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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO L'AQUILA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dr. CE Salvatore FI Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in II iscritta al n.483 del Ruolo generale dell'anno 2025, assunta in decisione il 27.11.2025 e promossa da dott. nato a [...] il [...] ivi residente via F. Fedele n. 2 (c.f. Parte_1
), in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale C.F._1 rappresentante della con sede a Teramo via Chiasso Parte_2 dell'Anfiteatro n. 3 (c.f. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv.ti P.IVA_1 Gennaro Lettieri ( ) Antonella Santacroce ( e C.F._2 C.F._3 Roberto Colagrande ( ), giusta procura in atti;
C.F._4 appellante nei confronti di
( ) rappresentato e difeso nel giudizio di primo Controparte_1 C.F._5 grado dall'Avv. Tommaso Navarra ( ) con studio in Teramo via Pigliacelli C.F._6 n. 46 PEC presso cui è domiciliato;
Email_1
( ) e ( ), Parte_3 C.F._7 Parte_4 C.F._8 rappresentate e difese nel primo grado dall'Avv. Manola Di Pasquale con studio in Teramo via Ciotti n. 13/17 ( ) PEC presso C.F._9 Email_2 cui sono domiciliate;
( ) rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado Parte_5 C.F._10 dall'Avv. Alessandro Recchiuti ( con studio a Roseto degli Abruzzi (TE) C.F._11 via Luigi Settembrini n. 8 PEC presso cui è Email_3 domiciliato;
appellati OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 462/2025 pubblicata in data 9.04.2025;
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: nessuna. Si omette lo svolgimento del processo per quanto di seguito. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte appellante, pur tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, non è comparsa alla prima udienza del giorno 8.10.2025 né alla successiva udienza del 26.11.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. Trattandosi di udienze sostituite dal deposito di note scritte, in concreto essa non le ha depositate. Constatato che dell'ordinanza di rinvio è stata data rituale comunicazione al difensore dell'appellante dalla cancelleria, l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, a norma della disposizione appena ricordata. Non vi è luogo a provvedere al regolamento delle spese processuali, stante la mancata costituzione delle appellate, delle quali si dichiara la contumacia. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. l, comma 17, legge 228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31/1/2013, deve, infine, darsi atto (in assenza di ogni discrezionalità al riguardo: Cass., S.U., 24245/2015 e 15279/2017; Cass. 5955/2014) della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dichiarato improcedibile (in termini . Appello Milano sez. IV, 28 novembre 2018, n. 5225 e (Corte Costituzionale, sentenza n. 120/16; dep).
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente decidendo: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025 Il Consigliere estensore Federico Ria
Il Presidente
CE S. FI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO L'AQUILA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dr. CE Salvatore FI Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in II iscritta al n.483 del Ruolo generale dell'anno 2025, assunta in decisione il 27.11.2025 e promossa da dott. nato a [...] il [...] ivi residente via F. Fedele n. 2 (c.f. Parte_1
), in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale C.F._1 rappresentante della con sede a Teramo via Chiasso Parte_2 dell'Anfiteatro n. 3 (c.f. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv.ti P.IVA_1 Gennaro Lettieri ( ) Antonella Santacroce ( e C.F._2 C.F._3 Roberto Colagrande ( ), giusta procura in atti;
C.F._4 appellante nei confronti di
( ) rappresentato e difeso nel giudizio di primo Controparte_1 C.F._5 grado dall'Avv. Tommaso Navarra ( ) con studio in Teramo via Pigliacelli C.F._6 n. 46 PEC presso cui è domiciliato;
Email_1
( ) e ( ), Parte_3 C.F._7 Parte_4 C.F._8 rappresentate e difese nel primo grado dall'Avv. Manola Di Pasquale con studio in Teramo via Ciotti n. 13/17 ( ) PEC presso C.F._9 Email_2 cui sono domiciliate;
( ) rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado Parte_5 C.F._10 dall'Avv. Alessandro Recchiuti ( con studio a Roseto degli Abruzzi (TE) C.F._11 via Luigi Settembrini n. 8 PEC presso cui è Email_3 domiciliato;
appellati OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 462/2025 pubblicata in data 9.04.2025;
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: nessuna. Si omette lo svolgimento del processo per quanto di seguito. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte appellante, pur tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, non è comparsa alla prima udienza del giorno 8.10.2025 né alla successiva udienza del 26.11.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. Trattandosi di udienze sostituite dal deposito di note scritte, in concreto essa non le ha depositate. Constatato che dell'ordinanza di rinvio è stata data rituale comunicazione al difensore dell'appellante dalla cancelleria, l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, a norma della disposizione appena ricordata. Non vi è luogo a provvedere al regolamento delle spese processuali, stante la mancata costituzione delle appellate, delle quali si dichiara la contumacia. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. l, comma 17, legge 228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31/1/2013, deve, infine, darsi atto (in assenza di ogni discrezionalità al riguardo: Cass., S.U., 24245/2015 e 15279/2017; Cass. 5955/2014) della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dichiarato improcedibile (in termini . Appello Milano sez. IV, 28 novembre 2018, n. 5225 e (Corte Costituzionale, sentenza n. 120/16; dep).
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente decidendo: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025 Il Consigliere estensore Federico Ria
Il Presidente
CE S. FI
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