiene al danno da usura psico-fisica, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Essendo la domanda risarcitoria riferita al periodo dal 2019 al 2023 ed essendo stato notificato il ricorso in data
06.03.2025, il diritto non è prescritto.
Per le differenze sulla retribuzione feriale, si deve procedere al ricalcolo sulla base dei conteggi prodotti dalla resistente, emendati dalla richiesta relativa ai ticket mensa. Tali conteggi, che non sono stati specificamente contestati nel loro sviluppo aritmetico, indicano un dovuto per indennità perequativa e compensativa pari a € 2.755,18 per il periodo richiesto. Tale importo appare corretto e congruo.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c.. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria, che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso. Viceversa un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali. Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni Contr
straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso Cont
dai lavoratori, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal
CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015. Tale criterio, proposto in via subordinata dalla stessa resistente, appare equo e idoneo a ristorare il pregiudizio non patrimoniale subito dal lavoratore.
Applicando tale percentuale agli importi di straordinario eccedente come risultanti dai conteggi depositati dalla convenuta, si perviene alla somma complessiva di € 5.244,06. 8
Le spese di lite considerato l'accoglimento parziale delle domande si compensano nella misura del
50% ponendosi il residuo a carico della resistente. CP_4
P.Q.M.
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del sig. a Parte_1
vedersi computare l'indennità perequativa e l'indennità compensativa nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 2.755,18 a titolo di differenze retributive,
[...]
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2. Accerta e dichiara il diritto del sig. al risarcimento del danno da usura Parte_1
psico-fisica e, per l'effetto, condanna l'Ente al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma di € 5.244,06, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo.
3. Compensa per il 50% le spese di lite e condanna l' al Controparte_1
pagamento della restante parte, che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio